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Document 62012CN0372

Causa C-372/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 agosto 2012 — Ministro per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’Asilo/M. e S.

GU C 303 del 6.10.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 agosto 2012 — Ministro per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’Asilo/M. e S.

(Causa C-372/12)

2012/C 303/32

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Ministro per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’Asilo

Resistenti: M. & S.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 12, parte iniziale e lettera a), secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE (1), relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretato nel senso che esiste un diritto ad ottenere una copia dei documenti in cui sono trattati dati personali, o se sia sufficiente che venga fornita un’esposizione completa in forma intelligibile dei dati personali trattati nei documenti in questione;

2)

se i termini «diritto di accedere», di cui all’articolo 8, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), debbano essere interpretati nel senso che esiste un diritto ad ottenere una copia dei documenti in cui siffatti dati personali sono trattati, o se sia sufficiente che venga fornita un’esposizione completa in forma intelligibile dei dati personali trattati nei documenti di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 12, parte iniziale e lettera a), secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

3)

se l’articolo 41, secondo paragrafo, parte iniziale e lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sia rivolto anche agli Stati membri dell’Unione europea nella misura in cui essi diano attuazione al diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, primo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

4)

se la conseguenza che, per effetto dell’accesso alla «minuta», in essa non vengono più esposti i motivi dell’adozione di una determinata decisione, il che non favorisce il sereno dibattito interno e il regolare processo decisionale, configuri un interesse legittimo della riservatezza, ai sensi dell’articolo 41, secondo paragrafo, parte iniziale e lettera b), della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea;

5)

se un’analisi giuridica, come quella contenuta in una «minuta», possa essere considerata come un dato personale, ai sensi dell'articolo 2, lett. a), della direttiva 95/46/CE (…);

6)

se rientri nella salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 13, primo paragrafo, parte iniziale e lettera g), della direttiva (…) 95/46/CE, (…) anche l’interesse di un sereno dibattito interno in seno all’organo interessato. In caso di risposta negativa a questa questione, se siffatto interesse possa essere ricompreso nell’articolo 13, primo paragrafo, parte iniziale e lettera d) o f) della direttiva.


(1)  GU L 281, pag. 31.

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.


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