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Document 32013R1116

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 299 del 9.11.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1116/oj

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1116/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), ha evidenziato la necessità di apportare modifiche di lieve entità alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni.

(2)

Si tratta della necessità di chiarire, armonizzare o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell’aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente una migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile.

(3)

Le modifiche interessano l’applicazione di un numero limitato di misure relative al controllo dell’accesso, alla sicurezza degli aeromobili, al controllo del bagaglio a mano e del bagaglio da stiva, ai controlli di sicurezza su merci, posta, forniture di bordo e per l’aeroporto, formazione del personale e attrezzature di sicurezza.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1)

il capitolo 1 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 1.0.4:

«1.0.4.

“Oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri”, si tratta di beni destinati all’uso personale della persona che li trasporta.»

b)

alla fine del punto 1.2.1.1 è aggiunta la frase seguente:

«Le visite guidate dell’aeroporto scortate da persone autorizzate sono considerate un motivo legittimo.»

c)

alla fine del punto 1.2.2.1 è aggiunta la frase seguente:

«Le visite guidate dell’aeroporto scortate da persone autorizzate sono considerate un motivo legittimo.»

d)

alla fine del punto 1.2.7.2 è aggiunta la frase seguente:

«Una persona può essere dispensata dall’obbligo di essere scortata se presenta un’autorizzazione ed è titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto valido.»

e)

è aggiunto il seguente punto 1.2.7.5:

«1.2.7.5

Quando un passeggero non viaggia a seguito di un contratto di trasporto aereo che comporti la consegna di una carta d’imbarco o equivalente, il membro d’equipaggio che scorta tale passeggero può essere esonerato dai requisiti di cui al punto 1.2.7.3 lettera a).»

f)

il punto 1.3.1.5 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.5

I punti da 4.1.2.4 a 4.1.2.7 e 4.1.2.11 si applicano per quanto riguarda il controllo degli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri.»;

2)

il capitolo 3 è così modificato:

a)

il punto 3.1.1.3 è sostituito dal seguente:

«3.1.1.3.

Un aeromobile che arriva in una parte critica da un paese terzo che non figura nell’elenco di cui all’appendice 3-B viene sottoposto ad un’ispezione di sicurezza in qualsiasi momento dopo lo sbarco dei passeggeri dall’area che deve essere ispezionata e/o lo scarico della stiva.»

b)

il punto 3.1.3 è così modificato:

i)

il secondo e quarto trattino sono cancellati;

ii)

il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

origine del volo precedente.»

c)

il punto 3.2.1.1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

mantenere chiuse le sue porte esterne. Quando l’aeromobile si trova in una parte critica, le porte esterne che non sono accessibili da una persona dal suolo si considerano chiuse se i mezzi di accesso sono stati rimossi e posti a sufficiente distanza dall’aeromobile da impedirne ragionevolmente l’accesso ad una persona; oppure»

d)

la seconda frase del punto 3.2.2.1 è sostituita dalla seguente:

«Il punto a) non si applica ad una porta accessibile ad una persona dal suolo.»

e)

il punto 3.2.2.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.2.2

Quando i mezzi di accesso alle porte non accessibili ad una persona dal suolo sono stati rimossi, essi devono essere posti sufficientemente lontano dall’aeromobile così da impedirne ragionevolmente l’accesso.»

3)

l’Appendice 3-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 3-B

SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai quali non si applica il titolo di tale trattato relativo ai trasporti, sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni:

Stati Uniti d’America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell’Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell’Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l’equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.»

4)

al capitolo 4, il punto 4.1.2.11 è sostituito dal seguente:

«4.1.2.11.

Il personale che effettua il controllo del bagaglio a mano con apparecchiature a raggi X o con sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) non deve di norma trascorrere più di 20 minuti nell’esame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi periodi, l’addetto al controllo non può riprendere l’esame di immagini se non dopo un intervallo di almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare.

