EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0627(01)

Aiuti di Stato: ricerca, sviluppo e innovazione

Aiuti di Stato: ricerca, sviluppo e innovazione

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE?

La comunicazione mira a chiarire le regole e le condizioni alle quali gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) possono concedere aiuti di Stato alle imprese per svolgere attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI).

PUNTI CHIAVE

Le norme relative agli aiuti di Stato alle attività di RSI consistono in due parti complementari:

  • il regolamento (UE) n. 651/2014, noto come il regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC, si veda la sintesi) che stabilisce le condizioni in base alle quali gli aiuti RSI (tra i vari tipi di aiuti di Stato) sono esenti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea (vale a dire beneficiano dell’esenzione per categoria);
  • il sistema per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (la «disciplina RSI»), che contiene norme in base alle quali la Commissione valuta quali aiuti per RSI non hanno diritto all’esenzione per categoria.

Accelerare il processo di concessione di aiuti di Stato

  • Ai sensi del regolamento RGEC, gli importi al di sotto dei quali gli aiuti sono esentati dall’obbligo di notifica per l’approvazione della Commissione sono stati notevolmente aumentati. Ad esempio, gli Stati membri possono concedere aiuti per lo sviluppo sperimentale fino a 15 milioni di EUR per progetto e per beneficiario, senza preventiva approvazione della Commissione, rispetto ai 7,5 milioni di EUR in base alle norme precedenti.
  • Questo sistema offre agli Stati membri maggiore flessibilità e accelera il processo di implementazione degli aiuti a favore di RSI.

Estensione delle esenzioni

Gli aiuti esenti dall’obbligo di notifica vengono estesi a:

  • ricerca fondamentale;
  • ricerca industriale;
  • sviluppo sperimentale, compresi prodotti pilota o prototipi;
  • studi di fattibilità;
  • infrastrutture di ricerca;
  • poli di innovazione;
  • aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione.

Livelli potenzialmente elevati di aiuti di Stato

  • Per aiutare l’industria a superare le lacune finanziarie, la disciplina RSI concede, per misure notificate individualmente, aiuti fino al 70% dei costi ammissibili per le grandi imprese e fino al 90% per le piccole imprese che fanno ricerca applicata, compresi i costi di costruzione di prototipi e di dimostrazione.
  • I livelli di aiuto più elevati sono disponibili se vi è una reale lacuna finanziaria. La Commissione svolge un’analisi dettagliata, sulla base dei criteri della disciplina, per verificare la necessità di concedere tassi più elevati, in modo da evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico dell’Unione.

Combinazione di aiuti di Stato per R&S&I con risorse dell’Unione nell’ambito di Orizzonte Europa o con progetti con il marchio di qualità del marchio di eccellenza

Al fine di semplificare la valutazione di grandi importi di aiuti per i progetti che sono chiaramente nell’interesse comune europeo, sono state aggiunte regole specifiche a RGEC e adottate ai sensi del regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione. Esse riguardano gli aiuti a:

Applicazione

Gli Stati membri dovevano garantire che i loro regimi esistenti di aiuti a favore di RSI fossero in linea con questa disciplina entro il 1 gennaio 2015.

CONTESTO

Le attività di RSI puntano a conseguire l’obiettivo di spendere il 3% del prodotto interno lordo dell’Unione in RSI e quindi di:

  • garantire una crescita intelligente e sostenibile;
  • limitare le distorsioni della concorrenza generate dagli aiuti per RSI.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU L 198 del 27.6.2014, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Comunicazione della Commissione — Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU L 188 del 20.6.2014, pag. 4).

Ultimo aggiornamento: 28.09.2021

In alto