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Document 32008R1335

Regolamento (CE) n. 1335/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 354 del 31.12.2008, p. 51–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2016; abrogato da 32016R0796

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1335/oj

31.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 354/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1335/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 (3) ha istituito un'Agenzia ferroviaria europea, in seguito denominata «l'Agenzia», il cui compito è contribuire, da un punto di vista tecnico, alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere. In seguito all'evoluzione della legislazione comunitaria nel settore dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviaria, all'evoluzione del mercato e all'esperienza acquisita nel funzionamento dell'Agenzia e delle relazioni tra l'Agenzia e la Commissione, è opportuno adottare talune modifiche a tale regolamento e, in particolare, prevedere compiti ulteriori.

(2)

Le norme nazionali devono essere notificate alla Commissione nel quadro della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (4) (in seguito denominata «direttiva sull'interoperabilità ferroviaria»), e della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (5). I due gruppi di norme dovrebbero pertanto essere esaminati per valutare, in particolare, la compatibilità con i metodi di sicurezza comuni e le specifiche tecniche per l'interoperabilità (STI) in vigore, e per appurare se consentano di raggiungere gli obiettivi di sicurezza comuni in vigore.

(3)

Per agevolare la procedura di autorizzazione alla messa in servizio di veicoli non conformi alle pertinenti STI, è opportuno classificare in tre gruppi le norme tecniche e di sicurezza in vigore in ogni Stato membro e presentare i risultati di questa classificazione in un documento di riferimento. L'Agenzia ha dunque il compito di predisporre un progetto per l'elaborazione e l'aggiornamento di tale documento fissando, per ogni parametro tecnico verificato, la corrispondenza delle norme nazionali applicabili e fornendo pareri tecnici specifici su determinati aspetti dei progetti di accettazione transnazionale. L'Agenzia, previa revisione dell'elenco dei parametri, può raccomandarne la modifica.

(4)

Date le sue competenze giuridiche e la sua vasta competenza tecnica, l'Agenzia è l'ente che dovrebbe fornire chiarimenti nelle materie complesse che emergono dall'attività nel settore. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione alla messa in servizio di veicoli, si dovrebbe pertanto poter chiedere all'Agenzia di formulare un parere tecnico in caso di decisione negativa di un'autorità nazionale di sicurezza o sull'equivalenza delle norme nazionali inerenti ai parametri tecnici stabiliti nella direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

(5)

Inoltre, dovrebbe essere possibile richiedere il parere dell'Agenzia in merito a modifiche urgenti delle STI.

(6)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 881/2004, l'Agenzia può provvedere alla supervisione della qualità dei lavori degli organismi notificati dagli Stati membri. Tuttavia, uno studio realizzato dalla Commissione ha dimostrato che i criteri da rispettare per la notifica di questi organismi possono essere interpretati in modo molto ampio. Fatta salva la competenza degli Stati membri riguardo alla scelta degli organismi da notificare e ai controlli che essi effettuano per verificare il rispetto di tali criteri, è importante valutare l'impatto di tali divergenze di interpretazione e accertare che esse non creino difficoltà sul piano del riconoscimento reciproco dei certificati di conformità e della dichiarazione CE di verifica. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia dovrebbe pertanto poter supervisionare l'attività degli organismi notificati e, se del caso, effettuare controlli al fine di garantire che l'organismo notificato in questione soddisfi i criteri di cui alla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

(7)

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 881/2004 prevede che l'Agenzia, su richiesta della Commissione esamini dal punto di vista dell'interoperabilità, le domande di finanziamento comunitario per i progetti infrastrutturali ferroviari. Sarebbe opportuno ampliare il concetto di tali progetti in modo da poter valutare anche la coerenza del sistema, come ad esempio nel caso dei progetti di attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

(8)