Deve essere nominato un supervisore responsabile degli addetti al controllo del bagaglio a mano al fine di assicurare condizioni ottimali di composizione del gruppo, qualità del lavoro, addestramento, sostegno e valutazione.»

5)

l’Appendice 4-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 4-B

PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI

Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai quali non si applica il titolo di tale trattato relativo ai trasporti, sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni.

Stati Uniti d’America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell’Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell’Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l’equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.»

6)

al capitolo 5 è aggiunto il punto 5.1.7 seguente:

«5.1.7.

Il personale che effettua il controllo del bagaglio da stiva con apparecchiature a raggi X o con sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) non deve di norma trascorrere più di 20 minuti nell’esame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi periodi, l’addetto al controllo non può riprendere l’esame di immagini se non dopo un intervallo di almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare.

Deve essere nominato un supervisore responsabile degli addetti al controllo del bagaglio da stiva al fine di assicurare condizioni ottimali di composizione del gruppo, qualità del lavoro, addestramento, sostegno e valutazione.»

7)

l’Appendice 5-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 5-A

BAGAGLIO DA STIVA

PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI

Per quanto riguarda il bagaglio da stiva, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai quali non si applica il titolo di tale trattato relativo ai trasporti, sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni.

Stati Uniti d’America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell’Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell’Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l’equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.»

8)

il capitolo 6 è così modificato:

a)

ai punti 6.3.1.2 lettera c), 6.3.1.2 lettera d), 6.3.1.5, 6.4.1.2 lettera c), 6.4.1.2 lettera e), 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3, 6.8.5.2, appendice 6-A, appendice 6-H1, 11.6.4.1 e 11.6.4.3, il riferimento alla «banca dati CE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti» o «banca dati dell’Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti» è sostituito da un riferimento a «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena di fornitura».

b)

è aggiunto il punto 6.2.1.4 seguente:

«6.2.1.4

Il personale che effettua il controllo delle merci con apparecchiature a raggi X o con sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) non deve di norma trascorrere più di 20 minuti nell’esame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi periodi, l’addetto al controllo non può riprendere l’esame di immagini se non dopo un intervallo di almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare.»

c)

il punto 6.3.2.4 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.4.

Dopo aver effettuato i controlli di sicurezza di cui ai punti da 6.3.2.1 a 6.3.2.3 del presente regolamento e al punto 6.3 della decisione 2010/774/UE della Commissione, l’agente regolamentato provvede affinché:

a)

l’accesso senza scorta a tali spedizioni sia limitato alle persone autorizzate; e

b)

tali spedizioni siano protette da interferenze illecite fino alla loro consegna ad un altro agente regolamentato o vettore aereo. Le spedizioni di merci e posta che si trovano in una parte critica di un’area sterile sono considerate protette da interferenze illecite. Le spedizioni di merci e posta che si trovano in parti diverse da una parte critica di un’area sterile devono essere collocate nelle parti con accesso controllato dei locali dell’agente regolamentato o, se si trovano al di fuori di tali parti,

devono essere fisicamente protette in modo da impedire l’introduzione di articoli proibiti; oppure

non devono essere lasciate incustodite e l’accesso viene limitato alle persone che intervengono nella protezione e nella movimentazione delle merci.»

d)

alla fine del punto 6.3.2.6 è aggiunta la frase seguente:

«Un agente regolamentato che presenta spedizioni ad un altro agente regolamentato o vettore aereo può inoltre decidere di trasmettere solo le informazioni richieste alle lettere da a) a e) e g), e di conservare le informazioni di cui al punto f) per tutta la durata del volo o per 24 ore, a seconda di quale è il periodo più lungo.»

e)

è aggiunto il seguente punto 6.3.2.9:

«6.3.2.9

Un agente regolamentato garantisce che tutto il personale che effettua i controlli di sicurezza sia selezionato e formato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e che tutto il personale in grado di accedere a merci o posta identificabili come da trasportare per via aerea e che siano state sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza, sia stato selezionato e abbia seguito una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza in conformità ai requisiti del capitolo 11.»

f)

il punto 6.4.2.1 lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

tutto il personale che effettua i controlli di sicurezza sia selezionato e formato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e tutto il personale in grado di accedere a merci o posta identificabili come da trasportare per via aerea e che siano state sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza, sia stato selezionato e abbia seguito una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza in conformità ai requisiti del capitolo 11; e»

g)

il titolo del punto 6.6.2 è sostituito dal seguente:

«6.6.2.   Protezione delle merci e della posta negli aeroporti per il carico su un aeromobile»

h)

il punto 6.6.2.2 è sostituito dal seguente:

«6.6.2.2.

