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Document 61996CJ0056

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 giugno 1997.
VT4 Ltd contro Vlaamse Gemeenschap.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Belgio.
Libera circolazione dei servizi - Attività televisive - Stabilimento - Elusione della normativa nazionale.
Causa C-56/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-03143

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:284

61996J0056

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 giugno 1997. - VT4 Ltd contro Vlaamse Gemeenschap. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Belgio. - Libera circolazione dei servizi - Attività televisive - Stabilimento - Elusione della normativa nazionale. - Causa C-56/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03143


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera prestazione dei servizi - Attività televisive - Direttiva 89/552 - Emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro - Criterio di determinazione - Stabilimento - Emittente televisiva stabilita in più Stati membri

(Direttiva del Consiglio 89/552/CEE, art. 2, n. 1)

Massima


L'art. 2, n. 1, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, dev'essere interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita.

Infatti, anche se la direttiva non contiene una definizione espressa dei termini «emittenti televisive soggette alla (...) giurisdizione [di uno Stato membro]», dal tenore della citata disposizione risulta tuttavia che la nozione di giurisdizione di uno Stato membro va intesa nel senso che essa comprende necessariamente una giurisdizione ratione personae nei confronti delle suddetti emittenti, la quale può fondarsi solo sulla loro appartenenza all'ordinamento giuridico di detto Stato, il che corrisponde in sostanza alla nozione di stabilimento ai sensi dell'art. 59, primo comma, del Trattato, i cui termini presuppongono che il prestatore e il destinatario di un servizio siano «stabiliti» in due diversi Stati membri.

Se un'emittente televisiva ha sedi in più di uno Stato membro, la giurisdizione alla quale è soggetta spetta allo Stato membro nel cui territorio l'emittente televisiva ha il centro d'attività, con riferimento in particolare al luogo in cui si decide la politica della programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere.

Parti


Nel procedimento C-56/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Raad van State del Belgio nella causa dinanzi ad esso pendente tra

VT4 Ltd

e

Vlaamse Gemeenschap,

con l'intervento di

Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektricitet van het Westen (Gaselwest) e altri,

Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV (VUM),

Integan Intercommunale CV e altri,

Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM),

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la VT4 Ltd, dall'avv. D. Vandermeersch, del foro di Bruxelles;

- per la Vlaamse Gemeenschap, dagli avv.ti E. Brewaeys e J. Stuyck, del foro di Bruxelles;

- per la Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM), dagli avv.ti L. Neels, del foro di Anversa, e F. Herbert, del foro di Bruxelles;

- per il governo tedesco, dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dalla signora S. Maaß, Regierungsrätin presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor P. Martinet, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della VT4 Ltd, rappresentata dall'avv. D. Vandermeersch, della Vlaamse Gemeenschap, rappresentata dagli avv.ti E. Brewaeys e J. Stuyck, della Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM), rappresentata dall'avv. F. Herbert, e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all'udienza del 12 dicembre 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 febbraio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 14 febbraio 1996, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio seguente, il Raad van State del Belgio ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto dalla VT4 Ltd (in prosieguo: la «VT4») avverso il decreto del ministro fiammingo della Cultura e degli Affari di Bruxelles del 16 gennaio 1995 (in prosieguo: il «decreto»), con cui è stato negato alla VT4 l'accesso del suo programma televisivo alla rete di teledistribuzione.

3 L'art. 2 della direttiva, che figura nel capitolo II intitolato «Disposizioni generali», dispone quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive

- delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione

o

- (...)

rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.

2. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. (...)».

4 Dagli atti della causa principale si evince che nella Comunità fiamminga, in forza di due decreti dell'Esecutivo fiammingo rispettivamente 28 gennaio 1987, relativo in particolare all'autorizzazione degli enti televisivi privati (Belgisch Staatsblad del 19 marzo 1987), e 12 giugno 1991, recante regolamentazione della pubblicità e delle sponsorizzazioni alla radio e alla televisione (Belgisch Staatsblad del 14 agosto 1991; in prosieguo: i «decreti dell'Esecutivo fiammingo»), la Vlaamse Televisie Maatschappij NV (in prosieguo: la «VTM») detiene il monopolio sia della televisione commerciale sia della pubblicità televisiva.

