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Document 51998AP0435

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna (COM(97)0367 C4-0449/97 97/0193(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

GU C 98 del 9.4.1999, p. 486 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0435

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna (COM(97)0367 C4-0449/97 97/0193(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0486


A4-0435/98

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna (COM(97)0367 - C4-0449/97 - 97/0193(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando terzo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'introduzione di norme a livello comunitario per il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna nell'Unione europea utilizzando come base per l'armonizzazione l'attuale raccomandazione ADN non rappresenta una soluzione soddisfacente e mette oltretutto in discussione la vigente unificazione del diritto; che un quadro regolamentare UE, coerente e di agevole applicazione, per il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna può poggiare solo su un nuovo accordo ADN dotato di uno status giuridico formale che abbia allineato per quanto possibile gli standard di sicurezza dei suoi allegati tecnici a quelli del vigente regolamento ADNR,

(Emendamento 2)

Dodicesimo considerando

>Testo originale>

considerando che i trasporti di merci pericolose per via navigabile diretti verso o provenienti da uno Stato membro sono consentiti, purché siano effettuati osservando le disposizioni dell'ADN;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che i trasporti di merci pericolose per via navigabile diretti verso o provenienti da uno Stato membro sono consentiti, purché siano effettuati osservando le disposizioni dell'

ADNR per un periodo transitorio fino all'entrata in vigore formale del nuovo accordo ADN;

(Emendamento 3)

Tredicesimo considerando

>Testo originale>

considerando che gli allegati della presente direttiva devono poter essere adeguati rapidamente al progresso tecnico, in particolare attraverso l'adozione di nuove disposizioni nel quadro dell'ADN; che a tal fine si deve far ricorso al comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che

durante il periodo transitorio gli allegati della presente direttiva devono poter essere adeguati rapidamente al progresso scientifico e tecnico, in particolare attraverso l'adozione di nuove disposizioni nel contesto dell'ADNR; che a tal fine si deve far ricorso in seguito al comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE e che per l'adozione delle nuove disposizioni stabilite nel quadro di un futuro accordo ADN si deve far ricorso ad una nuova direttiva,

(Emendamento 4)

Articolo 2, primo trattino

>Testo originale>

- «ADN», gli allegati tecnici della raccomandazione concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile stipulata a Ginevra, nel testo vigente al 1° gennaio 1997, allegati alla presente direttiva;

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 5)

Articolo 2, secondo trattino

>Testo originale>

- «ADNR», il regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno in vigore al 1° gennaio 1997;

>Testo dopo la votazione del PE>

- "

accordo ADNR», il regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno riveduto dal prossimo accordo internazionale;

(Emendamento 6)

Articolo 5, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Se, a seguito di un incidente, uno Stato membro ritiene che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza non siano sufficienti per limitare i rischi connessi alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, tale Stato membro notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare, quando questi si trovano in fase di progettazione. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, decide se autorizzare l'applicazione di tali provvedimenti e ne stabilisce la durata. La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva secondo la procedura stabilita dall'articolo 9.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Se, a seguito di un incidente, uno Stato membro ritiene che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza non siano sufficienti per limitare i rischi connessi alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, tale Stato membro

adotta i provvedimenti immediatamente necessari e li notifica senza indugio alla Commissione; in tutti gli altri casi lo Stato membro notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare quando questi si trovano in fase di progettazione. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, decide se autorizzare l'applicazione di tali provvedimenti e ne stabilisce la durata. La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva secondo la procedura stabilita dall'articolo 9.

(Emendamento 7)

Articolo 8

>Testo originale>

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori oggetto della presente direttiva e, in particolare, al fine di tener conto delle modificazioni delle disposizioni dell'ADN, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

>Testo dopo la votazione del PE>

Durante il periodo transitorio fino all'entrata in vigore formale del nuovo accordo ADN, le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico nei settori oggetto della stessa sono adottate, previa approvazione delle modificazioni nell'ambito dell'ADNR, secondo la procedura di cui all'articolo 9. Le nuove disposizioni per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose per via navigabile stabilite nel quadro di un futuro accordo ADN saranno adottate tramite una nuova direttiva.

(Emendamento 8)

Allegati

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Sostituire gli attuali allegati con gli allegati ADNR.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna (COM(97)0367 - C4-0449/97 - 97/0193(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0367 - 97/0193(SYN) ((GU C 267 del 3.9.1997, pag. 96.)),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 75, paragrafo 1 del trattato CE (C4-0449/97),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0435/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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