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Document 51998AP0492

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di biossido di carbonio prodotte dalle autovetture nuove (COM(98)0348 C4-0425/98 98/0202(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

GU C 98 del 9.4.1999, p. 240 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0492

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di biossido di carbonio prodotte dalle autovetture nuove (COM(98)0348 C4-0425/98 98/0202(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0240


A4-0492/98

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di biossido di carbonio prodotte dalle autovetture nuove (COM(98)0348 - C4-0425/98 - 98/0202(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando 1

>Testo originale>

(1) considerando che la Comunità riconosce che la concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera deve essere stabilizzata a un livello che eviti una pericolosa interferenza antropogenica con il sistema climatico;

>Testo dopo la votazione del PE>

(1) considerando che la Comunità riconosce che la concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera deve essere stabilizzata

o ridotta a un livello che eviti una pericolosa interferenza antropogenica con il sistema climatico;

(Emendamento 2)

Considerando 3 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(3 bis) considerando che il protocollo di Kyoto prevede che le parti di cui all'allegato I del protocollo stesso abbiano compiuto entro il 2005 progressi dimostrabili nel conseguimento degli obiettivi prefissati;

(Emendamento 3)

Considerando 5 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(5 bis) considerando che il Parlamento europeo, nel proprio parere su detta comunicazione (*), ha espresso le proprie annose riserve sull'efficacia di accordi volontari in materia ambientale;

- ---------------

(*) GU 132 del 28.4.1997, pag. 210.

(Emendamento 4)

Considerando 5 ter (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(5 ter) considerando che la comunicazione della Commissione concernente l'impegno che dovrebbe assumersi l'Associazione dei costruttori europei di autoveicoli (ACEA) per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) delle autovetture (COM(98)0495) e lo stesso impegno dell'ACEA lasciano irrisolte numerose questioni che dovranno essere affrontate se si vuole garantire un'attuazione efficace;

(Emendamento 5)

Considerando 5 quater (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(5 quater) considerando che nella sua risoluzione del 17 settembre 1998 sul cambiamento climatico nella prospettiva della conferenza di Buenos Aires (1) il Parlamento europeo fa riferimento all'impegno dell'ACEA e afferma che soltanto una volta che saranno state risolte in maniera soddisfacente le suddette questioni ancora aperte in ulteriori negoziati con l'ACEA e con le altre organizzazioni interessate, esso potrà accettare la procedura annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione;

- ---------------

(1) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 169.

(Emendamento 6)

Considerando 5 quinquies (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(5 quinquies) considerando che, nonostante quanto sopra enunciato, qualsiasi accordo concluso con l'industria automobilistica dovrà essere oggetto di un'attenta verifica su base neutrale; che la presente decisione prevede un tale sistema di controllo e che la Commissione presenterà quanto prima un quadro giuridico per l'accordo, incluse le misure da adottare qualora l'accordo non dovesse funzionare;

(Emendamento 7)

Considerando 5 sexies (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(5 sexies) considerando che nella summenzionata risoluzione del 17 settembre 1998 il Parlamento europeo ha ricordato che esso stesso e il Consiglio avevano formulato congiuntamente un obiettivo di 120g/km (5 litri/100 km per i motori a benzina e 4-5 litri/100 km per quelli a diesel) come valore medio delle emissioni di biossido di carbonio nel 2005 e che tale obiettivo poteva essere conseguito soltanto se si creavano strumenti volti a fornire incentivi fiscali e se si predisponevano misure per la descrizione uniforme dei consumi medi di tutte le nuove autovetture;

(Emendamento 46)

Considerando 6 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(6 bis) considerando che per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2 degli autoveicoli esiste nella Comunità una sola base per i veicoli della classe M1, conformemente all'allegato II della direttiva 70/156/CEE e che la Commissione provvederà quanto prima a proporre procedure uniformi anche per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2 delle altre classi di veicoli;

(Emendamento 8)

Considerando 7

>Testo originale>

(7) considerando che è necessario stabilire le procedure di controllo delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove commercializzate nella Comunità, allo scopo di controllare l'efficacia della strategia comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione del 20 dicembre 1995;

