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Document 51998AP0464

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione della terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore TEMPUS III (2000- 2006) (COM(98)0454 C4-0554/98 98/0246(CNS))(Procedura di consultazione)

GU C 98 del 9.4.1999, p. 502 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0464

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione della terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore TEMPUS III (2000- 2006) (COM(98)0454 C4-0554/98 98/0246(CNS))(Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0502


A4-0464/98

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione della terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore TEMPUS III (2000-2006) (COM(98)0454 - C4-0554/98 - 98/0246(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando -1 (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(-1) considerando che il Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989 ha chiesto al Consiglio di adottare, sulla base di una proposta della Commissione, misure volte a consentire la partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale a programmi di carattere educativo e/o formativo analoghi ai programmi comunitari esistenti;

(Emendamento 2)

Considerando 3 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(3 bis) considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore rafforza e approfondisce l'insieme delle relazioni intessute tra i vari popoli d'Europa, fa emergere i valori culturali comuni, consente fecondi scambi di opinioni e facilita le attività multinazionali nei settori scientifico, culturale, artistico, socio-economico e commerciale;

(Emendamento 3)

Considerando 5

>Testo originale>

(5) considerando che TEMPUS può contribuire efficacemente allo sviluppo strutturale dell'insegnamento superiore, necessario al miglioramento delle qualifiche professionali adeguate alla riforma economica, e non esiste un altro strumento per raggiungere quest'obiettivo;

>Testo dopo la votazione del PE>

(5) considerando che TEMPUS può contribuire efficacemente

alla riforma dei sistemi d'insegnamento superiore, necessaria ai fini del miglioramento delle qualifiche professionali tenendo conto delle indispensabili riforme economiche, e che non esiste un altro strumento per raggiungere quest'obiettivo;

(Emendamento 4)

Considerando 5 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(5 bis) considerando che TEMPUS può dare un ulteriore efficace contributo, per il tramite delle università e del personale universitario, allo sviluppo delle strutture di gestione pubblica e in materia di istruzione nei paesi dell'Europa centrale e orientale, nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia;

(Emendamento 5)

Considerando 7

>Testo originale>

(7) considerando che i paesi associati in fase di preadesione che hanno partecipato ai programmi TEMPUS I e II potrebbero ora utilmente cooperare, accanto agli Stati membri, per assistere i paesi beneficiari potenziali che hanno beneficiato più tardi del programma a ristrutturare i loro sistemi di istruzione superiore;

>Testo dopo la votazione del PE>

(7) considerando che i paesi associati in fase di preadesione che hanno partecipato ai programmi TEMPUS I e II potrebbero ora utilmente cooperare

grazie all'esperienza acquisita, accanto agli Stati membri, per assistere i paesi beneficiari potenziali che hanno beneficiato più tardi del programma a ristrutturare i loro sistemi di istruzione superiore;

(Emendamento 6)

Considerando 8 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(8 bis) considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento finanziario, la Commissione è tenuta a fornire all'autorità di bilancio le stime originali aggiornate contenute nelle schede finanziarie;

(Emendamento 7)

Considerando 9

>Testo originale>

(9) considerando che le autorità competenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale, dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia, nonché gli utenti del programma, le strutture incaricate di concretarlo nei paesi beneficiari potenziali e nella Comunità europea e gli esperti e i rappresentanti qualificati, rispecchiando i punti di vista del mondo accademico in Europa, condividono le conclusioni della relazione di valutazione, dimostrando la capacità di TEMPUS di contribuire efficacemente, nei paesi beneficiari potenziali, alla diversificazione dell'offerta di istruzione e alla cooperazione

>Testo dopo la votazione del PE>

(9) considerando che le autorità competenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale, dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia, nonché gli utenti del programma, le strutture incaricate di concretarlo nei paesi beneficiari potenziali e nella Comunità europea e gli esperti e i rappresentanti qualificati, rispecchiando i punti di vista del mondo accademico in Europa, condividono le conclusioni della relazione di valutazione, dimostrando la capacità di TEMPUS di contribuire efficacemente, nei paesi beneficiari potenziali, alla diversificazione dell'offerta di istruzione e alla cooperazione

>Testo originale>

inter-università, che crea condizioni favorevoli allo sviluppo della cooperazione scientifica, culturale ed economica;

>Testo dopo la votazione del PE>

inter-università, che crea condizioni favorevoli allo sviluppo della cooperazione scientifica, culturale

, economica e sociale;

(Emendamento 8)