In seguito agli sviluppi sul piano internazionale, in particolare all'entrata in vigore della Convenzione del 1999 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), è opportuno incaricare l'Agenzia di valutare la relazione tra le imprese ferroviarie e i detentori, in particolare nel settore della manutenzione, come estensione della sua attività di certificazione delle officine di manutenzione. In questo ambito, l'Agenzia dovrebbe poter presentare raccomandazioni sull'attuazione del sistema di certificazione della manutenzione a norma dell'articolo 14 bis della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

(9)

Al momento di elaborare i sistemi di certificazione degli enti incaricati della manutenzione e delle officine di manutenzione, l'Agenzia dovrebbe assicurarsi che tali sistemi siano coerenti con le competenze già conferite alle imprese ferroviarie e con il ruolo futuro degli enti incaricati della manutenzione. Questi sistemi dovrebbero semplificare la procedura di certificazione in materia di sicurezza delle imprese ferroviarie ed evitare un indebito onere amministrativo, nonché la duplicazione di controlli, ispezioni e/o audit.

(10)

A seguito dell'adozione del terzo pacchetto ferroviario è opportuno fare riferimento alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (6) (in seguito denominata la «direttiva macchinisti»), che stabilisce vari compiti che l'Agenzia deve svolgere e le conferisce altresì la facoltà di presentare raccomandazioni.

(11)

Per quanto riguarda il personale ferroviario, l'Agenzia dovrebbe inoltre identificare possibili opzioni per la certificazione degli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza e valutare l'impatto delle diverse opzioni. Resta inteso che, oltre ai macchinisti e agli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza, l'Agenzia riflette sulla determinazione dei criteri per definire le competenze professionali del resto del personale che partecipa all'esercizio e alla manutenzione del sistema ferroviario.

(12)

La direttiva sull'interoperabilità ferroviaria e la direttiva sulla sicurezza delle ferrovie prevedono diversi tipi di documenti, segnatamente dichiarazioni CE di verifica, licenze e certificati di sicurezza, nonché norme nazionali notificate alla Commissione. Dovrebbe pertanto rientrare nei compiti dell'Agenzia assicurare che siano resi pubblici tali documenti, i registri nazionali di immatricolazione e delle infrastrutture e i registri dell'Agenzia stessa.

(13)

Sarebbe opportuno che l'Agenzia valutasse quali sono le entrate adeguate per i compiti riguardanti l'accessibilità di documenti e registri, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 881/2004.

(14)

Lo sviluppo e l'applicazione dell'ERTMS sono stati accompagnati, dopo l'adozione del secondo pacchetto ferroviario, da numerose iniziative quali la firma di un accordo di cooperazione tra la Commissione e i diversi attori del settore, la creazione di un comitato direttivo per l'attuazione di tale accordo di cooperazione, l'adozione, da parte della Commissione, di una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione del sistema europeo di segnalamento ferroviario ERTMS/ETCS, la nomina, da parte della Commissione, di un coordinatore europeo per il progetto ERTMS, progetto prioritario di interesse comunitario, la definizione del ruolo di autorità dell'Agenzia nell'ambito dei diversi programmi annuali di lavoro e l'adozione della STI controllo-comando e segnalazione nel settore della ferrovia convenzionale (7). Vista la crescente importanza del contributo dell'Agenzia in questo settore, è opportuno precisarne i compiti.

(15)

L'Agenzia svolge un ruolo guida nella futura attuazione dell'ERTMS in tutto il sistema ferroviario. A tal fine, è opportuno garantire la coerenza nel calendario tra i piani di migrazione nazionali.

(16)

La versione dell'ERTMS adottata dalla Commissione il 23 aprile 2008 dovrebbe consentire alle imprese ferroviarie che hanno investito in materiale rotabile interoperabile di ottenere benefici sufficienti da tali investimenti. Tale versione dovrebbe essere completata con specifiche armonizzate relativamente ai test. Specifiche supplementari richieste da un'autorità nazionale di sicurezza non dovrebbero impedire la circolazione di materiale rotabile equipaggiato conformemente a future versioni dell'ETRM o alla versione adottata dalla Commissione il 23 aprile 2008 su linee che sono già equipaggiate con quest'ultima versione.