>Testo dopo la votazione del PE>

(7) considerando che è necessario stabilire le procedure di controllo delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove commercializzate nella Comunità, allo scopo di controllare l'efficacia della strategia comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione del 20 dicembre 1995;

che i dati raccolti sono utili anche per verificare gli obblighi volontari concordati dall'Associazione dei costruttori europei di autoveicoli con la Commissione per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nel 2003;

(Emendamento 9)

Considerando 7 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(7 bis) considerando che i veicoli commerciali leggeri della classe N1 di cui all'allegato I della direttiva 70/156/CEE contribuiscono, soprattutto nei centri urbani, alle emissioni di CO2 e pertanto andrebbero inseriti nel sistema di controllo;

(Emendamento 10)

Considerando 10

>Testo originale>

(10) considerando che la presente decisione non è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali di immatricolazione dei veicoli, bensì a basarsi su tali sistemi per la raccolta di un insieme minimo di dati, necessari al corretto funzionamento di un sistema comunitario di controllo delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove;

>Testo dopo la votazione del PE>

(10) considerando che la presente decisione non è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali di immatricolazione dei veicoli, bensì a basarsi su tali sistemi per la raccolta di un insieme minimo di dati, necessari al corretto funzionamento di un sistema comunitario di controllo delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove

e dai veicoli commerciali leggeri nuovi;

(Emendamento 11)

Considerando 11

>Testo originale>

(11) considerando che detto sistema di controllo deve essere applicato soltanto alle autovetture che vengono immatricolate per la prima volta nella Comunità e che non sono già state immatricolate precedentemente in un paese terzo,

>Testo dopo la votazione del PE>

(11) considerando che detto sistema di controllo deve essere applicato soltanto alle autovetture

e ai veicoli commerciali leggeri che vengono immatricolati per la prima volta nella Comunità o che non sono già stati immatricolati precedentemente per più di sei mesi in un paese terzo,

(Emendamento 12)

Articolo 1

>Testo originale>

La presente decisione istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove immatricolate nella Comunità. Detto sistema si applica soltanto alle autovetture che vengono immatricolate per la prima volta nella Comunità, che non sono mai state precedentemente immatricolate in un paese terzo e che sono state sottoposte ad omologazione CE, conformemente al disposto della direttiva 70/156/CEE.

>Testo dopo la votazione del PE>

La presente decisione istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture

e dai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nella Comunità. Detto sistema si applica soltanto alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri che sono stati sottoposti a omologazione CE conformemente alla direttiva 70/156/CEE, che vengono immatricolati per la prima volta in uno Stato membro della Comunità o che non sono stati precedentemente immatricolati in un altro Stato membro o in un paese terzo per più di sei mesi.

(Emendamento 13)

Articolo 2, punto 1 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. Veicolo commerciale leggero: un veicolo a motore della categoria N1, come definito all'allegato I della direttiva 70/156/CEE, utilizzato per il trasporto di merci e il cui peso massimo non supera le 3,5 tonnellate.

(Emendamento 14)

Articolo 2, punto 2

>Testo originale>

2. Autovettura di nuova immatricolazione: un'autovettura immatricolata per la prima volta nella Comunità. Sono espressamente esclusi i veicoli immatricolati una seconda volta in un altro Stato membro o che sono stati immatricolati precedentemente fuori della Comunità;

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Autovettura di nuova immatricolazione: un'autovettura o un veicolo commerciale leggero immatricolati per la prima volta in uno Stato membro della Comunità o che non sono stati precedentemente immatricolati in un altro Stato membro o in un paese terzo per più di sei mesi;

(Emendamento 15)

Articolo 2, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Certificato di conformità: il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE, che deve accompagnare ogni autovettura nuova prima che questa sia immatricolata o messa in circolazione;

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Certificato di conformità: il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE, che deve accompagnare ogni autovettura nuova od ogni veicolo commerciale leggero nuovo prima dell'immatricolazione o della messa in circolazione;

(Emendamento 16)

Articolo 2, punto 4

>Testo originale>

4. Emissioni specifiche di CO2 di una determinata autovettura: le emissioni misurate in conformità al disposto della direttiva 80/1268/CEE;

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Emissioni specifiche di CO2 di una determinata autovettura o di un determinato veicolo commerciale leggero: le emissioni misurate in conformità al disposto della direttiva 80/1268/CEE;

(Emendamento 17)

