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Documento 31993L0012

Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

GU L 74 del 27.3.1993, p. 81/83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 24/06/2009; abrogato da 32009L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/12/oj

31993L0012

Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0081 - 0083
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0090
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0090


DIRETTIVA 93/12/CEE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1993 relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per migliorare la qualità dell'atmosfera per quanto riguarda l'anidride solforosa ed altri gas inquinanti, la Comunità deve adottare provvedimenti per ridurre progressivamente il tenore di zolfo del gasolio utilizzato per la propulsione di veicoli, compresi aeromobili e navi e il gasolio per il riscaldamento, l'industria e le navi;

considerando che in conformità all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 75/716/CEE (4) le disposizioni in vigore negli Stati membri stabiliscono due limiti riguardo al tenore di zolfo dei combustibili liquidi; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro;

considerando che tali differenze costringono le società petrolifere della Comunità a modificare il tenore massimo di zolfo dei loro prodotti in rapporto allo Stato membro al quale sono destinati; che le summenzionate differenze costituiscono pertanto un ostacolo agli scambi di questi prodotti, influenzando quindi direttamente l'instaurazione e il funzionamento del mercato unico;

considerando inoltre che l'articolo 6 della direttiva 75/716/CEE stabilisce che, in base alle nuove informazioni ottenute, la Commissione presenta una relazione al Consiglio, corredata da una opportuna proposta nella prospettiva della fissazione di un valore unico;

considerando che i successivi programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale (5) sottolineano l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico;

considerando che la qualità del combustibile svolge un ruolo importante nella diminuzione dell'inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli a motore;

considerando inoltre che, in forza della decisione 81/462/CEE (6), la Comunità ha aderito alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, che prevede in particolare lo sviluppo di strategie e politiche volte a limitare e, nella misura del possibile, ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico;

considerando che la riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi contribuisce a realizzare uno degli obiettivi della Comunità, cioè preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e contribuire alla tutela della salute umana, riducendo i danni ambientali alla fonte;

considerando che in conformità della direttiva 75/716/CEE vari Stati membri hanno già stabilito il valore limite dello 0,2 % in peso;

considerando che gli Stati membri devono provvedere ad assicurare la progressiva disponibilità di carburanti diesel di un tenore di zolfo dello 0,05 % in peso;

considerando che per raggiungere i livelli di emissione di particelle fissati in direttive comunitarie specifiche il tenore di zolfo dei carburanti diesel immessi in commercio all'interno della Comunità non deve superare lo 0,2 % in peso a decorrere dal 1o ottobre 1994 e lo 0,05 % in peso a decorrere dal 1o ottobre 1996; che gli Stati membri devono adottare le misure del caso per raggiungere tale obiettivo;

considerando che la crescente utilizzazione di gasolio per i veicoli a motore implica ulteriori sforzi riguardo alla qualità del carburante diesel, al fine di limitare gli effetti negativi di tale sviluppo sulla qualità dell'atmosfera; che la determinazione di un tenore massimo dello zolfo dello 0,05 % in peso applicabili dal 1o ottobre 1996 ai carburanti diesel lascia alle industrie interessate un periodo di tempo sufficiente per realizzare i necessari adeguamenti tecnici;

considerando che gli altri usi dei gasoli e degli oli medi rendono necessario uno sforzo per ridurre l'inquinamento atmosferico e che a tal fine devono essere presi in considerazione i loro contributi per quanto riguarda il miglioramento della qualità dell'atmosfera e dei costi e vantaggi per l'ambiente; che la Commissione dovrà sottoporre al Consiglio, il quale prenderà una decisione al riguardo entro il 31 luglio 1994, una proposta che prevede per il 1o ottobre 1999 al più tardi un valore inferiore per il tenore di zolfo e che fissa nuovi valori limite per il cherosene per aeromobili;

considerando che, data la capacità di desolforazione disponibile, un cambiamento improvviso degli approvvigionamenti di petrolio greggio che porti ad un aumento del tenore medio di zolfo può compromettere l'approvvigionamento dei consumatori in uno Stato membro; che appare perciò opportuno autorizzare tale Stato membro a derogare, a talune condizioni, ai limiti di tenore di zolfo stabiliti per il suo mercato;