(17)

Ai fini della promozione dell'interoperabilità, l'Agenzia dovrebbe valutare l'impatto dell'adeguamento di ogni versione dell'ERTMS installata prima della versione adottata dalla Commissione il 23 aprile 2008 nei confronti di detta versione.

(18)

L'Agenzia dispone attualmente di un numero rilevante di esperti qualificati nel settore dell'interoperabilità e della sicurezza del sistema ferroviario europeo. È opportuno che l'Agenzia possa svolgere compiti specifici su richiesta della Commissione, a condizione che essi siano compatibili con la sua missione e coerenti con le altre sue priorità. Il direttore esecutivo dell'Agenzia dovrebbe pertanto valutare l'ammissibilità di questa assistenza e riferire almeno una volta l'anno al consiglio di amministrazione sulle prestazioni che essa ha implicato. Il consiglio di amministrazione può valutare tale relazione conformemente ai poteri ad esso conferiti dal regolamento (CE) n. 881/2004.

(19)

Durante il primo anno di attività l'Agenzia ha assunto molti responsabili di progetto con un contratto della durata massima di cinque anni, il che implica che gran parte del personale tecnico dovrà lasciare l'Agenzia nel breve termine. Per garantire una competenza quantitativamente e qualitativamente adeguata e per prevenire eventuali difficoltà nelle procedure di assunzione, si dovrebbe permettere all'Agenzia di prorogare di altri tre anni i contratti del personale particolarmente qualificato.

(20)

Ai fini di una migliore sincronizzazione con la procedura di decisione del bilancio è opportuno modificare la data di adozione del programma annuale di lavoro dell'Agenzia.

(21)

Nel programma di lavoro dell'Agenzia è opportuno identificare l'obiettivo di ogni attività e il suo destinatario. È anche opportuno informare la Commissione dei risultati tecnici di ogni attività, in quanto la relazione generale indirizzata a tutte le istituzioni non contiene queste informazioni.

(22)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'ampliamento delle funzioni dell'Agenzia per prevedere la sua partecipazione alla semplificazione della procedura comunitaria di certificazione dei veicoli ferroviari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 881/2004 è modificato come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

a)

formulare raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 6, 7, 9 ter, 12, 14, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 17 e 18;

b)

emettere pareri all'attenzione della Commissione a norma degli articoli 9 bis, 10, 13 e 15, e delle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 10.»;

2)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui agli articoli 6, 7, 9 ter, 12, 14, 16, 17 e 18, l'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità nazionali di sicurezza di cui all'articolo 16 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie oppure, a seconda della materia, le autorità nazionali competenti nominano i loro rappresentanti nei gruppi di lavoro cui desiderano partecipare.»;

3)

l'articolo 8 è soppresso;

4)

dopo l'articolo 9 è inserito il seguente titolo di capo:

5)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Norme nazionali

1.   Su richiesta della Commissione l'Agenzia effettua un esame tecnico delle nuove norme nazionali presentate alla Commissione a norma dell'articolo 8 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie o dell'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (8) (in seguito denominata la “direttiva sull'interoperabilità ferroviaria”).

2.   L'Agenzia esamina la compatibilità delle norme di cui al paragrafo 1 con i CSM e le STI in vigore. Esamina altresì se esse consentano la realizzazione dei CST in vigore.

3.   L'Agenzia, se reputa, sulla scorta delle motivazioni addotte dallo Stato membro, che qualcuna di dette norme sia incompatibile con le STI o i CSM oppure non consenta la realizzazione dei CST, presenta un parere alla Commissione entro due mesi dalla data in cui questa le ha trasmesso le norme.

Articolo 9 ter

Classificazione delle norme nazionali

1.   L'Agenzia agevola il riconoscimento dei veicoli messi in servizio in uno Stato membro da parte degli altri Stati membri secondo le procedure previste ai paragrafi da 2 a 4.

