EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51998PC0660

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto

/* COM/98/0660 def. - CNS 98/0312 */

GU C 409 del 30.12.1998, p. 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0660

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto /* COM/98/0660 def. - CNS 98/0312 */

Gazzetta ufficiale n. C 409 del 30/12/1998 pag. 0010


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto (98/C 409/08) COM(1998) 660 def. - 98/0312(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 novembre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che le attuali disposizioni dell'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE (2), relative alla determinazione del debitore dell'imposta, creano gravi problemi per gli operatori, soprattutto per quelli di piccole dimensioni;

(2) considerando che la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (3), e la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (4), ambedue modificate da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, disciplinano l'assistenza reciproca fra le autorità competenti degli Stati membri anche ai fini di una corretta determinazione dell'IVA e della sua riscossione;

(3) considerando che le raccomandazioni formulate dalla Commissione nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo (5) sulle modalità d'imposizione delle operazioni effettuate da soggetti passivi non residenti, intese ad alleviare gli obblighi imposti agli operatori in materia di determinazione del debitore dell'imposta, sono state seguite in misura insufficiente dagli Stati membri;

(4) considerando che dalle conclusioni di tale relazione emerge che la sostituzione del sistema di rappresentanza fiscale con quello della designazione del destinatario come debitore dell'imposta non può essere considerata una soluzione ai problemi esistenti, in quanto andrebbe contro il principio dei pagamenti frazionati, che sta alla base del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto;

(5) considerando che nella relazione sull'iniziativa SLIM (Semplificazione della legislazione nel mercato interno) la Commissione raccomanda di studiare le possibilità e i mezzi di modificare il sistema della rappresentanza fiscale previsto nell'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE;

(6) considerando che l'unica modificazione che può effettivamente semplificare significativamente il regime comune IVA in generale e la determinazione del debitore dell'imposta in particolare, consiste nel sopprimere qualsiasi discrezionalità nella determinazione di quest'ultimo e nell'enunciare chiaramente il principio generale secondo cui il soggetto passivo (residente o non residente) è il debitore dell'imposta sul valore aggiunto e l'unico responsabile del suo versamento effettivo;

(7) considerando che quando un soggetto passivo (residente o non residente) designa un mandatario per assolvere in sua vece gli obblighi di cui all'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE, deve segnalarne il nome all'amministrazione, in quanto gli atti compiuti dal mandatario impegnano la responsabilità del soggetto passivo;

(8) considerando infine che gli Stati membri potranno continuare ad imporre ai soggetti passivi non residenti, cittadini di paesi con i quali non esistano strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza, analogamente a quanto previsto all'interno della Comunità, l'obbligo di designare un rappresentante fiscale che sia debitore dell'imposta al posto del soggetto passivo non residente;

(9) considerando tuttavia che quest'ultima facoltà non potrebbe essere esercitata nel caso in cui il soggetto passivo non residente svolgesse unicamente attività esentate di cui agli articoli 13 e 15 della direttiva 77/388/CEE;

(10) considerando che gli Stati membri conserveranno la più completa discrezionalità nel designare il debitore dell'imposta all'importazione;

(11) considerando che gli Stati membri potranno continuare ad adottare disposizioni che prevedano che una persona che non sia debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il pagamento dell'imposta, purché ciò non comporti alcuna discriminazione nei confronti dei soggetti passivi non residenti;

(12) considerando che è opportuno rendere più preciso il disposto dell'articolo 10 della direttiva 77/388/CEE, per evitare alcuni casi di evasione fiscale nel caso di prestazioni continuative che non comportino successivi versamenti di acconti o pagamenti periodici prefissati;

(13) considerando che la direttiva 77/388/CEE deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

1. Nell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dopo la seconda frase, è inserita la seguente:

«in assenza di successivi versamenti di acconti o pagamenti prestabiliti, l'imposta diventa in ogni caso esigibile almeno con frequenza annua».

2. Nell'articolo 28 quater, E, punto 3, quinto trattino, i termini «articolo 21, punto 1, lettera a)» sono sostituiti dai seguenti: «articolo 21, punto 1, lettera c)».

3. All'articolo 28 octies, l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Debitori dell'imposta verso l'erario

L'imposta sul valore aggiunto è dovuta:

1) in regime interno:

a) dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa da quelle di cui alle lettere b) e c);

b) dal destinatario di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) o dal destinatario, iscritto al registro IV A all'interno del paese, di un servizio di cui all'articolo 28 ter, C, D, E ed F, quando il servizio è effettuato da un soggetto passivo non residente all'interno del paese;

c) dal destinatario della cessione di beni, quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, E, punto 3,

- il destinatario della cessione di beni è un altro soggetto passivo oppure una persona giuridica che non è soggetto passivo iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese,

- la fattura rilasciata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese è conforme all'articolo 22, paragrafo 3;

d) da chiunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci;

e) dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile.

Se ha designato un mandatario incaricato di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 22, il debitore dell'imposta deve segnalarne il nome all'amministrazione. Tutti gli atti compiuti dal mandatario in nome del debitore dell'imposta impegnano la responsabilità di quest'ultimo nei confronti dell'amministrazione.

Qualora la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile sia effettuata da un soggetto passivo non residente all'interno del paese e qualora non esista, con il paese in cui tale soggetto passivo risiede, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza, analogamente a quanto previsto dalle direttiva 76/308/CEE e 77/799/CEE, gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non residente. La designazione di un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta è tuttavia esclusa qualora il soggetto passivo non residente effettui soltanto cessioni di beni o prestazioni di servizi esentate in applicazione degli articoli 13 e 15 della presente direttiva.

Gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il versamento dell'imposta, a condizione che si faccia ricorso a questa facoltà senza discriminazioni nei confronti dei soggetti passivi non residenti;

2) all'importazione; dalle persone designate o riconosciute come debitori dell'imposta dallo Stato membro d'importazione.»

4. All'articolo 28 nonies, l'articolo 22 è così modificato:

a) Nel paragrafo 1, lettera c), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«- ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, che effettua all'interno del paese cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a deduzione, diverse dalle prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell'articolo 21, punto 1, lettera b) e c); gli Stati membri, tuttavia, hanno la facoltà di non identificare determinati soggetti passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3;».

b) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i rappresentanti fiscali che, in conformità dell'articolo 21, punto 1, sono considerati debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo, assolvano gli obblighi di dichiarazione e di pagamento di cui al presente articolo; essi adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, conformemente all'articolo 21, punto 1, sono considerate responsabili in solido del pagamento dell'imposta, assolvano gli obblighi di pagamento di cui al presente articolo;».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva ed una tavola di concordanza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni di attuazione.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(2) GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

(3) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

(4) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

(5) COM(94) 471 def. del 3.11.1994.

Top