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Document 32018D0552

Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione, del 6 aprile 2018, che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti

C/2018/1938

GU L 91 del 9.4.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/552/oj

9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/552 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2018

che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.

(2)

I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono descritti mediante riferimenti ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (3).

(3)

In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (4), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.

(4)

È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a taluni codici utilizzati nella direttiva 2003/96/CE al fine di garantire che i prodotti in questione siano descritti dai nuovi codici della nomenclatura combinata, aggiornata mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.

(5)

La decisione di aggiornare i riferimenti a taluni codici della nomenclatura combinata non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella predetta direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.

(6)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/96/CE come segue.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti contenuti nella direttiva 2003/96/CE a taluni codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 sono aggiornati in riferimento ai corrispondenti codici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925:

(1)

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), il codice «3824 90 99» è sostituito dai codici «3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

(2)

all'articolo 16, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a)

al primo comma, secondo trattino, il codice «3824 90 55» è sostituito dal codice «3824 99 55»;

b)

al primo comma, secondo trattino, i codici «3824 90 80 a 3824 90 99» sono sostituiti dai codici «3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

c)

al secondo comma, il codice «2851 00 10» è sostituito dal codice «2853 90 10»;

(3)

all'articolo 20, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a)

alla lettera c), prima frase, i codici «2710 11 a 2710 19 69» sono sostituiti dai codici «2710 12 a 2710 19 68 e 2710 20 a 2710 20 39 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86),»;

b)

alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 11 21» è sostituito dal codice «2710 12 21»;

c)

alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 11 25» è sostituito dal codice «2710 12 25»;

d)

alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 19 29» è sostituito dai codici «2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)]»;

e)

alla lettera h), il codice «3824 90 99» è sostituito dai codici «3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

(4)

all'allegato I i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a)

la tabella A è aggiornata come segue:

i)

il codice «2710 11 31» è sostituito dal codice «2710 12 31»;

ii)

il codice «2710 11 41» è sostituito dal codice «2710 12 41»;

iii)

il codice «2710 11 45» è sostituito dal codice «2710 12 45»;

iv)

il codice «2710 11 49» è sostituito dal codice «2710 12 49»;

v)

il codice «2710 11 51» è sostituito dal codice «2710 12 51»;

vi)

il codice «2710 11 59» è sostituito dal codice «2710 12 59»;

vii)

i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19».

b)

Alla tabella B i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19».

c)

La tabella C è aggiornata come segue:

i)

i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19»;

ii)

i codici «2710 19 61 a 2710 19 69» sono sostituiti dai codici «2710 19 62 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).


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