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Document 51998IP1071

Risoluzione su razzismo, xenofobia e antisemitismo nonché sulle ulteriori misure di lotta contro la discriminazione razziale

GU C 98 del 9.4.1999, p. 488 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998IP1071

Risoluzione su razzismo, xenofobia e antisemitismo nonché sulle ulteriori misure di lotta contro la discriminazione razziale

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0488


B4-1071/98

Risoluzione su razzismo, xenofobia e antisemitismo nonché sulle ulteriori misure di lotta contro la discriminazione razziale

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

- vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1966),

- visti il nuovo articolo 29 del TUE e il nuovo articolo 13 del TCE, inseriti nei trattati dal trattato di Amsterdam, nei quali la lotta contro il razzismo e la xenofobia nonché contro le numerose forme di discriminazione si iscrive come obiettivo dell'Unione europea,

- viste le conclusioni delle sue commissioni di inchiesta sul razzismo e la xenofobia (A2-0160/85 e A3-0195/90) nonché le sue risoluzioni del 21 aprile 1993 sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa e il pericolo della violenza estremista di destra ((GU C 150 del 31.5.1993, pag. 127.)), del 2 dicembre 1993 sul razzismo e la xenofobia ((GU C 342 del 20.12.1993, pag. 19.)), del 20 aprile 1994 sulle «pulizie» etniche ((GU C 128 del 9.5.1994, pag. 221.)), del 21 aprile 1994 sulla condizione dei Sinti e dei Rom nella Comunità ((GU C 128 del 9.5.1994, pag. 372.)), del 27 ottobre 1994 ((GU C 323 del 21.11.1994, pag. 154.)) e del 27 aprile 1995 ((GU C 126 del 22.5.1995, pag. 75.)) sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, del 15 giugno 1995 sulla giornata commemorativa dell'Olocausto ((GU C 166 del 3.7.1995, pag. 132.)), del 13 luglio 1995 sulla discriminazione dei Rom ((GU C 249 del 25.9.1995, pag. 156.)), del 26 ottobre 1995 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo ((GU C 308 del 20.11.1995, pag. 140.)), del 9 maggio 1996 sulla comunicazione della Commissione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo ((GU C 152 del 27.5.1996, pag. 57.)), del 30 gennaio 1997 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e sull'anno europeo contro il razzismo (1997) ((GU C 55 del 24.2.1997, pag. 17.)) e del 29 gennaio 1998 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e i risultati dell'anno europeo contro il razzismo ((GU C 56 del 23.2.1998, pag. 13.)),

- visti l'azione comune del Consiglio del 15 luglio 1996 intesa a combattere il razzismo e la xenofobia ((GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.)) nonché il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia ((GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1.)),

- vista la «Carta dei partiti politici europei per una società non razzista», approvata il 5 dicembre 1997 dalla commissione consultiva «Razzismo e xenofobia» (commissione Kahn),

- vista la comunicazione della Commissione su un piano d'azione conto il razzismo (COM(98)0183) e l'impegno in essa contenuto di presentare, entro la fine del 1999, una proposta legislativa per la lotta contro la discriminazione razziale,

A. considerando che nel nuovo articolo 6 del trattato UE si fa riferimento al rispetto dei diritti dell'uomo nonché delle libertà e dei diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sanciti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri,

B. considerando che nel nuovo articolo 29 del trattato UE è esplicitamente prevista, come obiettivo dell'Unione europea, la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia, per fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

C. considerando che il nuovo articolo 13 del trattato CE prevede che «il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate ... sulla razza o l'origine etnica, la religione...»,

D. considerando che il direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia di Vienna ha iniziato la sua attività solo a luglio 1998 (più di un anno dopo l'entrata in vigore del summenzionato regolamento del Consiglio),

E. esprimendo la propria preoccupazione per il fatto che i compiti dell'Osservatorio sono stati limitati a settori specifici nel quadro del Primo pilastro e auspicando che tali limitazioni vengano abolite in sede di revisione delle funzioni dell'Osservatorio, tre anni dopo la sua istituzione,

