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Document 51998IP0478

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Piano di azione contro il razzismo" (COM(98)0183 C4-0253/98)

GU C 98 del 9.4.1999, p. 491 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998IP0478

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Piano di azione contro il razzismo" (COM(98)0183 C4-0253/98)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0491


A4-0478/98

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Piano di azione contro il razzismo» (COM(98)0183 - C4-0253/98)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(98)0183 - C4-0253/98)

- vista l'azione comune del 15 luglio 1996 intesa a combattere il razzismo e la xenofobia ((GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.)),

- viste le sue numerose risoluzioni sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e la pulizia etnica,

- visti l'articolo F del trattato UE in vigore nonché gli articoli 6 e 29 del trattato UE nella versione modificata dal trattato di Amsterdam, e visto in particolare che l'articolo 29 considera la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia mezzi essenziali per la creazione di «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia»,

- visto l'articolo 13 del trattato CE, nella versione modificata dal trattato di Amsterdam, che definisce le competenze della Comunità nella lotta contro numerose forme di discriminazione e prevede espressamente la lotta contro qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, l'origine etnica o la religione,

- visto l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, nella versione modificata dal trattato di Amsterdam, sulle misure da prendere in caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto,

- visti i «criteri di Copenaghen» relativi all'adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale e di Cipro all'Unione europea, così come sono state definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993,

- vista la «Carta dei partiti politici europei per una società non razzista» elaborata dal comitato consultivo sul razzismo e la xenofobia (comitato Kahn),

- visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa nonché della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0478/98),

A. considerando che è opportuno e necessario adottare a livello europeo misure specifiche e attuabili, tra cui misure legislative antidiscriminazione, ai fini della lotta contro le discriminazioni fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione, in modo da contrastare efficacemente il razzismo e la xenofobia in Europa,

B. considerando che la lotta contro il razzismo deve essere condotta innanzi tutto in seno alla società stessa e che il sostegno apportato dalle autorità deve rispettare l'indipendenza delle organizzazioni sociali e promuovere l'assunzione delle proprie responsabilità, in modo da evitare la «statalizzazione» di tali organizzazioni,

C. considerando che è essenziale associare attivamente le categorie discriminate alla lotta contro il razzismo, combattendo sia le manifestazioni e i comportamenti razzisti sia talune cause di idee preconcette negative, quali l'emarginazione sociale e culturale, il razzismo interetnico e (in taluni casi) un elevato tasso di criminalità,

D. considerando ottima la scelta della partnership nell'ambito del piano d'azione, ma sottolineando la mancata menzione delle organizzazioni religiose e ideologiche e osservando che, ai fini della lotta contro il razzismo, non sarebbe produttivo ignorare le vaste reti e le profonde radici sociali di queste organizzazioni,

E. considerando che è essenziale, per l'efficacia e la diffusione delle reti europee di organizzazioni sociali in generale, che queste ultime siano solidamente ancorate nella società, per cui è auspicabile un collegamento con le iniziative e le reti già esistenti,

F. consapevoli dei compiti e delle responsabilità speciali dei partiti politici nel processo democratico e convinti che il libero esercizio dei diritti politici dei singoli può e deve andare di pari passo con il fermo sostegno al principio della non discriminazione e rappresenta un fattore intrinseco dello stesso processo democratico,

G. considerando che il criterio dell'integrazione («mainstreaming») proposto dalla Commissione trascura la politica estera dell'UE, quando quest'ultima, ovvero la sua mancanza, ha già più volte contribuito a eternizzare e a rafforzare tensioni interrazziali e interetniche (come ad esempio la politica dell'UE nei confronti delle guerre in Bosnia e nel Kosovo),

H. considerando che le proposte del gruppo «Starting Line» in merito alle misure legislative per lottare contro il razzismo e promuovere la parità di diritti nell'Unione europea trovano un ampio sostegno tanto all'interno quanto all'esterno di questo Parlamento,

I. considerando che i motivi di discriminazione enumerati all'articolo 13 del trattato di Amsterdam (sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età, tendenze sessuali) sono qualitativamente molto diversi, come pure i settori sociali in cui si deve lottare contro la discriminazione (mercato del lavoro, istruzione, sanità, sicurezza sociale, alloggi, servizi) e richiedono quindi misure di natura differente,

J. considerando che l'azione comune intesa a combattere il razzismo e la xenofobia già prevede il ravvicinamento delle norme penali degli Stati membri in settori importanti (istigazione pubblica alla discriminazione, apologia pubblica di crimini contro l'umanità, negazione dell'olocausto, diffusione di materiale a sfondo razzista o xenofobo, partecipazione all'attività di gruppi che implicano discriminazione, violenza e odio razziale, etnico o religioso),

K. considerando che alcuni programmi esistenti in materia di cooperazione, come GROTIUS per la cooperazione giudiziaria, OISIN per la cooperazione in materia di polizia e ODYSSEUS per quella nel settore della politica dell'immigrazione, offrono una possibilità importante di sostenere progetti il cui scopo è di aumentare la consapevolezza dei professionisti nel settore della prevenzione del razzismo e della xenofobia,