Articolo 2, punto 6

>Testo originale>

6. Potenza netta massima di un'autovettura nuova: la potenza massima del motore dichiarata nel certificato di conformità e misurata in conformità al disposto della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio;

>Testo dopo la votazione del PE>

6. Potenza netta massima di un'autovettura nuova o di un veicolo commerciale leggero nuovo: la potenza massima del motore dichiarata nel certificato di conformità e misurata in conformità al disposto della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio;

(Emendamento 18)

Articolo 2, punto 9

>Testo originale>

9. Tipo di combustibile: il combustibile per il quale la vettura è stata inizialmente omologata e che figura nel certificato di conformità;

>Testo dopo la votazione del PE>

9. Tipo di combustibile: il combustibile per il quale la vettura o il veicolo commerciale leggero sono stati inizialmente omologati e che figura nel certificato di conformità;

(Emendamento 19)

Articolo 2, punto 10

>Testo originale>

10. Scheda di immatricolazione: la scheda elettronica contenente i dati relativi all'immatricolazione di un'autovettura;

>Testo dopo la votazione del PE>

10. Scheda di immatricolazione: la scheda elettronica contenente i dati relativi all'immatricolazione di un'autovettura o di un veicolo commerciale leggero;

(Emendamento 20)

Articolo 3, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Ai fini dell'istituzione del sistema di controllo di cui all'articolo 1, gli Stati membri rilevano i dati descritti all'allegato I per ogni autovettura di cui al predetto articolo, immatricolata sul loro territorio.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Ai fini dell'istituzione del sistema di controllo di cui all'articolo 1, gli Stati membri rilevano i dati descritti all'allegato I per ogni autovettura

e per ogni veicolo commerciale leggero di cui al predetto articolo, immatricolati sul loro territorio.

(Emendamento 47)

Articolo 3, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Alla luce della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può chiedere agli Stati membri di indicare in dettaglio le procedure seguite per garantire la qualità dei dati. Ove ritenga insoddisfacente l'efficacia di tali procedure, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, può chiedere l'applicazione di ulteriori misure.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Alla luce della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione

valuterà la qualità dei dati forniti da ciascuno Stato membro. Qualora ritenga tale qualità insoddisfacente, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di indicare in dettaglio le procedure seguite per garantire la qualità dei dati e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta tali procedure.

(Emendamento 48)

Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

4 bis. Alla luce della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di applicare, entro un termine adeguato, misure per migliorare la qualità dei dati e di informarla in merito a tali misure e alla loro efficacia. Lo Stato membro interessato applica ulteriori misure e le comunica alla Commissione, finché quest'ultima non le ritenga tali da garantire la necessaria qualità dei dati.

(Emendamento 21)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

>Testo originale>

a) per ciascun tipo di combustibile:

i) il numero totale delle autovetture di nuova immatricolazione,

>Testo dopo la votazione del PE>

a) per ciascun tipo di combustibile:

i) il numero totale delle autovetture di nuova immatricolazione,

i bis) il numero totale dei veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione,

>Testo originale>

ii) le emissioni medie specifiche di CO2 per le autovetture di nuova immatricolazione;

>Testo dopo la votazione del PE>

ii) le emissioni medie specifiche di CO2 per le autovetture di nuova immatricolazione,

ii bis) le emissioni medie specifiche di CO2 per i veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione;

(Emendamento 22)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

>Testo originale>

b) per ciascun tipo di costruttore e di combustibile il numero delle autovetture di nuova immatricolazione e le emissioni medie specifiche di CO2;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) per ciascun tipo di costruttore e di combustibile il numero delle autovetture di nuova immatricolazione

, il numero dei veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione e le rispettive emissioni medie specifiche di CO2;

(Emendamento 23)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

>Testo originale>

c) per ciascun tipo di combustibile e per ciascuna categoria di emissioni di CO2 specificata all'allegato III, punto 4, il numero delle autovetture di nuova immatricolazione;

>Testo dopo la votazione del PE>

c) per ciascun tipo di combustibile e per ciascuna categoria di emissioni di CO2 specificata all'allegato III, punto 4, il numero delle autovetture di nuova immatricolazione

e il numero dei veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione;

