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Document 51998AP0506

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (COM(98)0725-C4- 0678/98-98/0343(CNS))(Procedura di consultazione)

GU C 98 del 9.4.1999, p. 160 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0506

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (COM(98)0725-C4- 0678/98-98/0343(CNS))(Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0160


A4-0506/98

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (COM(98)0725-C4-0678/98-98/0343(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Articolo 1, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Le azioni di fornitura vengono eseguite in fasi consecutive, secondo un piano di scaglionamento definito previa consultazione delle autorità russe.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Le azioni di fornitura vengono eseguite per un importo massimo stabilito dall'autorità di bilancio, in fasi consecutive, secondo un piano di scaglionamento definito previa consultazione delle autorità russe e, a partire dalla prima consegna, previa verifica del rispetto delle condizioni di distribuzione interna e di utilizzazione delle risorse ricevute da parte delle autorità russe.

(Emendamento 2)

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma

>Testo originale>

4. Le modalità di esecuzione delle azioni formano oggetto di un memorandum tra la Comunità e la Russia, negoziato e concluso dalla Commissione. Dette modalità comprendono, tra l'altro, sotto la responsabilità delle autorità russe, la vendita dei prodotti forniti sui mercati locali a prezzi tali da non turbare il mercato delle regioni di smercio, nonché il principio secondo cui i proventi netti di tale vendita saranno devoluti esclusivamente alla realizzazione di misure sociali. In via eccezionale, i prodotti forniti possono essere distribuiti gratuitamente alle popolazioni più indigenti delle regioni interessate.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Le modalità di esecuzione delle azioni formano oggetto di un memorandum tra la Comunità e la Russia, negoziato e concluso dalla Commissione. Dette modalità comprendono, tra l'altro, sotto la responsabilità delle autorità russe, la vendita dei prodotti forniti sui mercati locali a prezzi tali da non turbare il mercato delle regioni di smercio, nonché il principio secondo cui i proventi netti di tale vendita saranno devoluti esclusivamente alla realizzazione di misure sociali.

Tali modalità comprendono inoltre la definizione dei principi da seguire nei bandi di gara che le autorità russe sono tenute a indire, nonché la fissazione dei criteri da adottare per la distribuzione dei prodotti, in modo da garantire la visibilità dell'azione di aiuto dell'Unione europea e da consentire la collaborazione in tale compito delle organizzazioni non governative, in particolare della Croce rossa e della Caritas internazionale. In via eccezionale, i prodotti forniti possono essere distribuiti gratuitamente alle popolazioni più indigenti delle regioni interessate.

(Emendamento 9)

Articolo 3

>Testo originale>

I quantitativi di prodotti da fornire gratuitamente ammontano ad un massimo di:

>Testo dopo la votazione del PE>

I quantitativi di prodotti da fornire gratuitamente ammontano ad un massimo di:

>Testo originale>

1 000 000 tonnellate di frumento tenero panificabile,

>Testo dopo la votazione del PE>

1 000 000 tonnellate di frumento tenero panificabile,

>Testo originale>

500 000 tonnellate di segala panificabile,

>Testo dopo la votazione del PE>

500 000 tonnellate di segala panificabile,

>Testo originale>

50 000 tonnellate di riso imbianchito,

>Testo dopo la votazione del PE>

50 000 tonnellate di riso imbianchito,

>Testo originale>

100 000 tonnellate di carni suine in carcasse,

>Testo dopo la votazione del PE>

100 000 tonnellate di carni suine in carcasse,

>Testo originale>

150 000 tonnellate di carni bovine in carcasse,

>Testo dopo la votazione del PE>

150 000 tonnellate di carni bovine in carcasse,

>Testo originale>

50 000 tonnellate di latte scremato in polvere.

>Testo dopo la votazione del PE>

50 000 tonnellate di latte scremato in polvere

,

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

50 000 tonnellate di filetti di sgombro congelato.

(Emendamento 3)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

>Testo originale>

La Commissione rinvia l'esecuzione di una o più fasi o sospende le azioni qualora risulti che il regolare svolgimento di queste ultime non è garantito e, in particolare, nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni del memorandum di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione rinvia l'esecuzione di una o più fasi o sospende le azioni qualora risulti che il regolare svolgimento di queste ultime - sia a livello di distribuzione interna che di utilizzazione delle risorse da parte delle autorità russe - non è garantito e, in particolare, qualora si rilevino rischi di riesportazione o nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni del memorandum di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

(Emendamento 4)

Articolo 4, paragrafo 1, quarto comma

>Testo originale>

La Commissione si avvale, tramite gara ristretta o licitazione privata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, dell'assistenza tecnica esterna in materia di sorveglianza, verifica, controllo e valutazione del regolare svolgimento dell'operazione, anche nel territorio della Federazione russa.

>Testo dopo la votazione del PE>

Per garantire il successo di tale operazione, la Commissione è assistita da Uffici di assistenza tecnica esterni responsabili della sorveglianza, della verifica, del controllo e della valutazione del programma, in particolare nel territorio della Federazione russa. Essa procede, tramite gara ristretta o licitazione privata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, alla definizione di tale assistenza tecnica esterna. L'importo da destinare a detta assistenza tecnica è stabilito nel quadro della procedura di bilancio.

(Emendamento 5)

Articolo 4 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 4 bis

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio il memorandum concluso con la Federazione russa. Essa informa regolarmente (in occasione di ciascuna fornitura) l'autorità di bilancio in merito all'esecuzione di tali stanziamenti e al rispetto del suddetto memorandum, in particolare per quanto concerne la distribuzione e l'utilizzazione dell'aiuto.

(Emendamento 6)

Articolo 6 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 6 bis

Il governo russo redige regolarmente relazioni sull'esecuzione del programma (distribuzione degli aiuti e utilizzazione delle risorse ricevute) che sono trasmesse alla Commissione e al Parlamento europeo.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (COM(98)0725-C4-0678/98-98/0343(CNS))(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0725 - 98/0343(CNS),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0678/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0506/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportare;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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