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Document 51998IP0422

Risoluzione sul meccanismo di adattamento in caso di shock asimmetrici

GU C 98 del 9.4.1999, p. 171 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998IP0422

Risoluzione sul meccanismo di adattamento in caso di shock asimmetrici

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0171


A4-0422/98

Risoluzione sul meccanismo di adattamento in caso di shock asimmetrici

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 103 A del trattato,

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,

- vista la sua risoluzione del 9 aprile 1997 sulla valutazione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ((GU C 132 del 28.4.1997, pag. 105.)),

- visti i risultati dell'audizione di esperti svoltasi in seno alla sottocommissione monetaria,

- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0422/98),

A. considerando che, dopo l'introduzione dell'euro, gli shock a carattere specificamente nazionale diminuiranno ma non saranno del tutto eliminati,

B. considerando che con l'introduzione dell'euro le turbolenze monetarie nell'area dell'euro e le politiche monetarie nazionali scompariranno, e la politica monetaria sarà condotta per la zona euro nel suo complesso, ma sarà necessario un maggior coordinamento delle strategie economiche seguite dai governi degli Stati membri,

C. considerando che, dopo la fine della sovranità monetaria nazionale, saranno necessarie politiche di bilancio più attive e adattamenti salariali,

D. considerando che il solo strumento di difficile sostituzione che gli Stati membri perderanno in seguito all'introduzione dell'euro sarà la possibilità di svalutare (o di rivalutare) la loro moneta, sebbene già oggi tale strumento non sia più efficace per i paesi aderenti all'area dell'euro,

E. considerando che tale strumento di adattamento monetario non apporta miglioramenti strutturali per l'economia e che di fatto, nel migliore dei casi, permette di concedere ulteriore tempo ai governi per apportare le modifiche strutturali necessarie alle proprie economie,

F. considerando che nell'UEM gli Stati membri potranno sempre necessitare di un meccanismo che consenta loro di disporre di un più ampio margine di manovra in caso di shock asimmetrici gravi,

G. considerando che tale meccanismo sarebbe particolarmente utile qualora gli Stati membri fossero confrontati a shock asimmetrici gravi prima di aver ridotto sufficientemente il proprio deficit di bilancio,

1. ritiene che gli Stati membri interessati debbano in linea di principio affrontare gli shock asimmetrici adottando misure volte a realizzare adeguamenti strutturali delle proprie economie;

2. ritiene che sarà necessario coordinare in modo più stretto le politiche economiche degli Stati membri;

3. è consapevole del rischio che in un'Unione monetaria gli shock asimmetrici non gestiti correttamente o in tempo utile possano avere ripercussioni negative sul commercio interno e sulla prosperità dell'insieme dell'Unione;

4. ritiene che l'introduzione di elementi di coesione nelle principali politiche e azioni comunitarie contribuirà ad attenuare i rischi legati alle crisi asimmetriche;

5. non si attende che gli shock asimmetrici spariscano immediatamente dopo l'introduzione dell'euro e ritiene pertanto opportuno prepararsi a tale evenienza, partendo dal presupposto che gli shock colpiranno non soltanto singoli Stati membri ma anche - e contemporaneamente - determinati rami e settori in diverse regioni e in diversi Stati membri;

6. ritiene che saranno necessari nuovi sforzi per favorire la mobilità dei fattori della produzione incoraggiando l'apprendimento delle diverse lingue europee, promuovendo l'armonizzazione degli insegnamenti accademici e professionali e rimuovendo gli ostacoli che rendono difficile il trasferimento delle prestazioni sociali;

7. raccomanda agli Stati membri e alle parti sociali di prevedere la creazione a livello nazionale di un meccanismo di garanzia contro gli shock asimmetrici, analogo a quello istituito in Finlandia;

8. considera opportuno che, in futuro, l'Unione europea si doti di un bilancio che consenta di agire in modo efficace contro le depressioni congiunturali;

9. ritiene tuttavia che, alla luce del rischio che tali ripercussioni interessino l'insieme dell'Unione qualora gli shock non siano affrontati in tempo utile e in modo adeguato, sarebbe opportuno istituire a livello comunitario uno strumento di garanzia come ultima ratio;

10. ritiene che l'articolo 103 A del trattato CE potrebbe costituire un siffatto strumento di garanzia, secondo le intenzioni dei promotori del trattato;

11. riconosce al contempo che tale strumento richiederà tempi operativi lunghi in quanto prevede l'unanimità in seno al Consiglio sia per l'assistenza da offrire sia per le sue condizioni di applicazione;

12. ritiene tuttavia che, qualora tale strumento di garanzia sia elaborato e messo a disposizione sin d'ora, la sua utilizzazione potrebbe essere decisa rapidamente in caso d'urgenza;

13. non ritiene che la creazione di tale strumento di garanzia comporti un rischio morale: non si tratta di un meccanismo di transfer, ma unicamente di un dispositivo di garanzia, in quanto concerne prestiti da rifondere con interessi; inoltre, la condizionalità di questo strumento impedirà che gli Stati membri rallentino o rilassino i propri sforzi volti al raggiungimento di bilanci equilibrati;

14. chiede alla Commissione e al Consiglio di elaborare e adottare rapidamente un regolamento sulla base dell'articolo 103 A del trattato CE, che consenta agli undici paesi dell'euro di utilizzare tale strumento di garanzia senza indugio in caso d'urgenza;

15. invita la Commissione a creare un comitato europeo di esperti incaricato di redigere annualmente due pareri e a mettere a punto un sistema di allarme precoce per gli shock a carattere specificamente nazionale affinché gli Stati membri e l'Unione siano in grado di reagire prontamente e adeguatamente;

16. invita la Commissione a valutare altre possibilità di stabilizzare l'economia degli Stati membri soggetti a shock a carattere specificamente nazionale e, in particolare, la possibilità di anticipare o ritardare i versamenti al bilancio dell'Unione (gli interessi essendo pagati al creditore);

17. chiede alla Commissione e al Consiglio di consultare tempestivamente il Parlamento su una proposta per uno strumento di garanzia;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Banca centrale europea.

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