(Emendamento 24)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

>Testo originale>

d) per ciascun tipo di combustibile e ciascuna categoria di massa definita all'allegato III, punto 5:

i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione,

>Testo dopo la votazione del PE>

d) per ciascun tipo di combustibile e ciascuna categoria di massa definita all'allegato III, punto 5:

i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione,

i bis) il numero dei veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione,

>Testo originale>

ii) le emissioni medie specifiche di CO2,

iii) la massa media;

>Testo dopo la votazione del PE>

ii) le

rispettive emissioni medie specifiche di CO2,

iii) la rispettiva massa media;

(Emendamento 25)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

>Testo originale>

e) per ciascun tipo di combustibile e ciascuna categoria di potenza netta del motore definita all'allegato III, punto 6:

i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione,

>Testo dopo la votazione del PE>

e) per ciascun tipo di combustibile e ciascuna categoria di potenza netta del motore definita all'allegato III, punto 6:

i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione,

i bis) il numero dei veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione,

>Testo originale>

ii) le emissioni medie specifiche di CO2,

iii) la potenza media netta del motore;

>Testo dopo la votazione del PE>

ii) le

rispettive emissioni medie specifiche di CO2,

iii) la rispettiva potenza media netta del motore;

(Emendamento 26)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

>Testo originale>

f) per ciascun tipo di combustibile e ciascuna categoria di cilindrata definita all'allegato III, punto 7:

i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione,

>Testo dopo la votazione del PE>

f) per ciascun tipo di combustibile e ciascuna categoria di cilindrata definita all'allegato III, punto 7:

i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione,

i bis) il numero dei veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione,

>Testo originale>

ii) le emissioni medie specifiche di CO2

,

iii) la cilindrata media del motore.

>Testo dopo la votazione del PE>

ii) le

rispettive emissioni medie specifiche di CO2,

iii) la rispettiva cilindrata media del motore.

(Emendamento 27)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. I dati relativi a tutte le nuove autovetture immatricolate sono raggruppati per costruttore.

(Emendamento 28)

Articolo 4, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1, procedendovi per la prima volta entro il 1° luglio 2001. Essi trasmettono successivamente ogni anno, entro il 1° aprile, i dati di controllo relativi all'anno civile precedente. I dati sono trasmessi nel formato specificato all'allegato.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1, procedendovi per la prima volta entro il 1° luglio

2000. Essi trasmettono successivamente ogni anno, entro il 1° aprile, i dati di controllo relativi all'anno civile precedente. Entro il 31 luglio 1999 la Commissione rende pubblico il formato specifico in cui i dati devono essere trasmessi.

(Emendamento 29)

Articolo 5

>Testo originale>

Gli Stati membri designano l'organismo responsabile della raccolta e della comunicazione dei dati di controllo e ne informano la Commissione entro il 31 luglio 2000.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri designano

le autorità competenti quale organismo responsabile della raccolta e della comunicazione dei dati di controllo e ne informano la Commissione entro il 31 luglio 1999.

(Emendamento 30)

Articolo 6

>Testo originale>

Entro il 31 luglio 2000 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle modalità mediante le quali intendono dare applicazione alle disposizioni della presente decisione. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può richiedere ulteriori informazioni ovvero, dopo aver consultato gli Stati membri, la modifica delle modalità di applicazione previste.

>Testo dopo la votazione del PE>

Entro il 31 luglio

1999 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle modalità mediante le quali intendono dare applicazione alle disposizioni della presente decisione. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può richiedere ulteriori informazioni ovvero, dopo aver consultato gli Stati membri, la modifica delle modalità di applicazione previste.

(Emendamento 31)

Articolo 7

>Testo originale>

La Commissione riferisce al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo istituito dalla presente decisione entro il 31 dicembre 2003.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione riferisce al Consiglio

e al Parlamento europeo in merito al funzionamento del sistema di controllo istituito dalla presente decisione entro il 30 giugno 2002.

(Emendamento 32)

Articolo 7 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 7 bis

I dati raccolti con il sistema di controllo per l'anno civile 2002 fungono da base per la verifica degli impegni volontari concordati tra la Commissione e l'industria automobilistica per la riduzione delle emissioni di CO2 da veicoli a motore e per la loro eventuale revisione.

