EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XP0125

Prodotti e tecnologie a duplice uso ***I Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2011 , alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

GU C 296E del 2.10.2012, p. 148–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/148


Martedì 5 aprile 2011
Prodotti e tecnologie a duplice uso ***I

P7_TA(2011)0125

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

2012/C 296 E/25

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata come segue (1):

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Titolo

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

(1)

Il regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso impone che i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità .

(1)

Il regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, modificato dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (2) impone che i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall'Unione o quando transitano nella stessa o sono consegnati in un paese terzo in seguito a servizi di intermediazione forniti da un intermediario residente o stabilito nell'Unione .

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

(2)

È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'UE per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori europei e garantire l'efficacia dei controlli della sicurezza nella Comunità .

(2)

È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell'Unione, armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione e le condizioni relative al loro utilizzo e garantire l'efficacia dei controlli della sicurezza nell'Unione .

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

(3)

Nella sua comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità allo scopo di semplificare l'attuale normativa, consolidare la competitività dell'industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori comunitari che esportano determinati prodotti verso destinazioni specifiche .

(3)

Nella sua comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione allo scopo di semplificare l'attuale normativa, consolidare la competitività dell'industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori dell'Unione che esportano determinati prodotti verso paesi di destinazione specifici .

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Il 5 maggio 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 428/2009. Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è stato di conseguenza abrogato con effetto dal 27 agosto 2009. Le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 continuano ad applicarsi soltanto per le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima del 27 agosto 2009.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

(4)

Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità per taluni prodotti a duplice uso non sensibili destinati a paesi non sensibili , occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1334/2000 mediante l'aggiunta di nuovi allegati.

(4)

Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per taluni prodotti specifici a duplice uso destinati a paesi specifici , occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 428/2009 mediante l'aggiunta di nuovi allegati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

(5)

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore devono avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione della Comunità previste dal presente regolamento qualora l'esportatore sia stato sanzionato per aver commesso infrazioni in materia di esportazioni passibili della revoca del diritto di avvalersi di tali autorizzazioni.

(5)

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore dovrebbero avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione previste dal presente regolamento qualora l'esportatore sia stato sanzionato per aver commesso infrazioni in materia di esportazioni passibili della revoca del diritto di avvalersi di tali autorizzazioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2000 ,

(6)

Occorre pertanto modificare in conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009 ,

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 13 – paragrafo 6

 

(2 bis)

all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo avvengono mediante mezzi elettronici sicuri, compreso un sistema sicuro che è istituito in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4.»

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 19 – paragrafo 4

 

(2 ter)

all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione, è istituito da quest'ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 23. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, lo sviluppo, l'istituzione provvisoria e definitiva e il funzionamento del sistema nonché sui costi di rete.»

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

(2 quater)

all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.     Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presenta una relazione annuale al Parlamento europeo sulle sue attività, le questioni esaminate e le consultazioni, nonché un elenco degli esportatori, degli intermediari e delle parti interessate che sono state consultate.»

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 25

 

(2 quinquies)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Riesame e relazioni

1.    Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

2.    Ogni tre anni la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Speciali sezioni della relazione riguardano:

a)

il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e coprono le sue attività, le questioni esaminate e le consultazioni, nonché un elenco degli esportatori, degli intermediari e delle parti interessate che sono state consultate;

b)

l'attuazione dell'articolo 19, paragrafo 4, con informazioni sullo stato di avanzamento della creazione del sistema sicuro e criptato per lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

c)

l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1, che prevede l'aggiornamento dell'allegato I conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro dei regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica dei pertinenti trattati internazionali, in particolare il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), le intese di Wassenaar e la convenzione sulle armi chimiche (CWC);

d)

l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 2, che prevede che l'allegato IV, quale sottoinsieme dell'allegato I, sia aggiornato in relazione all'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Un'ulteriore sezione speciale della relazione fornisce informazioni esaurienti sulle sanzioni, comprese le sanzioni penali, per gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento, come le esportazioni intenzionalmente destinate all'utilizzo in programmi di sviluppo o produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari oppure di missili che possano fungere da vettori dei medesimi senza l'autorizzazione prevista dal presente regolamento, o la falsificazione o l'omissione di informazioni al fine di ottenere un'autorizzazione che altrimenti sarebbe negata.

4.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento o del Consiglio per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.»

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 25 bis (nuovo)

 

(2 sexies)

E' inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 bis

Cooperazione internazionale

Fatte salve le disposizioni relative agli accordi di mutua assistenza amministrativa o ai protocolli in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi, la Commissione può negoziare con i paesi terzi accordi che prevedono il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso oggetto del presente regolamento, in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all'interno del territorio dell'Unione. Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a seconda dei casi.

