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Document 12016E201

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 201 (ex articolo 185 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 138–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_201/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/138


Articolo 201

(ex articolo 185 del TCE)

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 200, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.


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