L. considerando inoltre opportuno attendere i risultati della valutazione di questa azione comune prima di adottare ulteriori misure legislative nel settore penale, in modo da poter meglio valutare la necessità di un più stretto ravvicinamento delle disposizioni penali degli Stati membri,

Considerazioni generali

1. deplora che il piano di azione contro il razzismo contenga poche proposte concrete per quanto riguarda obiettivi, termini e finanziamenti;

2. raccomanda alla Commissione di sostenere iniziative politiche e pedagogiche per promuovere l'integrazione dei gruppi etnici minoritari, compresi i Rom e i Sinti, nelle società degli Stati membri e la rimozione di eventuali ostacoli alle pratiche religiose che non interferiscono con i diritti dei terzi;

3. accoglie con favore l'istituzione della Rete europea contro il razzismo, cofinanziata dall'Unione europea, la quale riunisce organizzazioni che operano per combattere il razzismo e promuovere la parità dei diritti e l'adozione di misure giuridiche e attività antirazziste a livello europeo e nazionale;

Il criterio della partnership

4. approva la strategia della partnership adottata dalla Commissione, in base alla quale al piano d'azione potranno partecipare tutti i protagonisti - cittadini, autorità nazionali e locali, organizzazioni non governative, parti sociali, media e organismi sportivi - interessati alla lotta contro il razzismo nell'Unione europea e spera che quest'ultima, in tale ambito, svolga il suo ruolo nel rispetto dell'indipendenza delle parti sociali; ritiene necessario, per garantire l'efficacia della lotta contro il razzismo, includere nella partnership le organizzazioni religiose e ideologiche;

5. invita la Commissione a sostenere soprattutto i progetti elaborati dagli stessi gruppi discriminati per combattere le manifestazioni razziste, aumentare la capacità di difesa e eliminare le cause di un'immagine negativa;

6. invita la Commissione a prevedere un sostegno anche in futuro - con una bassa soglia - per piccole ONG locali, che spesso organizzano iniziative dinamiche e innovative per una società multiculturale e tollerante e contro il razzismo e la xenofobia;

7. esorta la Commissione a rispettare l'indipendenza, la creatività e il mandato proprio delle organizzazioni sociali e delle loro reti, al fine di evitare interferenze burocratiche, e chiede alla Commissione di essere in particolare sensibile ai legami reciproci esistenti tra le reti europee del settore volontaristico;

8. invita i partiti politici degli Stati membri dell'Unione e i gruppi politici europei ad adottare la Carta dei partiti politici europei per una società non razzista e a rispettarne le disposizioni;

9. invita la Commissione a elaborare una relazione sulla gestione della linea di bilancio destinata alla lotta contro il razzismo, tenendo in particolare conto delle priorità nella concessione di sovvenzioni, del processo decisionale concernente detta concessione e dei criteri del sovvenzionamento, con particolare riferimento a una revisione della soglia finanziaria di 25.000 ECU e dell'apertura di possibilità di finanziamento ai paesi candidati;

Integrazione (Mainstreaming)

10. approva il criterio dell'integrazione proposto dalla Commissione ma ritiene essenziale che un unico Commissario abbia la responsabilità principale della lotta contro il razzismo nel suo insieme e operi come promotore delle iniziative;

11. invita la Commissione a valutare altresì tutte le normative e i programmi comunitari esistenti onde sviluppare un approccio basato sul mainstreaming per la lotta contro il razzismo e la discriminazione; appoggia pertanto l'obiettivo della Commissione di adottare un approccio orizzontale nell'ambito del quale tutti i servizi tengano presente l'impatto della propria politica sul problema del razzismo; invita anche il segretariato del Consiglio ad avvalersi di un simile approccio;

12. esorta la Commissione a rendere possibile, nel quadro delle condizioni da essa fissate per la concessione di sovvenzioni, il finanziamento di progetti di collaborazione con parti sociali provenienti dai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e da Cipro; chiede che ai progetti per la lotta contro la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica sia accordata maggiore priorità nell'assegnazione degli stanziamenti PHARE;

13. chiede alla Commissione di presentare al Consiglio e a questo Parlamento una comunicazione sulla politica che conduce a livello del proprio personale, per garantire un'equa rappresentanza dei gruppi razziali ed etnici minoritari;

Rafforzamento dell'azione di informazione e di comunicazione

14. sottolinea l'importanza della sensibilizzazione ai pericoli del razzismo che deve essere al cuore di ogni strategia coerente di lotta contro tale fenomeno e a tale riguardo ritiene che gli allievi delle scuole primarie e secondarie e i giovani dovrebbero essere invitati a partecipare alle principali azioni della Commissione, in particolare quelle televisive e quelle sul sito Internet raggiungibile sul suo server EUROPA per l'anno europeo contro il razzismo, nonché al premio proposto per i progetti antirazzisti innovativi;

Legislazione

15. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di avviare fin d'ora un vasto dibattito sulle possibilità di applicazione della clausola di non discriminazione del nuovo articolo 13 del trattato CE, nella versione modificata dal trattato di Amsterdam, nonché l'annuncio della Commissione relativo alla presentazione, entro il 1999, di una proposta concernente disposizioni giuridiche volte alla lotta contro discriminazioni fondate sulla razza, che tenga conto degli elementi essenziali di questo dibattito;