2.   Entro il 19 gennaio 2009 l'Agenzia rivede l'elenco dei parametri contenuto nell'allegato VII, parte 1 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria e formula alla Commissione le raccomandazioni che reputa appropriate.

3.   L'Agenzia elabora un progetto di documento di riferimento che permetta di verificare la corrispondenza tra tutte le norme nazionali applicate dagli Stati membri per la messa in servizio dei veicoli. Il documento contiene, per ogni parametro indicato all'allegato VII della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, le norme nazionali di ogni Stato membro e specifica il gruppo, di cui alla parte 2 di tale allegato, cui queste norme appartengono. Tali norme comprendono quelle notificate nel quadro dell'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, incluse quelle notificate in seguito all'adozione di STI (casi specifici, punti in sospeso, deroghe) e quelle notificate nel quadro dell'articolo 8 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

4.   Al fine di ridurre progressivamente le norme nazionali del gruppo B di cui all'allegato VII, parte 2 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, l'Agenzia elabora periodicamente un progetto di aggiornamento del documento di riferimento e lo trasmette alla Commissione. La prima versione del documento è trasmessa alla Commissione entro il 1 gennaio 2010.

5.   Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Agenzia si avvale della cooperazione delle autorità nazionali di sicurezza istituite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 e costituisce un gruppo in base ai principi dell'articolo 3.

6)

all'articolo 10 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.   All'Agenzia può essere chiesto un parere tecnico:

a)

da un'autorità di sicurezza nazionale o dalla Commissione, sull'equivalenza delle norme nazionali inerenti a uno o più parametri elencati nell'allegato VII, parte 1, della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria;

b)

dall'organo di ricorso competente di cui all'articolo 21, paragrafo 7 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, in presenza di una decisione con cui l'autorità nazionale di sicurezza competente rifiuta la messa in servizio di un veicolo ferroviario;

2 ter.   La Commissione può chiedere all'Agenzia un parere tecnico su modifiche urgenti delle STI, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.»;

7)

l'articolo 11 è soppresso;

8)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Organismi notificati

1.   Fatta salva la competenza degli Stati membri in relazione agli organismi notificati che essi designano, l'Agenzia può provvedere, su richiesta della Commissione, al monitoraggio della qualità delle attività degli organismi notificati. Laddove opportuno essa presenta un parere alla Commissione.

2.   Fatta salva la competenza degli Stati membri, l'Agenzia, su richiesta della Commissione qualora questa ritenga, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, che un organismo notificato non soddisfi i criteri dell'allegato VIII di tale direttiva, verifica se tali criteri siano soddisfatti. L'Agenzia trasmette il proprio parere alla Commissione.»;

9)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Interoperabilità nel sistema ferroviario comunitario

Fatte salve le deroghe previste all'articolo 9 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista dell'interoperabilità, tutti i progetti che comportano la progettazione e/o la costruzione oppure il rinnovamento o ristrutturazione del sottosistema per cui è presentata una domanda di contributo finanziario comunitario. L'Agenzia esprime un parere sulla conformità del progetto con le STI pertinenti entro un termine convenuto con la Commissione in funzione dell'importanza del progetto e delle risorse disponibili, comunque non superiore a due mesi.»;

10)

subito prima dell'articolo 16 è inserito il seguente titolo di capo:

11)

all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

«Dette raccomandazioni sono coerenti con le competenze già conferite alle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 4 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie, e con l'ente preposto alla manutenzione, di cui all'articolo 14 bis di tale direttiva, e tengono pienamente conto dei meccanismi di certificazione delle imprese ferroviarie ed enti incaricati della manutenzione.»;

12)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

Certificazione degli enti incaricati della manutenzione

1.   L'Agenzia, entro il 1 luglio 2010, trasmette alla Commissione una raccomandazione in vista dell'attuazione del sistema di certificazione degli enti incaricati della manutenzione conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 5 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