Considerando 9 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(9 bis) considerando che occorre prevedere la possibilità di effettuare attività comuni tra i programmi TEMPUS III e le altre iniziative comunitarie a livello di istruzione e/o formazione, stimolando in tal modo le interazioni e aumentando il valore aggiunto di ciascuna delle azioni comunitarie;

(Emendamento 9)

Articolo 4, terzo e quarto comma

>Testo originale>

In particolare, TEMPUS III ha lo scopo di assistere i sistemi di istruzione superiore dei paesi beneficiari potenziali nell'affrontare:

>Testo dopo la votazione del PE>

In particolare, TEMPUS III ha lo scopo di

facilitare l'adeguamento dell'istruzione superiore ai nuovi imperativi socio-economici e culturali nei paesi ammissibili affrontando:

>Testo originale>

a) i problemi in materia di sviluppo e revisione dei programmi di studio nei settori prioritari;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) i problemi in materia di sviluppo e revisione dei programmi di studio nei settori prioritari;

>Testo originale>

b) la riforma delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) la riforma delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;

>Testo originale>

c) lo sviluppo di una formazione destinata a conferire qualifiche per sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore durante la riforma economica, in particolare mediante migliori e più estesi legami con l'industria.

>Testo dopo la votazione del PE>

c) lo sviluppo di una formazione destinata a conferire qualifiche per sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore durante la riforma economica, in particolare mediante migliori e più estesi legami con l'industria.

>Testo originale>

Nel perseguire gli obiettivi del programma TEMPUS III, la Commissione garantisce il rispetto della politica generale della Comunità in materia di parità di opportunità per uomini e donne. Lo stesso vale per i gruppi svantaggiati, quali i portatori di handicap.

>Testo dopo la votazione del PE>

Nel perseguire gli obiettivi del programma TEMPUS III, la Commissione garantisce il rispetto della politica generale della Comunità in materia di parità di opportunità per uomini e donne.

La Commissione si sforzerà altresì di fare in modo che nessun gruppo di cittadini venga escluso o svantaggiato per qualsiasi motivo.

(Emendamento 13)

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. La Commissione stabilisce il livello di flessibilità necessario per ciascun progetto, ai fini della massima efficienza.

(Emendamento 14)

Articolo 8

>Testo originale>

Secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3 della presente decisione e, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89 e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1279/96, la Commissione provvede affinché il programma TEMPUS III sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

>Testo dopo la votazione del PE>

Secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3 della presente decisione e, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89 e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1279/96,

nell'ambito dei limiti stabiliti dalle decisioni annuali di bilancio, la Commissione provvede affinché il programma TEMPUS III sia coerente e complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

(Emendamento 15)

Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino

>Testo originale>

- reciproco scambio di informazione su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore.

>Testo dopo la votazione del PE>

- reciproco scambio di informazione su tutte le iniziative

regionali, nazionali e istituzionali pertinenti prese nel settore.

(Emendamento 16)

Articolo 11, comma terzo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione presenta tali relazioni dopo aver consultato il comitato TEMPUS e sentito i partecipanti.

(Emendamento 17)

Allegato (Progetti europei comuni), paragrafo 2, punto iv), lettera a)

>Testo originale>

a) un aiuto finanziario sarà assegnato al personale docente/amministrativo delle università e alle azioni di formazione delle imprese negli Stati membri, per effettuare missioni di istruzione, formazione di durata compresa tra una settimana e un anno nei paesi beneficiari potenziali e viceversa;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) un aiuto finanziario sarà assegnato al personale docente/amministrativo delle università e alle azioni di formazione delle imprese negli Stati membri, per effettuare missioni di istruzione formazione di durata

fino a un anno nei paesi beneficiari potenziali e viceversa;

(Emendamento 18)

Allegato (Provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare),

comma secondo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Nell'ambito dei provvedimenti di carattere complementare verrà tra l'altro concesso un aiuto finanziario destinato a:

- creare cattedre europee nei paesi ammissibili sul modello seguito con il sistema di borse della fondazione Fullbright e dell'Azione Jean Monnet,

- sostenere corsi di lingua e di cultura dei paesi di soggiorno degli insegnanti, degli studenti o di altre persone coinvolte nel settore educativo/formativo nonché della lingua in cui sono impartiti detti corsi,

- sostenere corsi di lingua e di cultura delle minoranze dei paesi ammissibili,

- sostenere progetti di scambi tra studenti provenienti da minoranze etniche, linguistiche e/o culturali dei paesi ammissibili.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione della terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore TEMPUS III (2000-2006) (COM(98)0454 - C4-0554/98 - 98/0246(CNS))(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0454 - 98/0246(CNS) ((GU C 270 del 29.8.1998, pag. 9.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE (C4-0554/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0464/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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