16. invita la Commissione a utilizzare le proposte del gruppo «Starting Line» come contributo alle sue discussioni in materia di nuove proposte legislative per lottare contro il razzismo e promuovere la parità dei diritti;

17. invita la Commissione a tener conto, nelle sue proposte di disposizioni giuridiche, sia delle fondamentali differenze esistenti tra i motivi di discriminazione, sia delle particolarità della discriminazione nei diversi ambiti; invita quindi la Commissione a favorire essenzialmente normative specifiche, che riguardino con precisione una specifica discriminazione, rispetto a disposizioni di ordine generale;

18. invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva contro la discriminazione razziale a norma dell'articolo 13 del trattato di Amsterdam; chiede al Consiglio di includere frattanto, in tutti i nuovi atti legislativi comunitari, un articolo che vieti la discriminazione nel settore sociale e dell'occupazione come già proposto da Commissione e Parlamento europeo per le direttive sul congedo parentale, il lavoro a tempo parziale e il trasferimento delle imprese;

19. invita la Commissione a vegliare, nell'ambito dell'elaborazione di disposizioni giuridiche vincolanti, a che queste ultime possano essere veramente utilizzate nella vita pratica dalle persone interessate; ritiene che si tratti essenzialmente dell'aiuto in caso di ricorso a vie legali (per esempio, mediante creazione di organismi pubblici indipendenti che assistano giuridicamente e finanziariamente gli interessati nell'azione volta al riconoscimento dei loro diritti, creando e rafforzando le possibilità di far valere richieste di risarcimento nell'ambito del diritto civile);

20. ritiene che le esperienze tratte dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitarie sul pari trattamento di donne e uomini debbano servire da modello per la futura legislazione contro la discriminazione razziale e che essa debba quindi includere riferimenti ad azioni positive, alla discriminazione indiretta e all'onere della prova in caso di discriminazione;

21. invita il Consiglio a trasmettergli senza indugio i risultati dell'analisi, che doveva essere completata entro giugno 1998, intesa a valutare in che misura gli Stati membri hanno ottemperato agli obblighi risultanti dalla succitata azione comune del 15 luglio 1996;

Azioni politiche

22. esorta gli Stati membri ad approvare, negli orientamenti per l'occupazione per il 1999, la proposta della Commissione di un orientamento specifico che faccia riferimento alla necessità di rivolgere particolare attenzione alle minoranze etniche e a politiche attive volte a promuovere la loro integrazione nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione a misure intese a superare la segregazione verticale e orizzontale nei loro piani d'azione nazionali per il 1999;

23. ritiene che le attuali misure dell'FSE (inclusi Urban, Youthstart, Adapt e Now) e dei programmi Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù per l'Europa debbano contribuire alla lotta contro il razzismo e prestare sostegno alle minoranze etniche;

24. invita la Commissione, in collegamento con le parti sociali, a elaborare un codice di condotta sulle misure volte a lottare contro la discriminazione razziale sul luogo di lavoro al fine di elaborare politiche e prassi volte a migliorare l'integrazione delle minoranze etniche e dei migranti nel mercato del lavoro.

25. invita la Commissione, in collaborazione con il Comitato delle regioni, che rappresenta gli enti amministrativi regionali e locali, a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio un codice di condotta per la non discriminazione sul mercato degli alloggi, affinché sia possibile definire una politica volta a migliorare la parità giuridica degli immigrati e delle minoranze etniche nella garanzia del diritto all'alloggio;

Azioni nel settore degli affari esteri

26. esprime l'auspicio che:

a) il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri siano invitati ad attribuire particolare priorità, nell'ambito di tutte le azioni esterne dell'UE, alla lotta contro l'odio razziale e il razzismo;

b) il Consiglio elabori una posizione comune che garantisca una strategia coordinata e coerente dell'Unione alla Conferenza mondiale del 2000 sul razzismo, organizzata dalle Nazioni Unite, collaborando attivamente a tutte le iniziative volte a eliminare questa piaga sociale, culturale e umana;

c) venga ricordato alla Commissione, nel quadro dei negoziati di adesione, che il Parlamento europeo considera con particolare attenzione il trattamento riservato alle minoranze nei paesi candidati;

27. chiede al Consiglio e alla Commissione di insistere presso i paesi terzi sul diritto dei loro ex cittadini a vivere liberamente nella società di accoglienza e a conseguire il massimo livello di integrazione senza subire intromissioni di alcun tipo da parte dei governi dei paesi d'origine;

28. ricorda l'importanza di favorire i programmi comunitari volti a promuovere gli scambi con paesi terzi nell'ambito dell'insegnamento, della cultura e dei mezzi di comunicazione, in quanto forma di contributo a una migliore conoscenza reciproca e per contrastare in tal modo tendenze razziste e xenofobe, specialmente tra i più giovani;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché dei paesi candidati all'adesione, al Consiglio d'Europa e all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

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