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Document 32013R1116
Commission Implementing Regulation (EU) No 1116/2013 of 6 November 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 299 del 9.11.2013, p. 1–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
9.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1116/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), ha evidenziato la necessità di apportare modifiche di lieve entità alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni. |
(2) |
Si tratta della necessità di chiarire, armonizzare o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell’aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente una migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile. |
(3) |
Le modifiche interessano l’applicazione di un numero limitato di misure relative al controllo dell’accesso, alla sicurezza degli aeromobili, al controllo del bagaglio a mano e del bagaglio da stiva, ai controlli di sicurezza su merci, posta, forniture di bordo e per l’aeroporto, formazione del personale e attrezzature di sicurezza. |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
1) |
il capitolo 1 è così modificato:
|
2) |
il capitolo 3 è così modificato:
|
3) |
l’Appendice 3-B è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 3-B SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai quali non si applica il titolo di tale trattato relativo ai trasporti, sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni: Stati Uniti d’America La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell’Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell’Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l’equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.» |
4) |
al capitolo 4, il punto 4.1.2.11 è sostituito dal seguente:
|
5) |
l’Appendice 4-B è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 4-B PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai quali non si applica il titolo di tale trattato relativo ai trasporti, sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni. Stati Uniti d’America La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell’Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell’Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l’equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.» |
6) |
al capitolo 5 è aggiunto il punto 5.1.7 seguente:
|
7) |
l’Appendice 5-A è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 5-A BAGAGLIO DA STIVA PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI Per quanto riguarda il bagaglio da stiva, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai quali non si applica il titolo di tale trattato relativo ai trasporti, sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni. Stati Uniti d’America La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell’Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell’Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l’equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.» |
8) |
il capitolo 6 è così modificato:
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9) |
l’Appendice 6-B è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 6-B GUIDA PER I MITTENTI CONOSCIUTI La presente guida vi aiuterà nella valutazione delle vostre attuali misure di sicurezza sulla base dei criteri richiesti per i mittenti conosciuti di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e ai relativi provvedimenti attuativi. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di soddisfare i requisiti previsti prima di organizzare una visita ufficiale di convalida in loco. È importante che il validatore sia in grado di comunicare con i responsabili durante la visita di convalida (per esempio il responsabile della sicurezza e il responsabile dell’assunzione del personale). Per registrare le valutazioni del validatore viene utilizzata una lista di controllo UE (checklist). Una volta completata la lista di controllo, le informazioni ivi riportate sono trattate come riservate. Le domande contenute nella lista di controllo UE sono di due tipi: 1) domande in cui una risposta negativa significa automaticamente che il richiedente non può essere accettato come mittente conosciuto e 2) domande utilizzate per avere un quadro generale delle disposizioni di sicurezza del richiedente, in modo da permettere al validatore di giungere a una conclusione generale. Le aree che potrebbero implicare automaticamente una conclusione negativa sono indicate di seguito mediante requisiti stampati in grassetto. Se in relazione ai requisiti indicati in grassetto è registrata una conclusione negativa, ne sono indicati i motivi e vengono forniti suggerimenti sulle modifiche da apportare per ottenere un risultato positivo. Introduzione Le merci devono essere prodotte dalla vostra società sul sito da ispezionare. Ciò comprende la fabbricazione sul sito e le operazioni di raccolta e imballaggio, quando gli articoli non sono identificabili come merce da trasportare per via aerea finché non vengono selezionati per evadere un ordine. (Cfr. anche la nota). Sarà necessario determinare dove una spedizione di merci/posta diventa identificabile come merce/posta aerea e dimostrare di avere attuato le misure pertinenti per proteggerla da interferenze illecite o manomissioni. Devono essere inclusi dettagli riguardanti la produzione, l’imballaggio, lo stoccaggio e/o l’invio. Organizzazione e responsabilità Sarà necessario fornire dettagli riguardanti la vostra organizzazione (nome, numero di partita IVA o di