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Document 62012CN0329

Causa C-329/12: Ricorso proposto l' 11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

GU C 287 del 22.9.2012, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/23


Ricorso proposto l'11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-329/12)

2012/C 287/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva 2006/24/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE o avendo omesso di comunicare integralmente alla Commissione le citate misure, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva:

condannare la Repubblica federale di Germania, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 316 036,54 sul conto risorse proprie dell’Unione europea, a motivo della violazione dell’obbligo di comunicazione delle misure di trasposizione adottate;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione delle direttiva di cui trattasi è scaduto il 15 settembre 2007.

Con sentenza del 2 marzo 2010 il Deutsches Bundesverfassungsgericht ha dichiarato incostituzionali e nulle le misure di trasposizione adottate dalla Germania. Il governo tedesco ha poi comunicato alla Commissione che la direttiva continua ad essere parzialmente recepita da disposizioni di legge vigenti. Successivamente il governo federale ha trasmesso un progetto di legge per la trasposizione di restanti disposizioni della direttiva.

Poiché il progetto di legge interessato non è stato finora approvato, secondo la Commissione è incontestabile che la Repubblica federale di Germania non ha adempito ai suoi obblighi di completa trasposizione della direttiva. La parziale trasposizione indicata è insufficiente per raggiungere lo scopo della direttiva ai sensi dell’articolo 1. Infine la Commissione indica che essa considera il progetto di legge trasmesso dalla Germania insufficiente per una piena trasposizione della direttiva.


(1)  GU L 105, pag. 54.


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