(Emendamento 33)

Articolo 8

>Testo originale>

La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale basata sui dati di controllo comunicati dagli Stati membri.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione presenta al Consiglio

e al Parlamento europeo una relazione annuale basata sui dati di controllo comunicati dagli Stati membri.

(Emendamento 34)

Articolo 8 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 8 bis

Nella relazione di cui al precedente articolo è indicata l'evoluzione delle emissioni di biossido di carbonio ed è specificato altresì se le riduzioni sono dovute a misure tecniche adottate dai costruttori o ad altre ragioni quali, per esempio, cambiamenti nelle abitudini di consumo.

(Emendamento 35)

Allegato I, punto 1, trattino quarto bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

- lunghezza x larghezza (vale a dire le dimensioni del veicolo)

(Emendamento 36)

Allegato II, punto 1

>Testo originale>

I costruttori possono differenziare i propri tipi di autovetture in varianti e queste ultime in versioni. I dati più precisi sulle emissioni di CO2 di un determinato tipo di vettura sono quelli relativi alla versione particolare cui appartiene il veicolo. Pertanto, ai fini del sistema di controllo, gli Stati membri rilevano soltanto i dati «specifici» di ciascuna versione.

>Testo dopo la votazione del PE>

I costruttori possono differenziare i propri

tipi di autovetture e di veicoli commerciali leggeri in varianti e queste ultime in versioni. I dati più precisi sulle emissioni di CO2 di un determinato tipo di veicolo sono quelli relativi alla versione particolare cui appartiene il veicolo. Pertanto, ai fini del sistema di controllo, gli Stati membri rilevano soltanto i dati «specifici» di ciascuna versione.

(Emendamento 37)

Allegato II, punto 2, lettera a e b)

>Testo originale>

a) I dati da utilizzare ai fini del controllo delle emissioni CO2/autovetture (o da includere in una base di dati elettronica da utilizzare successivamente allo stesso scopo) devono essere estratti dal «fascicolo di omologazione» ufficiale che accompagna la notifica dell'omologazione, comunicato dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, conformemente alla direttiva 70/156/CEE.

>Testo dopo la votazione del PE>

a) I dati da utilizzare ai fini del controllo delle emissioni CO2/autovetture

/veicoli commerciali leggeri (o da includere in una base di dati elettronica da utilizzare successivamente allo stesso scopo) devono essere estratti dal «fascicolo di omologazione» ufficiale che accompagna la notifica dell'omologazione, comunicato dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, conformemente alla direttiva 70/156/CEE.

>Testo originale>

b) Il fascicolo di omologazione comunicato dalle autorità nazionali competenti può contenere dati specifici relativi a più versioni. È importante, perciò, individuare correttamente, nel fascicolo di omologazione, i dati pertinenti relativi a un'autovettura nuova cui si applicano le disposizioni della presente decisione. Pertanto, i dati relativi ad una versione specifica devono essere selezionati sulla base dei numeri del "tipo", della "variante" e della "versione" che figurano nel certificato di conformità, il quale deve obbligatoriamente contenere i dati relativi alla versione specifica di un determinato tipo di autovettura.

>Testo dopo la votazione del PE>

b) Il fascicolo di omologazione comunicato dalle autorità nazionali competenti può contenere dati specifici relativi a più versioni. È importante, perciò, individuare correttamente, nel fascicolo di omologazione, i dati pertinenti relativi a un'autovettura

o a un veicolo commerciale leggero nuovi cui si applicano le disposizioni della presente decisione. Pertanto, i dati relativi ad una versione specifica devono essere selezionati sulla base dei numeri del "tipo", della "variante" e della "versione" che figurano nel certificato di conformità, il quale deve obbligatoriamente contenere i dati relativi alla versione specifica di un determinato tipo di autovettura o di veicolo commerciale leggero.

(Emendamento 38)

Allegato III, titolo e primo e secondo comma

>Testo originale>

Metodi di calcolo dei dati di controllo delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove

>Testo dopo la votazione del PE>

Metodi di calcolo dei dati di controllo delle emissioni di CO2 prodotte

dai veicoli nuovi

>Testo originale>

Il presente allegato descrive i dati di controllo che devono essere comunicati alla Commissione europea. Queste informazioni sono tratte dai dati greggi (elencati nell'allegato I) rilevati all'atto della prima immatricolazione di un'autovettura nuova, conformemente ai metodi presentati qui di seguito. Il formato esatto da utilizzare per comunicare i dati alla Commissione è descritto nell'allegato IV.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il presente allegato descrive i dati di controllo che devono essere comunicati alla Commissione europea. Queste informazioni sono tratte dai dati greggi (elencati nell'allegato I) rilevati all'atto della prima immatricolazione di un'autovettura

e di un veicolo commerciale leggero nuovi, conformemente ai metodi presentati qui di seguito. Il formato esatto da utilizzare per comunicare i dati alla Commissione sarà pubblicato da quest'ultima entro il 31 luglio 1999.