Le spedizioni di merci e posta che si trovano in una parte diversa da una parte critica di un’area sterile devono essere collocate nelle parti con accesso controllato dei locali dell’agente regolamentato oppure, quando si trovano al di fuori di tali parti, vengono considerate protette da interferenze illecite se:

a)

sono fisicamente protette in modo da evitare l’introduzione di articoli proibiti; oppure

b)

non sono lasciate incustodite e l’accesso viene limitato alle persone che intervengono nella protezione e nel carico delle merci e della posta nell’aeromobile.»

i)

è aggiunta la seguente frase alla fine del 6.8.2.2:

«L’autorità competente può accettare la relazione di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE di un soggetto di un paese terzo ai fini della designazione ad ACC3 di un vettore aereo, nei casi in cui tale soggetto svolge l’intera operazione concernente le merci, compreso il caricamento nella stiva dell’aeromobile, a nome dell’ACC3 e la relazione di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE copre tutte queste attività.»

j)

il punto 6.8.3.2 è sostituito dal seguente:

«6.8.3.2.

Fino al 30 giugno 2014 i requisiti delle procedure di controllo (screening) dovranno essere almeno conformi agli standard ICAO. Successivamente a tale data lo screening delle merci e della posta trasportate nell’Unione è effettuato mediante uno dei sistemi o metodi di cui al punto 6.2.1 della decisione 2010/774/UE a un livello sufficiente per garantire ragionevolmente che non contengano articoli proibiti.»

9)

l’Appendice 6-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 6-B

GUIDA PER I MITTENTI CONOSCIUTI

La presente guida vi aiuterà nella valutazione delle vostre attuali misure di sicurezza sulla base dei criteri richiesti per i mittenti conosciuti di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e ai relativi provvedimenti attuativi. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di soddisfare i requisiti previsti prima di organizzare una visita ufficiale di convalida in loco.

È importante che il validatore sia in grado di comunicare con i responsabili durante la visita di convalida (per esempio il responsabile della sicurezza e il responsabile dell’assunzione del personale). Per registrare le valutazioni del validatore viene utilizzata una lista di controllo UE (checklist). Una volta completata la lista di controllo, le informazioni ivi riportate sono trattate come riservate.

Le domande contenute nella lista di controllo UE sono di due tipi: 1) domande in cui una risposta negativa significa automaticamente che il richiedente non può essere accettato come mittente conosciuto e 2) domande utilizzate per avere un quadro generale delle disposizioni di sicurezza del richiedente, in modo da permettere al validatore di giungere a una conclusione generale. Le aree che potrebbero implicare automaticamente una conclusione negativa sono indicate di seguito mediante requisiti stampati in grassetto. Se in relazione ai requisiti indicati in grassetto è registrata una conclusione negativa, ne sono indicati i motivi e vengono forniti suggerimenti sulle modifiche da apportare per ottenere un risultato positivo.

Introduzione

Le merci devono essere prodotte dalla vostra società sul sito da ispezionare. Ciò comprende la fabbricazione sul sito e le operazioni di raccolta e imballaggio, quando gli articoli non sono identificabili come merce da trasportare per via aerea finché non vengono selezionati per evadere un ordine. (Cfr. anche la nota).

Sarà necessario determinare dove una spedizione di merci/posta diventa identificabile come merce/posta aerea e dimostrare di avere attuato le misure pertinenti per proteggerla da interferenze illecite o manomissioni. Devono essere inclusi dettagli riguardanti la produzione, l’imballaggio, lo stoccaggio e/o l’invio.

