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Document 62010CN0043

Causa C-43/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 25 gennaio 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e altri, Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e altri, Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Ellas/Ministro dell’Ambiente, dell’Assetto territoriale e dei Lavori pubblici e altri

GU C 100 del 17.4.2010, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 25 gennaio 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e altri, Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e altri, Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Ellas/Ministro dell’Ambiente, dell’Assetto territoriale e dei Lavori pubblici e altri

(Causa C-43/10)

2010/C 100/32

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e altri, Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e altri, Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Ellas

Convenuto: Ministro dell’Ambiente, dell’Assetto territoriale e dei Lavori pubblici e altri

Questioni pregiudiziali

«1)

Se, con la disposizione dell’art. 13, n. 6, della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327), venga introdotto semplicemente un limite temporale massimo (22.12.2009) per la predisposizione dei piani di gestione delle risorse idriche o se quella data rappresenti un termine specifico per la trasposizione delle disposizioni pertinenti degli artt. 3, 4, 5, 6, 9, 13 e 15 di detta direttiva;

Nel caso in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee giudichi che la disposizione in esame della direttiva introduce semplicemente un limite temporale massimo per la predisposizione dei piani di gestione delle risorse idriche, occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

2)

Se una normativa nazionale, che consente il trasferimento di acqua da un determinato bacino idrografico ad un altro senza che siano stati ancora elaborati i piani per i distretti idrografici all’interno dei quali si trovano i bacini idrografici dai quali e verso i quali si realizzerà il trasferimento di acqua, sia conforme alle disposizioni degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 e 15 della direttiva 2000/60/CE, considerato in particolare che, in forza dell’art. 2, n. 15, di detta direttiva, la principale unità per la gestione del bacino idrografico è costituita dal distretto idrografico cui appartiene;

In caso di soluzione affermativa della questione precedente occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

3)

Se, ai sensi degli artt. 2, 3, 5, 6, 9, 13 e 15 della direttiva 2000/60/CE, sia consentito il trasferimento di acqua da un distretto idrografico ad un distretto idrografico vicino; in caso di risposta affermativa, se lo scopo di tale trasferimento possa essere esclusivamente il soddisfacimento del fabbisogno idrico per usi civili o possa essere anche la destinazione all’irrigazione e alla produzione di energia. In ogni caso se, ai sensi delle disposizioni summenzionate della direttiva, occorra una decisione dell’amministrazione motivata e adottata sulla base del necessario studio scientifico, che accerta che il distretto idrografico di destinazione non è in grado di far fronte con le proprie risorse idriche al proprio fabbisogno idrico per usi civili, irrigazione ed altro;

Nel caso in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee risolva la questione sub 1) dichiarando che la disposizione dell’art. 13, n. 6, della direttiva 2000/60/CE non introduce semplicemente un limite temporale massimo (22.12.2009) per la predisposizione dei piani di gestione delle risorse idriche, ma istituisce un termine specifico per la trasposizione delle disposizioni pertinenti degli artt. 3, 4, 5, 6, 9,13 e 15 di detta direttiva, occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

4)

Se una normativa nazionale, adottata entro il termine specifico di trasposizione di cui sopra, che consente il trasferimento di acqua da un determinato bacino idrografico ad un altro, senza che siano ancora stati elaborati i piani per i distretti idrografici all’interno dei quali si trovano i bacini idrografici dai quali e verso i quali si realizzerà il trasferimento di acqua, metta senz’altro in pericolo l’effetto utile della direttiva in parola o se, nell’esaminare se sia messo in pericolo l’effetto utile della direttiva, occorra prendere in considerazione criteri come la scala degli interventi previsti e gli scopi del trasferimento di acqua;

5)

Se sia conforme agli artt. 13, 14 e 15 della direttiva 2000/60/CE, che riguardano le procedure di informazione, consultazione e partecipazione del pubblico, una disciplina normativa adottata da un parlamento nazionale e con la quale vengono approvati i piani di gestione dei bacini idrografici, qualora le norme nazionali pertinenti non prevedano una fase di consultazione del pubblico nel corso della procedura dinanzi al parlamento nazionale e qualora dagli elementi del fascicolo non risulti che è stata seguita la procedura di consultazione dinanzi all’amministrazione prevista dalla direttiva;