iscrizione alla Camera di commercio o numero di registro della società, ove previsto), indirizzo del sito da convalidare e indirizzo principale dell’organizzazione (se diverso dal sito da convalidare). È necessario indicare anche la data della visita di convalida precedente e l’ultimo identificatore unico alfanumerico (ove previsto), nonché il tipo di attività commerciale, il numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito, il nome e il titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea e gli estremi di contatto. Procedura di selezione del personale Sarà necessario fornire i dettagli delle procedure di selezione per tutto il personale (permanente, temporaneo o personale d’agenzia, autisti) che ha accesso alla merce/posta identificabile come aerea. La procedura di selezione deve includere un controllo precedente l’assunzione e/o un controllo dei precedenti personali (background check) in conformità al punto 11.1 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010. La verifica in loco dei siti comporta un colloquio con il responsabile della selezione del personale. Quest’ultimo dovrà fornire prove (per esempio i moduli in bianco) atte a illustrare concretamente le procedure aziendali. La procedura di selezione in questione si applica al personale assunto dopo il 29 aprile 2010. Procedura di formazione del personale in materia di sicurezza Sarà necessario dimostrare che tutto il personale (permanente, temporaneo o personale d’agenzia, autisti) che ha accesso alla merce/posta aerea ha ricevuto una formazione adeguata in materia di sicurezza. La formazione si svolge in conformità al punto 11.2.7 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010. Deve essere conservata documentazione relativa alla formazione di ogni addetto. Inoltre, sarà necessario dimostrare che tutto il personale pertinente che effettua controlli di sicurezza ha seguito un corso di formazione o di aggiornamento a norma del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010. Sicurezza materiale Sarà necessario dimostrare che il vostro sito è protetto (per esempio mediante una recinzione fisica o una barriera) e che sono attuate procedure pertinenti di controllo dell’accesso. Ove opportuno, sarà necessario fornire i dettagli di ogni eventuale sistema di allarme e/o di telecamere a circuito chiuso. È essenziale che l’accesso all’area in cui la merce/posta aerea è trattata o stoccata sia controllato. Tutte le porte, le finestre e gli altri punti di accesso alla merce/posta aerea devono essere (protetti ai fini della sicurezza) e sottoposti a controlli d’accesso. Produzione (ove applicabile) Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di produzione è controllato e che il processo di produzione è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso della produzione, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Imballaggio (ove applicabile) Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di imballaggio è controllato e che il processo di imballaggio è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso dell’imballaggio, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Sarà necessario fornire informazioni dettagliate sul processo di imballaggio e dimostrare che tutti i prodotti finiti sono controllati prima dell’imballaggio. Sarà necessario descrivere l’imballaggio esterno finito e dimostrare che è robusto. Inoltre dovrà essere dimostrato che l’imballaggio esterno finito è tale da evidenziare eventuali manomissioni, per esempio utilizzando sigilli numerati, nastro di sicurezza, timbri speciali o scatole di cartone chiuse con un nastro adesivo. Sarà inoltre necessario dimostrare di conservare tali articoli in condizioni di sicurezza quando non sono utilizzati e di controllarne la distribuzione. Stoccaggio (ove applicabile) Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di stoccaggio è controllato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea durante lo stoccaggio, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Infine, sarà necessario dimostrare che la merce/posta aerea finita e imballata è controllata prima della spedizione. Spedizione (ove applicabile) Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di spedizione è controllato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso della spedizione, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Trasporto Sarà necessario fornire informazioni dettagliate sul metodo di trasporto della merce/posta fino all’agente regolamentato. In caso di uso di trasporto proprio, sarà necessario dimostrare che gli autisti hanno ricevuto una formazione del livello richiesto. Se la vostra società utilizza un contraente sarà necessario provvedere a che a) la merce/posta aerea sia da voi sigillata o imballata in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti e b) che la dichiarazione del trasportatore di cui all’appendice 6-E dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione sia stata firmata dal trasportatore. Se il trasporto della merce/posta aerea rientra fra le vostre responsabilità, sarà necessario dimostrare che i mezzi di trasporto utilizzati possono essere resi sicuri (protetti ai fini della sicurezza) mediante l’uso di sigilli, se fattibile, o mediante altri metodi. In caso di utilizzo di sigilli numerati, sarà necessario dimostrare che l’accesso ai sigilli è controllato e che i numeri sono registrati; in caso di utilizzo di altri metodi, sarà necessario dimostrare in che modo eventuali manomissioni della merce/posta sono evidenziate e come è garantita