considerando che l'introduzione di un valore inferiore per il tenore di zolfo di gasoli ad uso marittimo destinati alle navi che praticano la navigazione in mare solleva per la Grecia problemi tecnici ed economici specifici; che la deroga limitata nel tempo a favore della Grecia non dovrebbe avere incidenze negative sugli scambi di gasolio ad uso marittimo, dato che per il momento gli impianti greci di raffinazione coprono soltanto il fabbisogno interno in gasolio e in oli medi; che le esportazioni destinate alla combustione finale della Grecia verso un altro Stato membro devono soddisfare le disposizioni della direttiva applicabile in questo Stato membro; che alla Grecia potrebbe essere concessa una deroga di cinque anni prima che essa debba introdurre gasoli ad uso marittimo con il tenore di zolfo prescritto; che tale periodo si concluderà il 30 settembre 1999;

considerando che si devono effettuare controlli per sondaggio per accertare il tenore di zolfo dei gasoli e degli oli medi immessi in commercio; che a tal fine si deve prevedere un metodo uniforme basato sulla migliore tecnologia disponibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) gasolio: qualsiasi prodotto petrolifero del codice NC 2710 00 69 oppure qualsiasi prodotto petrolifero che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85 % in volume, comprese le perdite di distillazione, si distilla a 350 °C;

b) carburanti diesel: i gasoli utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui alle direttive 70/220/CEE (7) e 88/77/CEE (8).

2. La presente direttiva non si applica ai gasoli:

- contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli, degli aeromobili o dei veicoli a motore che attraversano una frontiera tra un paese terzo e uno Stato membro;

- destinati alla trasformazione prima della combustione finale.

Articolo 2

1. Al fine di raggiungere i livelli di emissione di particelle fissati nelle direttive comunitarie specifiche, gli Stati membri proibiscono la commercializzazione nella Comunità di carburanti diesel il cui tenore di composti dello zolfo, espresso in zolfo (di seguito indicato come « tenore di zolfo »), superi:

- lo 0,2 % in peso a partire dal 1o ottobre 1994,

- lo 0,05 % in peso a partire dal 1o ottobre 1996.

Gli Stati membri provvedono a garantire la disponibilità progressiva di carburanti diesel di cui al primo comma con un tenore massimo di zolfo dello 0,05 % in peso.

2. Gli Stati membri proibiscono la commercializzazione nella Comunità di gasoli diversi, o destinati a utilizzazioni diverse, da quelli di cui al paragrafo 1, eccettuati i cheroseni per aeromobili, il cui tenore di zolfo supera lo 0,2 % in peso a partire dal 1o ottobre 1994.

Anteriormente al 1o gennaio 1994, la Commissione rende conto, in una relazione al Consiglio, dei progressi compiuti nella lotta contro le emissioni di anidride solforosa. Nella medesima occasione essa sottopone al Consiglio una proposta volta, nel contesto più generale della politica di miglioramento della qualità dell'aria, a passare ad una seconda fase, che prevede un valore inferiore al più tardi il 1o ottobre 1999, nonché a fissare nuovi valori limite per i cheroseni per aeromobili.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata al più tardi il 31 luglio 1994.

3. Qualora a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi diventi difficile in uno Stato membro applicare il limite massimo del tenore di zolfo del gasolio, tale Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato nel territorio di detto Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio. Ogni Stato membro può contestare dinanzi al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi.

A titolo di deroga e fino al 30 settembre 1999, il governo della Grecia può autorizzare l'immissione in commercio dei gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore allo 0,2 % in peso.

Articolo 3

A partire dalle date di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare, in ragione del tenore di zolfo, l'immissione in commercio di gasoli conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per effettuare controlli casuali del tenore di zolfo del gasolio in commercio.

2. Il metodo di riferimento adottato per la determinazione del tenore di zolfo dei gasoli commercializzati è quello definito dal metodo ISO 8754. L'interpretazione statistica dei risultati dei controlli al fine di stabilire il tenore di zolfo dei gasoli in commercio deve essere effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1979).

Articolo 5

A decorrere dal 1o ottobre 1994, la direttiva 75/716/CEE è sostituita dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o ottobre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

(1) GU n. C 174 del 5. 7. 1991, pag. 18, e GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 12.

(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 209, e GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

(3) GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 17.

(4) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 87/219/CEE (GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 19).

(5) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1. GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1 e GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

(6) GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11.

(7) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1).

(8) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/542/CEE (GU n. L 295 del 25. 10. 1991, pag. 1).

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