La valutazione e la raccomandazione dell'Agenzia riguardano, in particolare, gli aspetti indicati qui di seguito, tenendo debitamente conto delle relazioni che un ente incaricato della manutenzione può avere con altre parti, quali detentori di carri merci, imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura:

a)

se l'ente incaricato della manutenzione dispone di sistemi adeguati, inclusi processi operativi e gestionali, per assicurare l'efficace e sicura manutenzione dei veicoli;

b)

il contenuto e le specifiche di un sistema di certificazione adeguato alla manutenzione di vagoni;

c)

il tipo di organismi competenti per la certificazione e le esigenze imposte a tali organismi;

d)

il formato e la validità dei certificati da rilasciare agli enti incaricati della manutenzione;

e)

le ispezioni e i controlli tecnici e operativi.

2.   Entro un periodo di tre anni dall'approvazione da parte della Commissione del sistema di certificazione di manutenzione di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 5 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie, l'Agenzia invia alla Commissione una relazione di valutazione sull'attuazione di detto sistema. Entro la stessa data, l'Agenzia invia alla Commissione anche una raccomandazione al fine di definire il contenuto delle specifiche di un simile sistema di certificazione nel caso di enti incaricati della manutenzione di altri veicoli, come le locomotive, le unità autovettura, le unità multiple elettriche (EMU) e le unità multiple diesel (DMU).

3.   L'Agenzia analizza le misure alternative stabilite a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 8 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie nel contesto della sua relazione sulle prestazioni in materia di sicurezza di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del presente regolamento.»;

13)

subito dopo l'articolo 16 bis è inserito il seguente titolo di capo:

14)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 ter

Macchinisti

1.   Riguardo alle materie relative alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (9) (in seguito denominata “direttiva macchinisti”), l'Agenzia:

a)

prepara un progetto di modello comunitario di licenza, di certificato e di copia autenticata del certificato, indicandone le caratteristiche fisiche ed integrandovi le misure antifalsificazione;

b)

coopera con le autorità competenti allo scopo di assicurare l'interoperabilità dei registri delle licenze e dei certificati dei macchinisti. A tal fine l'Agenzia prepara un progetto relativo ai parametri fondamentali dei registri da istituire, quali i dati da registrare, il loro formato e il protocollo per il loro scambio, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati, le procedure da seguire nei casi di fallimento;

c)

prepara un progetto di criteri comunitari per la scelta degli esaminatori e degli esami;

d)

valuta l'evoluzione della certificazione dei macchinisti presentando alla Commissione, non oltre quattro anni dopo l'adozione dei parametri fondamentali dei registri di cui all'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva macchinisti, una relazione che specifica, se del caso, i miglioramenti da apportare al sistema e le misure concernenti l'esame teorico e pratico delle conoscenze professionali dei candidati che chiedono il certificato armonizzato per il materiale rotabile e l'infrastruttura pertinente;

e)

entro il 4 dicembre 2012 valuta la possibilità di utilizzare una smartcard che combina la licenza e i certificati di cui all'articolo 4 della direttiva macchinisti e prepara la relativa analisi costi/benefici. L'Agenzia predispone un progetto relativo alle specifiche tecniche e operative della smartcard;

f)

assiste gli Stati membri nella loro cooperazione ai fini dell'attuazione della direttiva macchinisti e organizza adeguate riunioni con rappresentanti delle autorità competenti;

g)

su richiesta della Commissione, effettua un'analisi costi/benefici dell'applicazione delle disposizioni della direttiva macchinisti ai macchinisti che operano esclusivamente nel territorio dello Stato membro richiedente. L'analisi costi/benefici verte su un periodo di dieci anni. Essa è presentata alla Commissione entro due anni dall'istituzione dei registri ai sensi dell'articolo 37, punto 1 della direttiva macchinisti;

h)

su richiesta della Commissione, effettua un'altra analisi costi/benefici da presentare alla Commissione almeno 12 mesi prima della scadenza del periodo di esenzione temporanea da questa eventualmente concesso;

i)

accerta che il sistema istituito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva macchinisti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).