Se del caso, e quando trattasi di progetti finanziati dall'Unione, la Commissione può avanzare proposte, conformemente ai quadri normativi pertinenti dell'Unione o agli accordi con i paesi terzi, per l'istituzione di un comitato ad hoc che coinvolga tutte le autorità competenti degli Stati membri e che abbiacompetenza a decidere in merito alla concessione delle autorizzazioni di esportazione necessarie per garantire il corretto svolgimento dei progetti che contemplano prodotti e tecnologie a duplice uso.».

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II ter – Parte 3 – paragrafo 5

5.

Ai fini della presente autorizzazione, per «spedizione di basso valore» si intendono i prodotti che costituiscono un ordine di esportazione unico e sono spediti da un esportatore ad un destinatario designato con una o più spedizioni il cui valore complessivo non supera EUR 5 000 . Per «valore» s'intende in questo caso il prezzo fatturato al destinatario; se manca il destinatario o il prezzo non è determinabile, s'intende il valore statistico.

5.

Ai fini della presente autorizzazione, per «spedizione di basso valore» si intendono i prodotti che sono compresi in un contratto di esportazione unico e sono spediti da un esportatore ad un destinatario designato con una o più spedizioni il cui valore complessivo non supera 3 000 EUR . Qualora sia dimostrato che una transazione o un atto fanno parte di un'unica operazione economica, il valore dell'intera operazione deve essere considerato come base per l'applicazione dei limiti di valore della presente autorizzazione. Per «valore» s'intende in questo caso il prezzo fatturato al destinatario; se manca il destinatario o il prezzo non è determinabile, s'intende il valore statistico. Per il calcolo del valore statistico si applicano gli articoli da 28 a 36 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Se il valore non può essere determinato, l'autorizzazione non è concessa.

I costi addizionali, come i costi di imballaggio e di trasporto, possono essere esclusi dal calcolo del valore unicamente se:

a)

sono riportati separatamente sulla fattura; e

b)

non comprendono ulteriori fattori che influiscano sul valore del prodotto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II ter – Parte 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.

L'importo in euro di cui all'articolo 5 è rivisto annualmente, e per la prima volta il 31 ottobre 2012, per tenere conto delle variazioni degli indici armonizzati dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicati dalla Commissione europea (Eurostat). Tale importo è adeguato automaticamente, aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 31 dicembre 2010 e la data di revisione.

La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame e dell'adeguamento dell'importo di cui al primo comma.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 1 – Prodotti

1-1)

La presente un'autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 1 , riguarda i seguenti prodotti:

1-1)

La presente un'autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell' articolo 9, paragrafo 1 , riguarda i seguenti prodotti:

Tutti i prodotti a duplice uso di cui alle voci dell'allegato I, ad eccezione di quelle elencate nel punto 1-2 in appresso:

Tutti i prodotti a duplice uso di cui alle voci dell'allegato I, ad eccezione di quelle elencate nel punto 1-2 in appresso:

a.

qualora i prodotti siano importati nel territorio della Comunità europea a fini di manutenzione o riparazione ed esportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali;

a.

qualora i prodotti siano re-importati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione ed esportati o riesportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale, o

b.

qualora i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio comunitario a fini di riparazione o sostituzione in garanzia .

b.

qualora i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione , riparazione o sostituzione entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale .

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 2 – Paesi di destinazione

Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina , Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile , Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile , Cina, Comore, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti , Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Granada, Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana francese, Guyana, Honduras, Hong Kong, regione amministrativa speciale, India , Indonesia, Islanda , Isole Falkland, Isole Faroe, Isole Salomone, Isole Vergini Americane, Isole Vergini britanniche, Qatar, Repubblica Dominicana, Rico, Russia , Samoa, San Cristobal e Nieves, San Marino, San Vincenzo, Sant'Elena, São Tomé e Principe, Seicelle, Senegal, Singapore , Sri Lanka, Sudafrica , Suriname, Swaziland, Tailandia, Taiwan, Territori francesi d'oltremare, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia , Turchia , Turks e Caicos, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Albania, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Croazia, Emirati arabi uniti, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, India, Islanda, Israele, Kazakistan, Marocco, Messico, Montenegro, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Territori francesi d'oltremare, Tunisia, Turchia, Ucraina .

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 1

1.

La presente autorizzazione generale può essere utilizzata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base ad un'autorizzazione generale di esportazione della Comunità o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è stabilito un'autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale comunitario a scopo di riparazione o sostituzione in garanzia , come indicato in appresso.

1.

