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Document 12016E201
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART FOUR - ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES#Article 201 (ex Article 185 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 201 (ex articolo 185 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 201 (ex articolo 185 del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 138–138
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/138 |
Articolo 201
(ex articolo 185 del TCE)
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 200, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.