>Testo originale>

Devono essere considerate soltanto le vetture a benzina e a combustibile diesel poiché si tratta degli unici combustibili contemplati nella normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli. Ai fini del sistema di controllo devono essere considerati soltanto i dati relativi alle autovetture nuove che non siano già state immatricolate precedentemente sul territorio dell'Unione europea. Le disposizioni della presente decisione non si applicano esplicitamente alle autovetture che siano già state immatricolate in un paese dell'Unione europea o in un paese terzo.

>Testo dopo la votazione del PE>

Devono essere

considerati soltanto i veicoli a benzina o a combustibile diesel poiché si tratta degli unici combustibili contemplati nella normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli. Ai fini del sistema di controllo devono essere considerati soltanto i dati relativi alle autovetture nuove e ai veicoli commerciali leggeri nuovi che non siano già stati immatricolati precedentemente per più di sei mesi sul territorio dell'Unione europea. Le disposizioni della presente decisione non si applicano esplicitamente alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri che siano già stati immatricolati per più di sei mesi in uno Stato dell'Unione europea o in un paese terzo.

(Emendamento 39)

Allegato III, punto 1 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. Numero dei veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione per tipo di combustibile (Nf)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Per ciascun tipo di combustibile (benzina o diesel) gli Stati membri calcolano il numero totale dei veicoli commerciali leggeri nuovi che sono stati immatricolati per la prima volta sul loro territorio. Per ciascun tipo di combustibile f il numero dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati per la prima volta è indicato come (Nf).

(Emendamento 40)

Allegato III, punto 2

>Testo originale>

2. Emissioni medie specifiche di CO2 delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile (Sf,ave)

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Emissioni medie specifiche di CO2

dei veicoli di nuova immatricolazione alimentati con un determinato tipo di combustibile (Sf,ave)

>Testo originale>

Le emissioni medie specifiche di CO2 di tutte le autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile (indicato come Sf,ave) è calcolata sommando le emissioni specifiche di CO2 di ogni autovettura di nuova immatricolazione alimentata con un determinato tipo di combustibile, Sf, e dividendo la somma per il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con lo stesso tipo di combustibile, Nf.

Sf,ave = (1/Nf) 7 ÓSf

>Testo dopo la votazione del PE>

Le emissioni medie specifiche di CO2 di tutte le autovetture di nuova immatricolazione

e di tutti i veicoli commerciali di nuova immatricolazione alimentati con un determinato tipo di combustibile (indicato come Sf,ave) sono calcolate rispettivamente sommando le emissioni specifiche di CO2 di ogni veicolo di nuova immatricolazione alimentato con un determinato tipo di combustibile, Sf, e dividendo la somma per il numero di veicoli di nuova immatricolazione alimentati con lo stesso tipo di combustibile, Nf.

Sf,ave = (1/Nf) 7 ÓSf

(Emendamento 41)

Allegato III, punto 3

>Testo originale>

3. Emissioni medie specifiche di CO2 di tutte le autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile e fabbricate da uno stesso costruttore (Sf,ave,man)

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Emissioni medie specifiche di CO2 di tutte le autovetture di nuova immatricolazione

e di tutti i veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione alimentati con un determinato tipo di combustibile e fabbricati da uno stesso costruttore (Sf,ave,man)

>Testo originale>

La media è calcolata sommando le emissioni specifiche di CO2 di ogni autovettura di nuova immatricolazione alimentata con un determinato tipo di combustibile e fabbricata da uno stesso costruttore, Sf,man, e dividendo la somma per il numero totale delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate da uno stesso tipo di combustibile e fabbricate dallo stesso costruttore, Nf,man. 7