2.   Riguardo alle materie relative alla direttiva macchinisti, l'Agenzia formula raccomandazioni circa:

a)

la modifica dei codici comunitari per i vari tipi delle categorie A e B di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva macchinisti;

b)

i codici che rinviano ad informazioni supplementari o restrizioni mediche all'utilizzazione imposte da un'autorità competente in conformità dell'allegato II della direttiva macchinisti.

3.   L'Agenzia può formulare una richiesta motivata alle autorità competenti per ottenere informazioni sullo status delle licenze dei macchinisti.

15)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 quater

Personale di accompagnamento

Conformemente all'articolo 28 della direttiva macchinisti, l'Agenzia individua, in una relazione da presentare entro il 4 giugno 2009 e tenendo conto della STI in materia di esercizio e gestione del traffico elaborata in base alle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, il profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza, le cui qualifiche professionali contribuiscono di conseguenza alla sicurezza ferroviaria, che dovrebbero essere disciplinati a livello comunitario mediante un sistema di licenze e/o di certificati eventualmente analogo al sistema istituito dalla direttiva macchinisti.»;

16)

all'articolo 17, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 17

Competenze professionali e formazione

1.   L'Agenzia formula raccomandazioni concernenti la determinazione di criteri comuni per la definizione delle competenze professionali e la valutazione del personale, per il personale che partecipa alla gestione e manutenzione del sistema ferroviario, ma non è contemplato dagli articoli 16 ter o 16 quater.»;

17)

subito dopo l'articolo 17 è inserito il seguente titolo di capo:

18)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Registri

1.   L'Agenzia elabora e raccomanda alla Commissione specifiche comuni per:

a)

i registri di immatricolazione nazionali, conformemente all'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, incluse le modalità di scambio dei dati e un modulo tipo per la richiesta d'immatricolazione;

b)

il registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati, conformemente all'articolo 34 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, incluse le modalità di scambio dei dati con le autorità nazionali di sicurezza;

c)

il registro delle infrastrutture, conformemente all'articolo 35 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

2.   L'Agenzia costituisce e tiene un registro dei tipi di veicolo autorizzati dagli Stati membri ai fini della messa in servizio sulla rete ferroviaria della Comunità, conformemente all'articolo 34 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. L'Agenzia elabora inoltre un progetto di modello di dichiarazione di conformità al tipo conformemente all'articolo 26, paragrafo 4 di tale direttiva.»;

19)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Accessibilità di documenti e registri

1.   L'Agenzia rende accessibili al pubblico i seguenti documenti e registri previsti dalla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria e dalla direttiva sulla sicurezza delle ferrovie:

a)

le dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi;

b)

le dichiarazioni CE di conformità dei componenti di cui dispongono le autorità nazionali di sicurezza;

c)

le licenze rilasciate a norma della direttiva 95/18/CE;

d)

i certificati di sicurezza rilasciati a norma dell'articolo 10 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie;

e)

i rapporti d'indagine trasmessi all'Agenzia a norma dell'articolo 24 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie;

f)

le norme nazionali notificate alla Commissione a norma dell'articolo 8 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie nonché dell'articolo 5, paragrafo 6 e dell'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria;

g)

il collegamento ai registri di immatricolazione nazionali;

h)

il collegamento ai registri delle infrastrutture;

i)

il registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati;

j)

il registro delle richieste di modifica e delle modifiche programmate delle specifiche ERTMS;

k)

il registro delle marcature del detentore del veicolo, tenuto dall'Agenzia conformemente alla STI in materia di esercizio e gestione del traffico.

2.   Gli Stati membri e la Commissione discutono e decidono, in base a un progetto dell'Agenzia, le modalità pratiche della trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1.

3.   All'atto della trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1, gli organismi in questione possono indicare quali di essi non debbano essere resi pubblici per motivi di sicurezza.

