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Document 32014R1092

Regolamento (UE) n. 1092/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 299 del 17.10.2014, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1092/oj

17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/19


REGOLAMENTO (UE) N. 1092/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato in base alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la quale può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 24 aprile 2014 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'impiego di edulcoranti in tutti i prodotti appartenenti alla sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tale categoria comprende le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi analoghe a confetture, gelatine e marmellate, definite nella direttiva 2001/113/CE del Consiglio (3). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

La direttiva 2001/113/CE descrive e definisce le confetture, le gelatine e le marmellate. Le creme a base di frutta e ortaggi, analoghe a confetture, gelatine e marmellate, che rientrano nella sottocategoria alimentare 04.2.5.3 possono contenere ingredienti diversi da quelli elencati nell'allegato II della direttiva 2001/113/CE (per esempio vitamine, minerali e aromi).

(5)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza l'impiego degli edulcoranti aspartame (E 951), neotame (E 961) e sale di aspartame-acesulfame (E 962) in confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico nonché in altre creme da spalmare analoghe a base di frutta come prodotti da spalmare a base di frutta essiccata, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti.

(6)

L'estensione dell'impiego di tali edulcoranti a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico consentirà il loro utilizzo in modo simile a quanto avviene con le confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico.

(7)

Dato che le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi sono utilizzate in alternativa a confetture, gelatine e marmellate, l'impiego di edulcoranti in tali creme da spalmare non comporterà un'ulteriore esposizione del consumatore e quindi non presenta problemi di sicurezza.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'estensione dell'impiego di aspartame (E 951), neotame (E 961) e sale di aspartame-acesulfame (E 962) a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67).


ALLEGATO

All'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alla sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi», le voci relative a E 951, E 961 ed E 962 sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 951

Aspartame

1 000

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta essiccata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 961

Neotame

32

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta essiccata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)b (49) (50)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta essiccata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»


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