la sicurezza. Inoltre, sarà necessario dimostrare l’attuazione di misure per verificare l’identità degli autisti dei veicoli che raccolgono la merce/posta aerea. Sarà altresì necessario dimostrare che viene garantita la sicurezza della merce/posta aerea quando esce dagli stabilimenti. Sarà necessario dimostrare che la merce/posta aerea è protetta da interferenze illecite durante il trasporto. Non sarà necessario fornire le prove della formazione degli autisti o una copia della dichiarazione del trasportatore quando un agente regolamentato ha provveduto al trasporto per ritirare la merce/posta aerea dal vostro stabilimento. Responsabilità del mittente Sarà necessario dichiarare di accettare ispezioni senza preavviso da parte degli ispettori dell’autorità competente ai fini della verifica del rispetto delle norme in oggetto. Sarà inoltre necessario dichiarare di trasmettere a [nome dell’autorità competente] le informazioni dettagliate pertinenti rapidamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi se:
Infine, sarà necessario dichiarare di mantenere gli standard di sicurezza fino alla successiva visita di convalida sul sito e/o ispezione. Infine occorre accettare la piena responsabilità per la dichiarazione e firmare il documento di convalida. OSSERVAZIONI Dispositivi esplosivi e incendiari Nelle spedizioni di merci possono essere trasportati congegni esplosivi e incendiari assemblati se i requisiti di tutte le norme di sicurezza sono pienamente rispettati. Spedizioni da altre fonti Un mittente conosciuto può trasmettere a un agente regolamentato spedizioni provenienti da altre fonti a condizione che:
Le spedizioni di questo tipo devono essere sottoposte a controllo prima di essere caricate a bordo di un aeromobile.» |
10) |
l’Appendice 6-C è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 6-C LISTA DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA DEI MITTENTI CONOSCIUTI Istruzioni per la compilazione: Per compilare il presente modulo si prega di notare quanto segue:
PARTE 1 Organizzazione e responsabilità
PARTE 2 Merce/posta aerea identificabile (“identificabilità”) Obiettivo: stabilire il momento (o il luogo) in cui la merce/posta diventa identificabile come merce/posta aerea. Per “identificabilità” s’intende la capacità di determinare quando/dove la merce/posta è identificabile come merce/posta aerea.
NB: nelle parti da 5 a 8 occorre fornire informazioni dettagliate sulla protezione da interferenze illecite o manomissioni della merce/posta aerea identificabile. PARTE 3 Selezione e formazione del personale Obiettivo: assicurare che tutto il personale (permanente, temporaneo, dipendenti d’agenzia, conducenti) che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale sia stato sottoposto a un adeguato controllo preliminare all’assunzione e/o a un controllo dei precedenti personali (background check) e che abbia ricevuto una formazione in conformità al punto 11.2.7 del regolamento (UE) n. 185/2010. Inoltre, assicurare che tutto il personale che effettua controlli di sicurezza per quanto riguarda le forniture riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010. Per determinare se le domande di cui ai punti 3.1 e 3.2 devono essere in grassetto (nel qual caso un NO come risposta deve essere considerato come un risultato negativo) occorre tenere conto delle norme nazionali applicabili dello Stato in cui il sito ha sede. Tuttavia, almeno una delle domande in questione sarà in grassetto, si terrà così conto della possibilità di non richiedere un controllo preliminare all’assunzione nel caso in cui un controllo dei precedenti personali (background check) sia già stato effettuato. Il responsabile dell’attuazione dei controlli di sicurezza deve sempre essere sottoposto a un controllo dei precedenti personali (background check).
PARTE 4 Sicurezza materiale Obiettivo: stabilire se nel sito o nei locali esiste un livello di sicurezza (materiale) sufficiente per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite.
PARTE 5 Produzione Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di produzione.
PARTE 6 Imballaggio Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di imballaggio.
PARTE 7 Stoccaggio Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di stoccaggio.
PARTE 8 Spedizione Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di spedizione.
PARTE 8 A Spedizioni da altre fonti Obiettivo: stabilire le procedure per trattare le spedizioni non sicure Rispondere a queste domande soltanto se sono accettate spedizioni destinate al trasporto per via aerea provenienti da altre aziende.
PARTE 9 Trasporto Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.
Dichiarazione di impegni Il sottoscritto dichiara:
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11) |
l’appendice 6-C3 è modificata come segue:
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12) |
il punto 6-Fiii dell’appendice 6-F è sostituito dal seguente: «6-Fiii ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE» |
13) |
nell’appendice 8-B, il primo trattino, lettera b), è sostituito dal seguente:
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14) |
il capitolo 9 è così modificato:
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15) |
nell’appendice 9-A, il primo trattino, lettera b), è sostituito dal seguente:
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16) |
il capitolo 11 è così modificato:
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17) |
il capitolo 12 è così modificato:
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