4.   Le autorità nazionali competenti del rilascio dei documenti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) comunicano all'Agenzia, entro un mese, qualsiasi decisione specificamente diretta al rinnovo, alla modifica o alla revoca di uno di tali documenti.

5.   L'Agenzia può aggiungere alla banca dati pubblica qualsiasi documento o collegamento pubblico pertinente agli obiettivi del presente regolamento.»;

20)

il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

21)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 21 bis

ERTMS

1.   L'Agenzia, in coordinamento con la Commissione, assume i compiti descritti nei paragrafi da 2 a 5 al fine di:

a)

garantire uno sviluppo coerente dell'ERTMS;

b)

contribuire alla conformità del materiale ERTMS secondo l'attuazione negli Stati membri con le specifiche in vigore.

2.   L'Agenzia istituisce una procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche dell'ERTMS. A tal fine essa costituisce e tiene aggiornato un registro delle richieste di modifica e delle modifiche programmate delle specifiche dell'ERTMS.

L'Agenzia raccomanda l'adozione di una nuova versione solo quando il tasso di utilizzo della versione precedente ha raggiunto un livello sufficiente. Lo sviluppo di nuove versioni non reca pregiudizio al tasso di utilizzo dell'ERTMS, alla stabilità delle specifiche necessaria per l'ottimizzazione della produzione del materiale ERTMS, all'ammortamento degli investimenti per le imprese ferroviarie e alla pianificazione efficiente dell'utilizzo dell'ERTMS.

3.   L'Agenzia coadiuva i lavori della Commissione in materia di sviluppo di un piano di utilizzo dell'ERTMS e di coordinamento dei lavori di installazione dell'ERTMS lungo i corridoi transeuropei di trasporto.

4.   L'Agenzia sviluppa una strategia di gestione delle diverse versioni dell'ERTMS per assicurare la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli equipaggiati di versioni diverse e per prevedere incentivi volti ad una rapida attuazione della versione in vigore e delle possibili versioni più recenti.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, l'Agenzia garantisce che le versioni successive del materiale ERTMS siano compatibili con quelle già esistenti, come dalla versione adottata dalla Commissione il 23 aprile 2008.

Per quanto riguarda il materiale ERTMS messo in servizio prima del 23 aprile 2008 o la cui installazione o aggiornamento si trovava in una fase avanzata di utilizzo in tale data, l'Agenzia elabora una relazione di valutazione che indica:

a)

i costi supplementari che dovranno sostenere coloro che hanno provveduto per primi all'attuazione a seguito dell'introduzione della versione adottata dalla Commissione il 23 aprile 2008;

b)

tutti i possibili meccanismi, anche finanziari, per sostenere la migrazione dalle versioni precedenti alla versione di cui alla lettera a).

La Commissione adotta le misure appropriate entro un anno dalla data in cui ha ricevuto la relazione di valutazione dell'Agenzia.

5.   L'Agenzia istituisce e presiede un gruppo di lavoro ad hoc di organismi notificati al fine di accertare se le procedure comunitarie di verifica effettuata dagli organismi notificati nel contesto di specifici progetti ERTMS siano applicate in modo coerente. L'Agenzia collabora, inoltre, con le autorità nazionali di sicurezza al fine di accertare se le procedure di autorizzazione della messa in servizio siano applicate in modo coerente. Ove l'Agenzia rilevi un rischio di mancanza di compatibilità tecnica e operativa tra le reti e i veicoli con materiale soggetto a tali procedure, ne informa immediatamente la Commissione che adotta le misure appropriate.

6.   Qualora emergano incompatibilità tecniche tra reti e veicoli nel quadro di progetti specifici ERTMS, gli organismi notificati e le autorità nazionali di sicurezza garantiscono che l'Agenzia sia in grado di ottenere le pertinenti informazioni sulle procedure di verifica “CE” e di messa in servizio applicate nonché sulle condizioni operative. Qualora opportuno, l'Agenzia raccomanda alla Commissione le misure appropriate.

