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Document 12003TN14/09/D

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XIV: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovacchia - 9. Ambiente - D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi

GU L 236 del 23.9.2003, p. 923–923 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN14/09/D

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XIV: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovacchia - 9. Ambiente - D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0923 - 0923


D. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

1. 31994 L 0067: Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34);

- 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

In deroga agli articoli 7 e 11 e all'allegato III della direttiva 94/67/CE e in deroga all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva 2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per le misurazioni non si applicano in Slovacchia fino al 31 dicembre 2006 agli inceneritori sotto elencati:

Inceneritori di ospedali

- NsP Svidník

- NsP Trebišov

- NsP Košice

- NsP Rožňava

- NsP Poprad

- NsP Lučenec

- NsP Žilina

- NsP Levice

- NsP Prievidza-Bojnice

- NsP Trnava

- NsP Senica

Inceneritori di rifiuti pericolosi

- Slovnaft, a.s., Bratislava (1978)

- Slovnaft, a.s., Bratislava (1984)

- Novácke chemické závody, a.s., Nováky (1974)

- Duslo, a.s., Šal'a (1982)

- Petrochema, a. s., Dubová (1977)

- Petrochema, a. s., Dubová (1988)

- Chemko, a.s., Strážske (1984).

2. 31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE del Consiglio, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Slovacchia agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:

- Považská cementáreň, a. s., Ladce: 31 dicembre 2011;

- Slovenský hodváb, a. s., Senica: 31 dicembre 2011;

- Istrochem, a. s., Bratislava: 31 dicembre 2011;

- NCHZ, a. s., Nováky: 31 dicembre 2011;

- SLZ Chémia a. s. Hnúšt'a: 31 dicembre 2011;

- Duslo, a. s. Šal'a: 31 dicembre 2010;

- ŽOS Trnava, a.s.: 31 dicembre 2010;

- Bukocel, a. s.: 31 dicembre 2009;

- U.S. Steel: 31 dicembre 2010;

- Matador, a. s. Púchov: 31 dicembre 2011.

Per tali impianti saranno rilasciate entro il 30 ottobre 2007 autorizzazioni pienamente coordinate, che conterranno scadenzari individualmente vincolanti per il raggiungimento della completa conformità e garantiranno, entro il 30 ottobre 2007, il rispetto dei principi generali alla base degli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.

3. 32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e alla parte A degli allegati da III a VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri non si applicano in Slovacchia fino al 31 dicembre 2007 ai seguenti impianti:

- SSE, Žilina, impianto di produzione di calore di Zvolen (caldaie K1 e K2);

- SSE, Žilina, impianto di produzione di calore di Žilina (caldaie K1 e K2);

- SSE, Žilina, impianto di produzione di calore di Martin (caldaie K4, K5, K6 e K7).

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