La presente autorizzazione può essere utilizzata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base ad un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è stabilito un'autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell'Unione a scopo di manutenzione , riparazione o sostituzione, come indicato in appresso. La presente autorizzazione generale è valida solamente per le esportazioni verso l'utente finale originale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 2 – punto 4

(4)

per un'operazione sostanzialmente identica nel caso in cui l'autorizzazione precedente sia stata revocata.

(4)

se l'autorizzazione precedente è stata annullata, sospesa, modificata o revocata.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 2 – punto 4 bis (nuovo)

 

4 bis)

se l'utilizzo finale dei beni in questione è diverso da quello precisato nell'autorizzazione di esportazione originale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 3 – punto 2

(2)

fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nella Comunità europea , delle riparazioni effettuate nella Comunità europea e della loro restituzione alla persona e al paese dai quali sono state importate nella Comunità europea .

(2)

fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nell'Unione , delle riparazioni effettuate nell'Unione e della loro restituzione all'utilizzatore finale e al paese dai quali sono state importate nell'Unione .

Emendamento 48

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 4

4.

Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell' autorizzazione entro 30 giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione.

4.

Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione oppure,in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo di tale autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo di tale autorizzazione.

Gli Stati membri possono imporre agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e terzo comma sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 2 – Paesi di destinazione

Argentina, Bahrein, Bolivia, Brasile, Brunei, Cile, Cina, Ecuador, Egitto, Hong Kong regione amministrativa speciale, Islanda, Giordania, Kuwait, Malaysia, Maurizio, Messico, Marocco, Oman, Filippine, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Albania, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao) , Corea del Sud, Croazia, Emirati arabi uniti , ex Repubblica iugoslava di Macedonia, India, Islanda, Israele, Kazakistan, Marocco, Messico, Montenegro, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Territori francesi d'oltremare, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

se l'esportatore non può garantire il loro ritorno nello stato originario, senza che alcun componente o software sia stato rimosso, copiato o diffuso o se un trasferimento di tecnologia è connesso con la presentazione;

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo)

 

(4 ter)

se i beni in questione sono destinati ad essere esportati per una presentazione o esposizione privata (ad esempio nella sala d'esposizione di un'impresa);

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 quater (nuovo)

 

(4 quater)

se i beni in questione devono essere integrati in un processo di produzione;

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

 

(4 quinquies)

se i beni in questione sono destinati a essere utilizzati per i fini previsti, tranne nella misura minima necessaria per una dimostrazione efficace, e se i risultati dei test specifici non sono messi a disposizione di terzi;

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 sexies (nuovo)

 

(4 sexies)

se l'esportazione deve aver luogo a seguito di una transazione commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita, la locazione o il leasing dei prodotti in questione;

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 septies (nuovo)

 

(4 septies)

se i beni in questione devono essere depositati presso un'esposizione o una fiera unicamente a scopo di vendita, locazione o leasing, senza essere presentati o oggetto di dimostrazione;

Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 octies (nuovo)

 

(4 octies)

se l'esportatore prende disposizioni che gli impediscono di mantenere sotto controllo i beni in questione durante l'intero periodo di esportazione temporanea.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

La presente autorizzazione generale consente l'esportazione di beni che figurano nell'elenco della parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente, nel quadro di esposizioni o fiere, e che siano in seguito reimportati entro centoventi giorni dall'esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell'Unione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 3

3.

Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione generale deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione.

3.

Ogni esportatore che si avvale della presente autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo di tale autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo di tale autorizzazione.

Gli Stati membri possono imporre agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e terzo comma sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 4

4.

Ai fini della presente autorizzazione, per «mostra» si intende qualsiasi tipo di esposizione, fiera o simile manifestazione pubblica di natura commerciale o industriale, non organizzata a fini privati in negozi o locali commerciali, avente come scopo la vendita di prodotti stranieri, durante la quale i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana .

4.

Ai fini della presente autorizzazione, per «mostra o fiera » si intendono le manifestazioni commerciali di durata determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale .

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II sexies

Allegato II sexies

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ N. EU005

Calcolatori elettronici ed apparecchiature collegate

Autorità che rilascia il documento: Comunità europea

Parte 1

La presente autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, riguarda i seguenti prodotti di cui all'allegato I:

1.

Calcolatori numerici classificati alle voci 4A003a o 4A003b aventi una «Prestazione di picco adattata» («APP») non superiore a 0,8 teraflop ponderati (WT).

2.

Assiemi elettronici di cui alla voce 4A003c, appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la «APP» dell'aggregazione superi il limite di 0,8 teraflop ponderati (WT).

3.

Pezzi di ricambio, compresi i microprocessori per la suddetta apparecchiatura, figuranti esclusivamente alle voci 4A003a, 4A003b o 4A003c, non destinati a migliorare le prestazioni dell'apparecchiatura oltre una «prestazione di picco adattata» («APP») superiore a 0,8 teraflop ponderati (WT).