7.   L'Agenzia valuta il processo di certificazione del materiale ERTMS presentando alla Commissione entro il 1 gennaio 2011 una relazione in cui figurano, se del caso, i miglioramenti da apportare.

8.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 7, la Commissione valuta i costi ed i benefici derivanti dall'utilizzazione di un unico tipo di materiale di laboratorio, un unico binario di riferimento e un unico organismo di certificazione a livello comunitario. È necessario che tale organismo di certificazione ottemperi ai criteri dell'allegato VIII della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. La Commissione presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa per migliorare il sistema di certificazione ERTMS.

Articolo 21 ter

Assistenza alla Commissione

1.   Entro i limiti dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), l'Agenzia, su richiesta della Commissione, assiste quest'ultima nell'attuazione della normativa comunitaria volta a migliorare il livello d'interoperabilità dei sistemi ferroviari e a definire un approccio comune alla sicurezza nel sistema ferroviario europeo.

2.   Detta assistenza è limitata nel tempo e nell'ampiezza, è prestata fatti salvi tutti gli altri compiti che il presente regolamento assegna all'Agenzia e può includere:

a)

la comunicazione di informazioni sulle modalità di attuazione di aspetti specifici della normativa comunitaria;

b)

la consulenza tecnica su materie che richiedono conoscenze specialistiche;

c)

la raccolta d'informazioni mediante la cooperazione con le autorità nazionali di sicurezza e gli organismi d'indagine di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

3.   Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione, almeno una volta l'anno, sull'attuazione del presente articolo, indicandone anche l'incidenza sulle risorse.»;

22)

l'articolo 24, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, il personale dell'Agenzia è composto da:

agenti temporanei assunti dall'Agenzia, per una durata massima di cinque anni, fra gli esperti del settore in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie;

funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per una durata massima di cinque anni;

altri agenti nel senso inteso dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee assegnati a compiti esecutivi o di segreteria.

Durante i primi dieci anni di funzionamento dell'Agenzia e se necessario ai fini della continuità del servizio della stessa il periodo di cinque anni di cui al primo comma, primo trattino può essere prorogato per un ulteriore periodo di tre anni al massimo.»;

23)

l'articolo 25 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

adotta entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, contro tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, se necessario in versione modificata, entro un termine di due mesi, in seconda lettura con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Il programma di lavoro dell'Agenzia individua, per ogni attività, gli obiettivi perseguiti. In linea di massima ogni attività e/o ogni risultato costituisce oggetto di una relazione indirizzata alla Commissione.»;

24)

l'articolo 26, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da sei rappresentanti senza diritto di voto; questi ultimi rappresentano, a livello europeo, le seguenti categorie:

a)

le imprese ferroviarie,

b)

i gestori dell'infrastruttura,

c)

l'industria ferroviaria,

d)

i sindacati dei lavoratori,

e)

i passeggeri,

f)

i clienti del trasporto merci.

Per ognuna di queste categorie la Commissione nomina un rappresentante e un supplente sulla base di un elenco di quattro nominativi preselezionati dalle rispettive organizzazioni europee, affinché i diversi interessi possano contare su una rappresentanza adeguata.

I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base al loro grado di esperienza e competenza.»;

25)

l'articolo 33, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati ai sensi degli articoli 9, 9 bis, 10, 13 e 15 l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente all'orientamento definito dal consiglio di amministrazione. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.»;

26)

l'articolo 36, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La partecipazione all'Agenzia è aperta a tutti paesi europei e ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali essi hanno adottato e applicano la normativa comunitaria che disciplina la materia oggetto del presente regolamento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì, 16 dicembre 2008.

Per Il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 39.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 140), posizione comune del Consiglio del 3 marzo 2008 (GU C 93 E del 15.4.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 1o dicembre 2008.

(3)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(5)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44. Versione rettificata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

(6)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(7)  Decisione 2006/679/CE della Commissione del 28 marzo 2006 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1).

(8)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.»;

(9)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;


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