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Document 62020CN0674

Causa C-674/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 10 dicembre 2020 — Airbnb Ireland UC / Région de Bruxelles-Capitale

GU C 128 del 12.4.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 128/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 10 dicembre 2020 — Airbnb Ireland UC / Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-674/20)

(2021/C 128/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Airbnb Ireland UC

Convenuta: Région de Bruxelles-Capitale

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (1), debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che obbliga i prestatori di un servizio di intermediazione consistente nel mettere in contatto, tramite una piattaforma elettronica e dietro remunerazione, potenziali conduttori con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, a comunicare, su richiesta scritta dell’amministrazione finanziaria e a pena di ammenda amministrativa, «i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente» al fine di identificare i soggetti debitori di un’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici e i loro redditi imponibili, ricade nel «settore tributario» e deve di conseguenza essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (2), debbano essere interpretati nel senso che la direttiva in parola si applica a una normativa nazionale come quella descritta nella prima questione pregiudiziale. Se del caso, se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che trova applicazione a una siffatta normativa.

3)

Se l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE debba essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale come quella descritta nella prima questione pregiudiziale e nel senso che autorizza una siffatta normativa.


(1)  GU 2000, L 178, pag. 1.

(2)  GU 2006, L 376, pag. 36.


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