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Document 32019R2095

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2095 della Commissione del 29 novembre 2019 che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l’anno 2018

C/2019/8712

GU L 317 del 9.12.2019, p. 105–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2095/oj

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/105


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2095 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019

a causa del superamento constatato per l’anno 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F) è stato assegnato alla Polonia per il 2018 a norma del regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio (2).

(2)

Tale contingente per l’anno 2018 è stato aumentato di 1 369 esemplari a seguito dell’applicazione della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’aumento, pari al 10 % degli sbarchi consentiti per l’anno 2017, era stato calcolato in base ai quantitativi rimasti inutilizzati dopo le dichiarazioni di cattura. Nel corso delle missioni di ispezione effettuate in Polonia nel 2018 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ha rilevato, nelle dichiarazioni di cattura, dati errati e incompleti che evidenziavano l’esaurimento del contingente polacco di salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 relativo al 2017. Ne consegue che la flessibilità interannuale dal 2017 al 2018 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento n. 1380/2013 è stata accordata indebitamente ed è pertanto opportuno detrarre i quantitativi corrispondenti dal contingente del 2018.

(3)

A seguito di un controllo incrociato dei dati registrati e comunicati nel corso di bordate di pesca oggetto o meno di ispezione, la Commissione ha inoltre rilevato ulteriori incongruenze nei dati polacchi relativi alla pesca del salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 per l’anno 2018. Tali incongruenze nel comunicare la composizione delle catture sono state corroborate da diverse missioni di audit e di verifica effettuate in Polonia nel 2018 e nel 2019 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le relazioni di audit sono state debitamente comunicate e discusse con la Polonia.

(4)

Le prove raccolte hanno consentito alla Commissione di constatare un superamento, pari a 2 160 esemplari, del contingente di salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 assegnato alla Polonia nel 2018 a norma del regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio. Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(5)

L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(6)

Poiché il livello del superamento quantificato dalla Commissione è inferiore a 100 tonnellate, è opportuno applicare, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, un fattore moltiplicatore pari a 1,00,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 assegnato alla Polonia per l’anno 2019 a norma del regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio (4) è ridotto come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).


ALLEGATO

DETRAZIONE DAL CONTINGENTE DI PESCA RELATIVO AL SALMONE ATLANTICO A DISPOSIZIONE DELLA POLONIA NEL 2019 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2018 (in numero di esemplari)

Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in numero di esemplari)  (1)

Totale catture 2018 (quantitativo

in numero di esemplari)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in numero di esemplari)

Fattore moltiplicatore  (3)

Fattore moltiplicatore addizionale  (4)  (5)

Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in numero di esemplari)

PL

SAL

3BCD-F

Salmone atlantico

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31

5 729

15 739  (2)

17 899

113,72 %

2 160

1,00

/

2 160


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti sulle possibilità di pesca pertinenti, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Tale quantitativo comprende una riduzione di 1 369 esemplari di salmone corrispondente alla flessibilità interannuale indebitamente accordata nel 2018 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a seguito dell’individuazione di dati errati e incompleti nelle dichiarazioni di cattura per il 2017.

(3)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento * 1,00.

(4)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(5)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito a superamenti consecutivi del contingente negli anni 2016, 2017 e 2018. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.


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