Organizzazione e responsabilità

Sarà necessario fornire dettagli riguardanti la vostra organizzazione (nome, numero di partita IVA o di iscrizione alla Camera di commercio o numero di registro della società, ove previsto), indirizzo del sito da convalidare e indirizzo principale dell’organizzazione (se diverso dal sito da convalidare). È necessario indicare anche la data della visita di convalida precedente e l’ultimo identificatore unico alfanumerico (ove previsto), nonché il tipo di attività commerciale, il numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito, il nome e il titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea e gli estremi di contatto.

Procedura di selezione del personale

Sarà necessario fornire i dettagli delle procedure di selezione per tutto il personale (permanente, temporaneo o personale d’agenzia, autisti) che ha accesso alla merce/posta identificabile come aerea. La procedura di selezione deve includere un controllo precedente l’assunzione e/o un controllo dei precedenti personali (background check) in conformità al punto 11.1 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010. La verifica in loco dei siti comporta un colloquio con il responsabile della selezione del personale. Quest’ultimo dovrà fornire prove (per esempio i moduli in bianco) atte a illustrare concretamente le procedure aziendali. La procedura di selezione in questione si applica al personale assunto dopo il 29 aprile 2010.

Procedura di formazione del personale in materia di sicurezza

Sarà necessario dimostrare che tutto il personale (permanente, temporaneo o personale d’agenzia, autisti) che ha accesso alla merce/posta aerea ha ricevuto una formazione adeguata in materia di sicurezza. La formazione si svolge in conformità al punto 11.2.7 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010. Deve essere conservata documentazione relativa alla formazione di ogni addetto. Inoltre, sarà necessario dimostrare che tutto il personale pertinente che effettua controlli di sicurezza ha seguito un corso di formazione o di aggiornamento a norma del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010.

Sicurezza materiale

Sarà necessario dimostrare che il vostro sito è protetto (per esempio mediante una recinzione fisica o una barriera) e che sono attuate procedure pertinenti di controllo dell’accesso. Ove opportuno, sarà necessario fornire i dettagli di ogni eventuale sistema di allarme e/o di telecamere a circuito chiuso. È essenziale che l’accesso all’area in cui la merce/posta aerea è trattata o stoccata sia controllato. Tutte le porte, le finestre e gli altri punti di accesso alla merce/posta aerea devono essere (protetti ai fini della sicurezza) e sottoposti a controlli d’accesso.

Produzione (ove applicabile)

Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di produzione è controllato e che il processo di produzione è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso della produzione, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Imballaggio (ove applicabile)

Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di imballaggio è controllato e che il processo di imballaggio è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso dell’imballaggio, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Sarà necessario fornire informazioni dettagliate sul processo di imballaggio e dimostrare che tutti i prodotti finiti sono controllati prima dell’imballaggio.

Sarà necessario descrivere l’imballaggio esterno finito e dimostrare che è robusto. Inoltre dovrà essere dimostrato che l’imballaggio esterno finito è tale da evidenziare eventuali manomissioni, per esempio utilizzando sigilli numerati, nastro di sicurezza, timbri speciali o scatole di cartone chiuse con un nastro adesivo. Sarà inoltre necessario dimostrare di conservare tali articoli in condizioni di sicurezza quando non sono utilizzati e di controllarne la distribuzione.

Stoccaggio (ove applicabile)

Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di stoccaggio è controllato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea durante lo stoccaggio, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Infine, sarà necessario dimostrare che la merce/posta aerea finita e imballata è controllata prima della spedizione.

Spedizione (ove applicabile)

Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di spedizione è controllato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso della spedizione, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Trasporto

Sarà necessario fornire informazioni dettagliate sul metodo di trasporto della merce/posta fino all’agente regolamentato.

