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Document 32016D0408
Council Implementing Decision (EU) 2016/408 of 10 March 2016 on the temporary suspension of the relocation of 30 % of applicants allocated to Austria under Decision (EU) 2015/1601 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece
Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
GU L 74 del 19.3.2016, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 74/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/408 DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2016
relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. |
(2) |
La decisione (UE) 2015/1601 è stata adottata a causa di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in Italia e in Grecia e della necessità di venire tempestivamente in soccorso di tali Stati membri, conformemente ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Ne consegue che ogni Stato membro di ricollocazione dovrebbe garantire che la ricollocazione si svolga regolarmente, senza indugio e a un livello sufficiente. |
(3) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1601, in circostanze eccezionali uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 dicembre 2015, la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). La Commissione dovrebbe valutare i motivi addotti e presentare proposte al Consiglio in merito alla sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di tale decisione. |
(4) |
L'Austria si trova a dover affrontare circostanze eccezionali, con una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio. |
(5) |
Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari attraverso l'Unione ha causato un'impennata del numero dei richiedenti protezione internazionale in Austria. |
(6) |
I dati Eurostat confermano che c'è stato un netto aumento dei richiedenti protezione internazionale in Austria. Il numero dei richiedenti protezione internazionale è aumentato di oltre il 230 %, passando da 23 835 richiedenti per il periodo 1o gennaio-30 novembre 2014 a 80 880 richiedenti per il periodo 1o gennaio-30 novembre 2015 e superando i 10 000 richiedenti protezione internazionale dal mese di settembre 2015. Sebbene i dati dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO) indichino per dicembre 2015 e gennaio 2016 una diminuzione del numero di richiedenti rispetto ai mesi precedenti, il numero dei richiedenti rimane a livelli elevati. |
(7) |
Nel 2015 l'Austria si è collocata al secondo posto, dopo la Svezia, tra i paesi dell'Unione per numero di richiedenti protezione internazionale pro capite (9 421 richiedenti per milione di abitanti secondo i dati Eurostat disponibili). |
(8) |
L'attuale situazione ha messo a dura prova il sistema di asilo austriaco, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo di trattare le domande. |
(9) |
L'attuale situazione migratoria in Austria e la pressione sulla capacità di tale paese di trattare le domande di protezione internazionale e di fornire condizioni di accoglienza adeguate alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale giustificano pertanto una sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601, vale a dire 1 065 richiedenti, per un periodo di un anno. |
(10) |
Durante il periodo di sospensione temporanea, l'Austria rimane obbligata a continuare a ricollocare rapidamente e regolarmente la quota rimanente dei richiedenti. |
(11) |
La sospensione per un anno della ricollocazione del 30 % dei richiedenti costituisce una misura sufficiente e proporzionata in risposta alla situazione dell'Austria. Una proroga del termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 non sarebbe giustificata. È essenziale che la ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia avvenga rapidamente e regolarmente entro il 26 settembre 2017, in modo da sostenere efficacemente l'Italia e la Grecia con riguardo all'attuale situazione di emergenza. |
(12) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(13) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(14) |
Il Regno Unito non partecipa alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(15) |
L'Irlanda è vincolata dalla decisione (UE) 2015/1601, pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che attua la decisione (UE) 2015/1601. |
(16) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(17) |
Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La ricollocazione in Austria dei 1 065 richiedenti assegnati a questo Stato membro ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 è sospesa fino all'11 marzo 2017.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80.
(2) Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).