5 A tenore dell'art. 10, n. 1, secondo comma, del decreto dell'Esecutivo fiammingo 4 maggio 1994, relativo alle reti radiofoniche e di teledistribuzione e all'autorizzazione prescritta per l'installazione e la gestione di dette reti e relativo alla promozione della diffusione e della produzione dei programmi televisivi (Belgisch Staatsblad del 4 giugno 1994; in prosieguo: il «decreto sul cavo»), i distributori via cavo devono trasmettere simultaneamente e integralmente i programmi della VTM, l'unica società privata autorizzata dall'Esecutivo fiammingo.

6 L'art. 10, n. 2, del decreto sul cavo dispone:

«Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, la società può ritrasmettere i seguenti programmi sulla sua rete radiofonica o di teledistribuzione:

(...)

4_ i programmi radiotelevisivi delle emittenti autorizzate dal governo di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dal Belgio, purché l'emittente interessata sia soggetta, in questo Stato membro, al controllo esercitato sulle emittenti che si rivolgono al pubblico di detto Stato membro, purché detto controllo verta effettivamente sull'osservanza del diritto europeo, specie per quanto riguarda il diritto d'autore e i diritti connessi e gli impegni internazionali dell'Unione europea, e purché l'emittente interessata e i programmi che trasmette non compromettano l'ordine pubblico, la morale e la pubblica sicurezza nella Comunità fiamminga;

(...)».

7 La VT4, con sede in Londra, è una società costituita ai sensi del diritto inglese, la cui attività principale è la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi. La società di diritto lussemburghese Scandinavian Broadcasting Systems SA (SBS) è l'unica azionista della VT4. Le autorità britanniche hanno concesso a quest'ultima una «non-domestic satellite licence».

8 I programmi della VT4 sono destinati al pubblico fiammingo. Essi sono registrati o sottotitolati in olandese. Il segnale televisivo è inviato verso il satellite dal territorio del Regno Unito. A Nossegem (che è una località fiamminga in Belgio) la VT4 dispone di quella che essa definisce una «filiale», la quale mantiene rapporti con inserzionisti pubblicitari e società di produzione. Parimenti in questa località sono concentrate le informazioni destinate ai telegiornali.

9 Con il decreto il ministro fiammingo della Cultura e degli Affari di Bruxelles ha negato l'accesso del programma televisivo della VT4 alle reti di teledistribuzione. Questo provvedimento è basato principalmente su due argomenti. Anzitutto, la VT4 non rientrerebbe nella sfera di applicazione dell'art. 10, n. 1, secondo comma, del decreto sul cavo, in quanto non è autorizzata quale ente televisivo privato che si rivolge a tutta la Comunità fiamminga. Infatti, la VTM è l'unico ente autorizzato. Inoltre, la VT4 non potrebbe essere considerata un ente televisivo autorizzato da un altro Stato membro, in quanto si tratta, in realtà, di un ente fiammingo che si è stabilito in un altro Stato membro onde eludere l'applicazione della normativa della Comunità fiamminga. Anche ammesso che la VT4 sia un'emittente britannica, ciò non sarebbe sufficiente a soddisfare le condizioni di cui all'art. 10, n. 2, quarto comma, del decreto sul cavo, in particolare quella relativa all'esercizio di un controllo effettivo per quanto riguarda l'osservanza del diritto comunitario.

10 Il 24 gennaio 1995 il Raad van State del Belgio ha sospeso l'applicazione del decreto su richiesta della VT4. Esso ha ritenuto che il motivo di annullamento relativo alla violazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva fosse sufficientemente fondato e che sussistesse il presupposto di un grave pregiudizio. Pertanto, la VT4 ha potuto, a decorrere dal 1_ febbraio 1995, distribuire il suo programma sulla rete di teledistribuzione nelle Fiandre e a Bruxelles. Con sentenza 2 marzo 1995 il Raad van State del Belgio ha confermato successivamente la sospensione che aveva disposto in precedenza, per cui il programma della VT4 poteva continuare ad essere trasmesso sulla rete fin quando il Raad van State del Belgio non avesse statuito nella causa principale.

11 Nel dibattimento dinanzi al giudice a quo si è fatto riferimento alla proposta adottata dalla Commissione il 22 marzo 1995, diretta alla modifica della direttiva (GU C 185, pag. 4), e da essa presentata al Consiglio e al Parlamento europeo il 31 maggio 1995 contemporaneamente alla relazione sull'applicazione della direttiva [COM(95)86def.95/0074(COD)]. E' sorta la questione della misura in cui questi testi, nonché i risultati provvisori delle trattative susseguitesi nel Consiglio, potessero incidere sulla valutazione della legittimità del decreto.

