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Document 51998AP0463

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca e arrecante modifiche della decisione n. 97/292/CE del Consiglio del 28 aprile 1997 (COM(98)0515 C4-0543/98 98/0274(CNS)(Procedura di consultazione)

GU C 98 del 9.4.1999, p. 158 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0463

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca e arrecante modifiche della decisione n. 97/292/CE del Consiglio del 28 aprile 1997 (COM(98)0515 C4-0543/98 98/0274(CNS)(Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0158


A4-0463/98

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca e recante modifica della decisione 97/292/CE del Consiglio (COM(98)0515 - C4-0543/98 - 98/0274(CNS)

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando 5

>Testo originale>

(5) considerando che il divieto di praticare l¨attività di pesca con reti da posta derivanti, previsto dal regolamento (CE) n. 1239/98, colpisce un certo numero di pescherecci battenti bandiera spagnola, irlandese, italiana, francese e britannica; che il 28 aprile 1997 il Consiglio ha adottato la decisione 97/292/CE relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca praticate dai pescatori italiani; che non è quindi necessario adottare una nuova misura specifica per i suddetti pescatori italiani; che per motivi di chiarezza è comunque necessario modificare tale decisione per specificare i casi in cui è ammesso il cumulo degli aiuti;

>Testo dopo la votazione del PE>

(5) considerando che il divieto di praticare l¨attività di pesca con reti da posta derivanti, previsto dal regolamento (CE) n. 1239/98, colpisce un certo numero di pescherecci battenti bandiera spagnola, irlandese, italiana, francese e britannica; che il 28 aprile 1997 il Consiglio ha adottato la decisione 97/292/CE relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca praticate dai pescatori italiani; che non è quindi necessario adottare una nuova misura specifica per i suddetti pescatori italiani; che per motivi di chiarezza è comunque necessario modificare tale decisione

per preservare l'equità tra i pescatori dell'insieme degli Stati membri interessati;

(Emendamento 2)

Considerando 10

>Testo originale>

(10) considerando che la data limite per l¨esecuzione della presente misura specifica non deve essere posteriore alla data in cui prende effetto il divieto di praticare l¨attività di pesca con reti da posta derivanti; che in ogni caso l¨impegno da parte degli Stati membri delle risorse finanziarie necessarie fino al 31 dicembre 1999, nonché la presa in considerazione delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2001, sono compatibili con la normativa dei Fondi strutturali,

>Testo dopo la votazione del PE>

(10) considerando che la data limite per l¨esecuzione della presente misura specifica non deve essere posteriore alla data in cui prende effetto il divieto di praticare l¨attività di pesca con reti da posta derivanti; che in ogni caso l¨impegno

globale da parte degli Stati membri delle risorse finanziarie necessarie fino al 31 dicembre 1999, nonché la presa in considerazione delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2001, sono compatibili con la normativa dei Fondi strutturali,

(Emendamento 3)

Articolo 2, lettera (a)

>Testo originale>

(a) un premio forfettario individuale dell¨importo massimo di 50.000 ECU, in caso di cessazione di ogni attività economica anteriormente al 1° gennaio 2002; tale premio:

>Testo dopo la votazione del PE>

(a) un premio forfettario individuale dell¨importo massimo di 50.000 ECU, in caso di cessazione di ogni attività economica anteriormente al 1° gennaio 2002

, a condizione che essi abbiano più di 50 anni a questa data; tale premio:

(Emendamento 5)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera (c)

>Testo originale>

(c) dell¨età dei pescherecci.

>Testo dopo la votazione del PE>

(c) dell¨età dei pescherecci

nel caso specifico di un premio alla cessazione dell'attività.

(Emendamento 6)

Articolo 5, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Il contributo finanziario comunitario può ammontare al massimo al 50% dei costi ammissibili sostenuti dagli Stati membri e deve essere contenuto entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate agli Stati membri interessati nella programmazione 1994-1999 dei Fondi strutturali [quadri comunitari di sostegno, programmi operativi e documenti unici di programmazione degli obiettivi n. 1 e 5a) dei Fondi strutturali].

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Il contributo finanziario comunitario può ammontare al massimo al 50% dei costi ammissibili sostenuti dagli Stati membri.

Tale contributo può superare i limiti delle risorse finanziarie assegnate agli Stati membri interessati nella programmazione 1994-1999 dei Fondi strutturali [quadri comunitari di sostegno, programmi operativi e documenti unici di programmazione degli obiettivi n. 1 e 5a) dei Fondi strutturali] nel caso in cui uno o più Stati membri interessati utilizzino già o utilizzeranno l'insieme delle disponibilità finanziarie assegnate.

(Emendamento 7)

Articolo 5, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Salvo disposizioni contrarie previste dalla presente decisione, i premi di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alle condizioni che disciplinano i programmi di cui al paragrafo 2; a tale titolo, essi formeranno oggetto, negli Stati membri interessati, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti finanziari necessari saranno stati all¨uopo impegnati entro il 31 dicembre 1999. Il termine ultimo per l¨imputazione delle spese è fissato al 31 dicembre 2001.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Salvo disposizioni contrarie previste dalla presente decisione, i premi di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alle condizioni che disciplinano i programmi di cui al paragrafo 2; a tale titolo, essi formeranno oggetto, negli Stati membri interessati, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti finanziari necessari saranno stati

globalmente impegnati entro il 31 dicembre 1999. Il termine ultimo per l¨imputazione delle spese è fissato al 31 dicembre 2001.

(Emendamento 8)

ARTICOLO 7

Articolo 1, lettera (b), punto (i) (decisione 97/292/CE)

>Testo originale>

(i) è cumulabile con il premio per l¨arresto definitivo delle attività di pesca di cui all¨articolo 8 del regolamento (CE) n. 3699/93; non si applicano tuttavia le disposizioni dell¨allegato III, punto 1.1, lettera a) di tale regolamento;

>Testo dopo la votazione del PE>

(i) è cumulabile con il premio per l¨arresto definitivo delle attività di pesca di cui all¨articolo 8 del regolamento (CE) n. 3699/93;

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca e arrecante modifiche della decisione n. 97/292/CE del Consiglio del 28 aprile 1997 (COM(98)0515 - C4-0543/98 - 98/0274(CNS)(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0515 - 98/0274(CNS) ((GU C 314 del 13.10.1998, pag. 18.))

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0543/98),

- visto l'articolo 58 del regolamento,

- vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0463/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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