6)

Se, ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73), uno studio di impatto ambientale che riguarda la costruzione di dighe e il trasferimento di acqua e che è stato presentato all’approvazione del parlamento nazionale dopo l’annullamento giudiziale dell’atto con cui era già stato approvato e per cui era già stata seguita la procedura di pubblicità, senza seguire nuovamente tale procedura, soddisfi i requisiti di informazione e di partecipazione del pubblico di cui agli artt. 1, 2, 5, 6, 8 e 9 della summenzionata direttiva;

7)

Se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197) un piano di deviazione di un fiume che: a) comporta la costruzione di dighe e il trasferimento di acqua da un distretto idrografico ad un altro; b) rientra nell’ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327); c) riguarda opere previste dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175) e d) può avere un impatto ambientale su zone di cui alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206);

In caso di soluzione affermativa della questione precedente occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

8)

Se, ai sensi dell’art. 13, n. 1, della direttiva 2001/42/CE, possano essere considerati atti formali preparatori adottati prima del 21 luglio 2004, in modo che non vi sia l’obbligo di elaborazione di uno studio di valutazione ambientale strategica, atti che riguardavano l’opera controversa e che sono stati annullati retroattivamente con decisioni giudiziali.

Qualora la questione pregiudiziale precedente venga risolta negativamente, occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

9)

Ai sensi dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42/CE, nel caso in cui un piano rientri contemporaneamente nell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi e in quello delle direttive 2000/60/CE e 85/337/CE che prevedono anch’esse una valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, se siano sufficienti per il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE gli studi effettuati sulla base di quanto previsto nelle direttive 2000/60/CE e 85/337/CE, oppure se sia necessario effettuare un autonomo studio di valutazione ambientale strategica;

10)

Se, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206), le zone che erano comprese negli elenchi nazionali dei siti di importanza comunitaria (SIC) e che, da ultimo, sono state incluse nell’elenco comunitario dei siti di importanza comunitaria, rientrassero nella sfera di tutela della direttiva 92/43/CEE, prima della pubblicazione della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta un elenco dei siti di importanza comunitaria protetti per la regione geografica mediterranea;

11)

Se sia possibile, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE, che le autorità nazionali competenti rilascino un’autorizzazione per la realizzazione di un piano di deviazione di acque, non direttamente connesso o necessario a preservare un’area che rientra in una zona di protezione speciale, quando in tutti gli studi acclusi al fascicolo relativo a tale opera è constatata l’assoluta mancanza di elementi oppure l’assenza di dati attendibili e attuali relativi all’avifauna in quell’area;

12)

Se, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE, i motivi per i quali è intrapreso un piano di deviazione di acque, attinenti principalmente all’irrigazione e, in subordine, al fabbisogno idrico per usi domestici, possano configurare l’interesse pubblico imperativo richiesto dalla direttiva di modo che sia consentita la realizzazione di tale opera, nonostante il suo impatto negativo sulle aree tutelate dalla direttiva summenzionata;

In caso di soluzione affermativa della questione precedente occorrerà inoltre proporre la seguente questione pregiudiziale:

13)

Se, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE, per determinare l’idoneità delle misure compensative necessarie a garantire la tutela della coerenza globale di un sito Natura 2000 che viene danneggiata da un piano di deviazione di acque, debbano essere presi in considerazione criteri quali l’estensione di tale deviazione e l’entità dei lavori che essa richiede;

14)

Se, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 92/43/CEE, interpretati alla luce del principio di sviluppo sostenibile, quale sancito all’art. 6 del Trattato CE, le autorità nazionali competenti possano rilasciare un’autorizzazione per la realizzazione di un piano di deviazione di acque all’interno di un sito Natura 2000, non direttamente connesso o necessario alla tutela della coerenza di tale sito, qualora dallo studio di impatto ambientale del piano di cui trattasi risulti che esso avrebbe come conseguenza la trasformazione di un ecosistema fluviale naturale in un ecosistema fluviale e lacustre antropizzato».


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