12 Alla luce di quanto sopra, il giudice a quo ha deciso, prima di pronunciarsi nel merito, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:

«Se, alla data della decisione impugnata, per l'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativamente al suo campo d'applicazione ratione personae, si possa far riferimento alle soprammenzionate relazione e proposta della Commissione 31 maggio 1995 e al soprammenzionato testo adottato provvisoriamente dal Consiglio dei ministri il 20 novembre 1995. E, in caso affermativo, quale sia il significato comune ai diversi testi che si impone per tale interpretazione».

13 Dagli atti della causa principale si evince che con tale questione, deferita prima della pronuncia della sentenza 10 settembre 1996, causa C-222/94, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-4025), il giudice a quo chiede in sostanza quali siano i criteri per determinare le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva.

14 Si deve osservare che, nella citata sentenza Commissione/Regno Unito, la Corte ha esaminato l'interpretazione da dare alla nozione di «giurisdizione» nell'espressione «emittenti televisive soggette alla (...) giurisdizione [di uno Stato membro]» di cui all'art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva.

15 Come ha rilevato la Corte nel punto 26 della citata sentenza Commissione/Regno Unito, la direttiva non fornisce una definizione espressa dei termini «emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione».

16 Dopo aver esaminato il tenore dell'art. 2, n. 1, della direttiva, nel punto 40 la Corte ne ha dedotto che la nozione di giurisdizione di uno Stato membro, impiegata al primo trattino di questa disposizione, va intesa nel senso che comprende necessariamente una giurisdizione ratione personae nei confronti delle emittenti televisive.

17 Nel punto 42 della citata sentenza Commissione/Regno Unito la Corte ha aggiunto che la giurisdizione ratione personae di uno Stato membro nei confronti di un'emittente televisiva può fondarsi solo sulla sua appartenenza all'ordinamento giuridico di detto Stato, il che corrisponde in sostanza alla nozione di stabilimento ai sensi dell'art. 59, primo comma, del Trattato CE, i cui termini presuppongono che il prestatore e il destinatario di un servizio siano «stabiliti» in due diversi Stati membri.

18 Pertanto, ne consegue che l'art. 2, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita.

19 Se esistono più sedi di una stessa emittente televisiva, lo Stato membro competente è quello nel quale questa emittente ha il centro d'attività. Spetta pertanto al giudice a quo stabilire, in applicazione di questo criterio, quale sia lo Stato membro competente a controllare le attività della VT4, prendendo in considerazione in particolare la sede nella quale si decide la politica della programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere (v. citata sentenza Commissione/Regno Unito, punto 58).

20 A giudizio della Vlaamse Gemeenschap, affinché si applichino le norme relative alla libera prestazione dei servizi, non è sufficiente che il prestatore sia stabilito in un altro Stato membro, ma occorre inoltre, come emergerebbe dalla sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165), che questo prestatore non sia stabilito anche nello Stato membro ospitante.

21 Questa tesi non tiene conto del fatto che l'attività di un'emittente televisiva, consistente nel fornire in modo durevole prestazioni di servizi dallo Stato membro nel quale è stabilita ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, non implica, di per sé, lo svolgimento nel territorio dello Stato membro ospitante di un'attività della quale si deve valutare la natura temporanea o meno, come si è verificato nella citata sentenza Commissione/Regno Unito.

22 Si deve altresì rilevare che il solo fatto che tutte le trasmissioni e tutti i messaggi pubblicitari siano destinati esclusivamente al pubblico fiammingo non consente, diversamente da quanto asserito dalla VTM, di dimostrare che la VT4 non può essere considerata stabilita nel Regno Unito. Infatti, il Trattato non vieta ad un'impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro nel quale è stabilita.

23 Da quanto precede discende che l'art. 2, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita. Se un'emittente televisiva ha sedi in più di uno Stato membro, la giurisdizione alla quale è soggetta spetta allo Stato membro nel cui territorio l'emittente televisiva ha il centro d'attività, con riferimento in particolare al luogo in cui si decide la politica della programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Raad van State del Belgio con sentenza 14 febbraio 1996, dichiara:

L'art. 2, n. 1, della direttiva 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, dev'essere interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita. Se un'emittente televisiva ha sedi in più di uno Stato membro, la giurisdizione alla quale è soggetta spetta allo Stato membro nel cui territorio l'emittente televisiva ha il centro d'attività, con riferimento in particolare al luogo in cui si decide la politica della programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere.

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