In caso di uso di trasporto proprio, sarà necessario dimostrare che gli autisti hanno ricevuto una formazione del livello richiesto. Se la vostra società utilizza un contraente sarà necessario provvedere a che a) la merce/posta aerea sia da voi sigillata o imballata in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti e b) che la dichiarazione del trasportatore di cui all’appendice 6-E dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione sia stata firmata dal trasportatore.

Se il trasporto della merce/posta aerea rientra fra le vostre responsabilità, sarà necessario dimostrare che i mezzi di trasporto utilizzati possono essere resi sicuri (protetti ai fini della sicurezza) mediante l’uso di sigilli, se fattibile, o mediante altri metodi. In caso di utilizzo di sigilli numerati, sarà necessario dimostrare che l’accesso ai sigilli è controllato e che i numeri sono registrati; in caso di utilizzo di altri metodi, sarà necessario dimostrare in che modo eventuali manomissioni della merce/posta sono evidenziate e come è garantita la sicurezza. Inoltre, sarà necessario dimostrare l’attuazione di misure per verificare l’identità degli autisti dei veicoli che raccolgono la merce/posta aerea. Sarà altresì necessario dimostrare che viene garantita la sicurezza della merce/posta aerea quando esce dagli stabilimenti. Sarà necessario dimostrare che la merce/posta aerea è protetta da interferenze illecite durante il trasporto.

Non sarà necessario fornire le prove della formazione degli autisti o una copia della dichiarazione del trasportatore quando un agente regolamentato ha provveduto al trasporto per ritirare la merce/posta aerea dal vostro stabilimento.

Responsabilità del mittente

Sarà necessario dichiarare di accettare ispezioni senza preavviso da parte degli ispettori dell’autorità competente ai fini della verifica del rispetto delle norme in oggetto.

Sarà inoltre necessario dichiarare di trasmettere a [nome dell’autorità competente] le informazioni dettagliate pertinenti rapidamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi se:

a)

la responsabilità globale della sicurezza è assegnata a un soggetto diverso dalla persona indicata;

b)

le infrastrutture o le procedure hanno subito modifiche tali da poter avere un impatto significativo sulla sicurezza;

c)

la vostra società cessa l’attività, non tratta più merce/posta aerea o non è più in grado di rispettare i requisiti della pertinente normativa UE.

Infine, sarà necessario dichiarare di mantenere gli standard di sicurezza fino alla successiva visita di convalida sul sito e/o ispezione.

Infine occorre accettare la piena responsabilità per la dichiarazione e firmare il documento di convalida.

OSSERVAZIONI

Dispositivi esplosivi e incendiari

Nelle spedizioni di merci possono essere trasportati congegni esplosivi e incendiari assemblati se i requisiti di tutte le norme di sicurezza sono pienamente rispettati.

Spedizioni da altre fonti

Un mittente conosciuto può trasmettere a un agente regolamentato spedizioni provenienti da altre fonti a condizione che:

a)

siano separate dalle proprie spedizioni e

b)

l’origine sia chiaramente indicata sulla spedizione o sulla documentazione di accompagnamento.

Le spedizioni di questo tipo devono essere sottoposte a controllo prima di essere caricate a bordo di un aeromobile.»

10)

l’Appendice 6-C è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 6-C

LISTA DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA DEI MITTENTI CONOSCIUTI

Istruzioni per la compilazione:

Per compilare il presente modulo si prega di notare quanto segue:

Le voci contrassegnate con* costituiscono dati obbligatori e DEVONO essere completate.

Se la risposta a una domanda stampata in grassetto è NO, la convalida DEVE essere considerata NEGATIVA. Questo criterio non si applica alle domande non pertinenti.

La valutazione complessiva può essere POSITIVA soltanto dopo che il mittente ha firmato la dichiarazione di impegno di cui all’ultima pagina.

L’originale della dichiarazione di impegno deve essere conservato dall’autorità competente o quest’ultima deve avervi accesso fino alla scadenza della convalida. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata anche al mittente.

PARTE 1

Organizzazione e responsabilità

1.1.   

