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Document 62009CB0381

Causa C-381/09: Ordinanza della Corte 7 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Sesta direttiva IVA — Ambito di applicazione — Esenzioni dall’IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punto 1 — Concessione, negoziazione e gestione di crediti — Prestiti ad usura — Attività illecita ai sensi della normativa nazionale)

GU C 288 del 23.10.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/16


Ordinanza della Corte 7 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Causa C-381/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Ambito di applicazione - Esenzioni dall’IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 1 - Concessione, negoziazione e gestione di crediti - Prestiti ad usura - Attività illecita ai sensi della normativa nazionale)

(2010/C 288/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Gennaro Curia

Convenuti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Operazioni di concessione, di negoziazione nonché di gestione di crediti — Attività di prestito ad usura, costituente illecito nell'ordinamento nazionale

Dispositivo

L’attività di prestito ad usura, costituente nell’ordinamento nazionale illecito penale, rientra, nonostante la sua natura illecita, nell’ambito di applicazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. L’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può assoggettare tale attività all’imposta sul valore aggiunto qualora l’attività corrispondente di concessione di prestiti in denaro ad interessi non eccessivamente elevati sia esente da tale imposta.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


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