F. considerando che il Consiglio non ha trasmesso al Parlamento europeo la valutazione degli sforzi compiuti dagli Stati membri per ottemperare ai loro obblighi derivanti dalla summenzionata azione comune del 15 luglio 1996,

G. considerando che, fra i principi fondamentali della democrazia e della libertà rientrano il rispetto e la comprensione per la diversità culturale dei cittadini e che tale diversità dovrebbe essere vista come fonte di arricchimento sociale e culturale,

H. considerando che l'istruzione deve ispirarsi alla non discriminazione e al rispetto della diversità culturale e che la politica in questo settore deve prevenire e, se necessario, combattere il manifestarsi di tendenze razziste nelle scuole,

I. considerando che la lotta contro l'antisemitismo e le misure di lotta contro la discriminazione nei confronti degli immigrati e delle minoranze religiose formano parte integrante di una politica globale di lotta contro il razzismo e la xenofobia,

J. deplorando vivamente che - nonostante le molte iniziative internazionali contro il razzismo e la xenofobia avviate negli ultimi anni - posizioni razziste e xenofobe continuino ad esprimersi attraverso insulti e atti di violenza che provocano ferite fisiche e psichiche e talvolta menomazioni permanenti o addirittura la morte,

K. consapevole che tali iniziative avranno un effetto duraturo e potranno servire da base per ulteriori interventi solo se si continuerà a perseguire e ad ampliare le molteplici iniziative di lotta contro il razzismo,

L. considerando che le proposte dello «Starting Line Group» concernenti una direttiva contro la discriminazione hanno avuto grande risonanza sia all'interno che all'esterno di questo Parlamento,

M. considerando che l'Unione europea, operando un monitoraggio permanente della propria politica e delle azioni pratiche in relazione ad eventuali tendenze razziste, xenofobe o etniche, darebbe un esempio convincente di lotta contro il razzismo e la xenofobia,

N. considerando che, in quanto istituzione della Comunità, eletta democraticamente, che quindi dovrebbe rappresentare la diversità culturale in Europa, esso riconosce grande importanza alla partecipazione delle minoranze culturali, razziali ed etniche ai processi decisionali sociali e politici,

O. esprimendo la ferma convinzione che l'Unione europea dovrebbe sollecitare i paesi candidati a garantire, prima dell'adesione, la tutela delle minoranze residenti sul loro territorio,

P. considerando che per secoli l'Europa è stata arricchita e rafforzata economicamente dal contributo delle nuove minoranze etniche immigrate,

1. invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il trattato di Amsterdam a compiere questo passo nel primo semestre 1999 e invita la Commissione a presentare, immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sulla base delle norme contro la discriminazione contenute nel nuovo articolo 13 del trattato CE, proposte legislative adeguate per prevenire e combattere la discriminazione fondata sulla razza, l'origine etnica o la religione, in particolare nei settori dell'occupazione, della formazione, della sanità, della sicurezza sociale, dell'edilizia abitativa nonché dei servizi pubblici e privati;

2. prende atto della Conferenza che ha avuto luogo il 3 e 4 dicembre 1998 a Vienna e nella cui sede la Commissione ha illustrato i propri orientamenti in merito alle norme legislative contro la discriminazione; invita inoltre la Commissione a avviare un dialogo con questo Parlamento ed altre organizzazioni ed istituzioni interessate, affinché possa essere preparata una serie di iniziative legislative concrete e mirate, rivolte alle varie forme di discriminazione presenti nei diversi settori sociali;

3. invita la Commissione, nel quadro del dibattito sulle nuove norme legislative per la lotta contro il razzismo e la promozione della parità di diritti, a tener conto delle proposte dello «Starting Line Group»;