4.

Prodotti descritti alle voci 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.

Parte 2 —     Paesi di destinazione

La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comunità per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Arabia Saudita, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Comore, Corea del Sud, Costarica, Croazia, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Giordania, Granada, Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Guyana francese, Honduras, Hong Kong, regione amministrativa speciale, India, Indonesia, Islanda, Isole Falkland, Isole Faroe, Isole Salomone, Isole Vergini britanniche, Isole vergini statunitensi, Israele, Qatar, Repubblica Dominicana, Rico, Russia, Samoa, San Cristobal e Nieves, San Marino, Sant'Elena, San Vincenzo, São Tomé e isole del Principe, Seicelle, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica, Suriname, Swaziland, Tailandia, Taiwan, Territori francesi d'oltremare, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos, Stati Uniti, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Parte 3 —     Condizioni e requisiti per l'uso della presente autorizzazione

1.

La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti:

(1)

se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,

(a)

ad un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

(b)

a scopi militari nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad embargo sugli armamenti imposto da una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio dell'UE, da una decisione dell'OSCE o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

(c)

ad un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

(2)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(3)

se i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dall'autorizzazione.

2.

Ogni esportatore che si avvale di tale autorizzazione deve:

(1)

informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

(2)

informare l'acquirente straniero, prima dell'esportazione, che i prodotti che egli ha intenzione di esportare conformemente a questa autorizzazione non possono essere riesportati verso una destinazione finale situata in un paese non membro dell'Unione europea o una collettività francese d'oltremare, non menzionati nella parte 2 di questa autorizzazione.

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 1 – punti 3 e 4

3.

Prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alla categoria 5, parte 2 A - D (Sicurezza dell'informazione), ossia:

(a)

prodotti specificati alle seguenti voci a meno che le loro funzioni crittografiche non siano state progettate o modificate ad uso degli utilizzatori finali istituzionali degli Stati membri dell'UE:

5A002a1;

software alla voce 5D002c1 avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002 o 5B002;

(b)

apparecchiature specificate in 5B002 per prodotti di cui alla lettera a);

(c)

software facente parte di apparecchiature le cui caratteristiche o funzioni sono specificate alla lettera b).

4.

Tecnologia per l'utilizzo di merci di cui ai punto 3, lettere a) - c).

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 2 – Paesi di destinazione

Argentina, Croazia, Russia, Sudafrica, Corea del Sud , Turchia, Ucraina

Argentina, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Croazia, India, Islanda, Israele, Russia, Sudafrica, Turchia, Ucraina.

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)

 

(c ter)

ad essere utilizzati in relazione con una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui fa riferimento l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tramite l'uso di tecnologie di intercettazione e di dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e dei messaggi di testo e la sorveglianza mirata sull'uso di internet (ad esempio, tramite centri di controllo e dispositivi di intercettazione legale).

Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2

(2)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 ;

(2)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al punto 1 ;

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i beni saranno riesportati verso un paese di destinazione diverso da quelli elencati nella parte 2 della presente autorizzazione, da quelli elencati nella parte 2 dell'autorizzazione AGEC n. EU 001 o dagli Stati membri.

Emendamento 50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 3 – paragrafo 3 – punto 1

(1)

informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell' autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

(1)

notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, la prima utilizzazione della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo di tale autorizzazione. Gli Stati membri possono imporre agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo di tale autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione. Se del caso, i requisiti di cui al secondo e terzo comma sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II octies – Parte 2 – Paesi di destinazione

Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Costarica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Figi, Georgia, Guatemala, Guyana, India, Isola di Cook, Lesotho, Maldive, Maurizio, Messico, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Russia, Santa Lucia, Seicelle, Sri Lanka, Sudafrica, Swaziland, Turchia, Ucraina , Uruguay .

Argentina, Corea del Sud,

Croazia,

Islanda,

Corea del Sud,

Turchia,

Ucraina.

Emendamento 44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II octies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2

(2)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(2)

se i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

Emendamento 45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II octies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i beni saranno riesportati verso un paese di destinazione diverso da quelli elencati nella parte 2 della presente autorizzazione, da quelli elencati nella parte 2 dell'autorizzazione AGEC n. EU001 o dagli Stati membri.

Emendamento 51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II octies – Parte 3 – paragrafo 4 – punto 1

(1)

informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell' autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

(1)

notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, la prima utilizzazione della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo di tale autorizzazione. Gli Stati membri possono imporre agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione. Se del caso, i requisiti di cui al secondo e terzo comma sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0028/2011).

(2)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


Top