Sf,ave,man = (1/Nf,man) 7 ÓSf,man

>Testo dopo la votazione del PE>

La media è calcolata sommando le emissioni specifiche di CO2 di ogni autovettura di nuova immatricolazione

e di ogni veicolo commerciale leggero alimentati con un determinato tipo di combustibile e fabbricati da uno stesso costruttore, Sf,man, e dividendo la somma per il numero totale dei veicoli di nuova immatricolazione alimentati da uno stesso tipo di combustibile e fabbricati dallo stesso costruttore, Nf,man. 7

Sf,ave,man = (1/Nf,man) 7 ÓSf,man

(Emendamento 42)

Allegato III, punto 4

>Testo originale>

4. Ripartizione delle autovetture nuove in base alle emissioni di CO2

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Ripartizione delle autovetture nuove

e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in base alle emissioni di CO2

>Testo originale>

Per ciascuna delle seguenti categorie di emissioni di CO2: 300 g/km, deve essere registrato il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile.

>Testo dopo la votazione del PE>

Per ciascuna delle seguenti categorie di emissioni di CO2: 450 g/km, deve essere registrato il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Per ciascuna delle seguenti categorie di emissioni di CO2: 450 g/km, deve essere registrato il numero dei veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione alimentati con un determinato tipo di combustibile.

(Emendamento 43)

Allegato III, punto 5, titolo e primo comma

>Testo originale>

5. Ripartizione delle autovetture nuove in base alla massa

>Testo dopo la votazione del PE>

5. Ripartizione

dei veicoli nuovi in base alla massa

>Testo originale>

Per ciascuna delle seguenti categorie di massa: 1750 kg, devono essere registrati il numero delle autovetture alimentate con un determinato tipo di combustibile, la massa media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO2.

>Testo dopo la votazione del PE>

Per ciascuna delle seguenti categorie di massa: 2800 kg, devono essere registrati il numero delle autovetture alimentate con un determinato tipo di combustibile, la massa media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO2.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Per ciascuna delle seguenti categorie di massa: 2800 kg, devono essere registrati il numero dei veicoli commerciali leggeri alimentati con un determinato tipo di combustibile, la massa media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO2.

(Emendamento 44)

Allegato III, punto 6, titolo e primo comma

>Testo originale>

6. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla potenza netta massima

>Testo dopo la votazione del PE>

6. Ripartizione

dei veicoli di nuova immatricolazione in base alla potenza netta massima

>Testo originale>

Per ciascuna delle seguenti categorie di potenza netta massima: 180 kW, deve essere registrato il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile, la potenza massima netta media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO2.

>Testo dopo la votazione del PE>

Per ciascuna delle seguenti categorie di potenza netta massima: 300 kW, devono essere registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile, la potenza massima netta media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO2.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Per ciascuna delle seguenti categorie di potenza netta massima: 300 kW, devono essere registrati il numero dei veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione alimentati con un determinato tipo di combustibile, la potenza massima netta media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO2.

(Emendamento 45)

Allegato III, punto 7, titolo e primo comma

>Testo originale>

7. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla cilindrata dei veicoli

>Testo dopo la votazione del PE>

7. Ripartizione

dei veicoli di nuova immatricolazione in base alla cilindrata dei veicoli

>Testo originale>

Per ciascuna delle seguenti categorie di cilindrata del motore: 3000 cm3, si registra il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con uno stesso tipo di combustibile, la cilindrata media di questi veicoli e le emissioni medie specifiche di CO2.

>Testo dopo la votazione del PE>

Per ciascuna delle seguenti categorie di cilindrata del motore: 4500 cm3, si registra il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con uno stesso tipo di combustibile, la cilindrata media di questi veicoli e le emissioni medie specifiche di CO2.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Per ciascuna delle seguenti categorie di cilindrata del motore: 4500 cm3, si registra il numero di veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione alimentati con uno stesso tipo di combustibile, la cilindrata media di questi veicoli e le emissioni medie specifiche di CO2.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di biossido di carbonio prodotte dalle autovetture nuove (COM(98)0348 - C4-0425/98 - 98/0202(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio, COM(98)0348 - 98/0202(SYN) ((GU C 231 del 23.7.1998, pag. 6.)),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 S, paragrafo 1, del trattato CE (C4-0425/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0492/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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