4. sollecita i politici ad astenersi dallo sfruttare ed incoraggiare, sotto qualsiasi forma, sentimenti xenofobi, a condannare tutte le forme di intolleranza e le affermazioni a carattere razzista in modo da annullare i loro effetti e ad intervenire contro eventuali tendenze o gruppi razzisti presenti nelle loro file;

5. invita il Consiglio a trasmettergli la valutazione degli sforzi compiuti dagli Stati membri per ottemperare agli obblighi loro derivanti dalla succitata azione comune del 15 luglio 1996 e ricorda che si sarebbe dovuto procedere a tale valutazione entro la fine di giugno 1998;

6. si compiace della nomina di un direttore dell'Osservatorio e auspica che i necessari preparativi si concludano e venga assunto personale dotato di una qualificazione adeguata affinché l'Osservatorio possa avviare la propria attività nel secondo semestre 1999;

7. auspica che l'Osservatorio - parallelamente alle sue attività preparatorie - ponga le fondamenta per la Rete europea contro il razzismo e la xenofobia, presenti proposte di ricerca e prosegua nell'attività della commissione consultiva «razzismo e xenofobia»;

8. invita il governo austriaco a continuare ad adoperarsi affinché nelle prossime settimane si trovino i locali adatti per l'Osservatorio;

9. invita i governi degli Stati membri a sfruttare, unitamente alle istituzioni dell'Unione europea, le informazioni e i dati forniti dall'Osservatorio per migliorare la situazione sul proprio territorio, orientare la propria politica legislativa verso la lotta alla discriminazione e migliorare la propria cooperazione e le azioni comuni per la lotta contro il razzismo;

10. invita i governi degli Stati membri, in occasione della necessaria revisione dei trattati prima dell'ampliamento dell'UE, a trovare un accordo sul fatto che le future norme, introdotte conformemente al nuovo articolo 13 del trattato CE, siano adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata e in stretta consultazione con questo Parlamento;

11. sollecita le istituzioni europee e gli Stati membri a non lasciare spazio alla xenofobia nella propria politica di immigrazione e d'asilo, a disciplinare su una base giuridica certa e ad armonizzare i diritti dei richiedenti asilo e degli immigrati nei singoli Stati membri e ad appoggiare la preziosa attività che ONG locali svolgono nel campo della consulenza legale di richiedenti asilo e immigrati nonché a facilitare la loro integrazione;

12. auspica che dai progetti pilota e dalle misure attuate nel quadro del piano d'azione della Commissione contro il razzismo non siano esclusi i partecipanti che, trattandosi di piccoli gruppi locali di immigrati, non sono in grado di attuare progetti multinazionali di vasta portata o di partecipare a tali progetti, ma che cionondimeno sono in grado di svolgere un'attività preziosa e poco costosa nelle comunità caratterizzate dall'esclusione sociale e dalla mancanza di prospettive per le minoranze etniche;

13. si compiace dell'istituzione della rete europea per la lotta contro il razzismo, cofinanziata dall'Unione europea, la quale riunisce organizzazioni che si impegnano nella lotta contro il razzismo e la promozione della parità diritti nonché per l'introduzione di leggi ed azioni antirazziste a livello europeo e nazionale e invita la Commissione ad aprire queste reti ed iniziative ai paesi candidati e ad altri Stati europei e ad assicurare che i programmi di lotta contro il razzismo attualmente in corso siano pienamente accessibili ai gruppi sociali direttamente colpiti dalla discriminazione, affinché vengano sfruttati appieno a livello locale i vantaggi della partnership nella lotta contro il razzismo;

14. invita i partiti politici negli Stati membri dell'UE e i gruppi politici presenti al Parlamento europeo, nella prospettiva delle elezioni europee del 1999, a sostenere pubblicamente e a rispettare la «Carta dei partiti politici europei per una società non razzista»;

15. chiede che i paesi candidati, nel corso dei negoziati e prima dell'adesione, siano invitati in forma vincolante a garantire la tutela delle minoranze residenti sul proprio territorio e chiede alla Commissione a riservare particolare attenzione a questo punto nelle sue relazioni annuali;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

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