Data di convalida*

Si prega di usare il formato preciso per indicare la data, ad esempio 01.10.2010

gg/mm/aaaa

 

1.2.   

Data della convalida precedente e indicatore unico, se del caso.

gg/mm/aaaa

 

UNI

 

1.3.   

Nome dell’organizzazione da convalidare*

Nome

IVA/numero di iscrizione alla Camera di commercio/numero di registro della società (se del caso)

1.4.   

Indirizzo del sito da convalidare*

Numero/unità/edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Paese

 

1.5.   

Indirizzo principale dell’organizzazione (se diverso dal sito da convalidare, a condizione che si trovi nello stesso paese)

Numero/unità/edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Paese

 

1.6.

Tipo di attività commerciale — tipi di merci trattate

1.7.   

Indicare se il richiedente è responsabile di una delle seguenti attività:

a)

Produzione

b)

Imballaggio

c)

Stoccaggio

d)

Spedizione

e)

Altro, specificare

 

1.8.

Numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito

1.9.   

Nome e titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea

Nome

 

Denominazione della funzione

 

1.10.   

Recapito telefonico

Numero di telefono

 

1.11.   

Indirizzo e-mail*

E-mail:

 

PARTE 2

Merce/posta aerea identificabile (“identificabilità”)

Obiettivo: stabilire il momento (o il luogo) in cui la merce/posta diventa identificabile come merce/posta aerea. Per “identificabilità” s’intende la capacità di determinare quando/dove la merce/posta è identificabile come merce/posta aerea.

2.1.

Mediante ispezione dell’area di produzione, imballaggio, stoccaggio, selezione, spedizione e di qualsiasi altra area pertinente, stabilire dove e come una spedizione di merce/posta aerea diventa identificabile come tale.

Descrivere:

NB: nelle parti da 5 a 8 occorre fornire informazioni dettagliate sulla protezione da interferenze illecite o manomissioni della merce/posta aerea identificabile.

PARTE 3

Selezione e formazione del personale

Obiettivo: assicurare che tutto il personale (permanente, temporaneo, dipendenti d’agenzia, conducenti) che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale sia stato sottoposto a un adeguato controllo preliminare all’assunzione e/o a un controllo dei precedenti personali (background check) e che abbia ricevuto una formazione in conformità al punto 11.2.7 del regolamento (UE) n. 185/2010. Inoltre, assicurare che tutto il personale che effettua controlli di sicurezza per quanto riguarda le forniture riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010.

Per determinare se le domande di cui ai punti 3.1 e 3.2 devono essere in grassetto (nel qual caso un NO come risposta deve essere considerato come un risultato negativo) occorre tenere conto delle norme nazionali applicabili dello Stato in cui il sito ha sede. Tuttavia, almeno una delle domande in questione sarà in grassetto, si terrà così conto della possibilità di non richiedere un controllo preliminare all’assunzione nel caso in cui un controllo dei precedenti personali (background check) sia già stato effettuato. Il responsabile dell’attuazione dei controlli di sicurezza deve sempre essere sottoposto a un controllo dei precedenti personali (background check).

3.1.   

Esiste una procedura di selezione per tutto il personale che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale che include un controllo preliminare all’assunzione in conformità al punto 11.1.4 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010? Il criterio si applica al personale assunto dopo [la data di applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008].

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il tipo

 

3.2.   La procedura di selezione include anche un controllo dei precedenti personali (background check), compresa una verifica della fedina penale in conformità al punto 11.1.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il tipo

 

3.3.   Il processo di nomina del responsabile dell’applicazione e della supervisione dei controlli di sicurezza nel sito include l’obbligo di un controllo dei precedenti personali (background check), compresa una verifica della fedina penale, in conformità al punto 11.1.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

3.4.   Il personale che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale riceve una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzato ad accedere a merce/posta aerea identificabile come tale? Il personale che effettua controlli di sicurezza per quanto riguarda le forniture riceve una formazione in conformità al capitolo 11 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

3.5.   Il personale (di cui al punto che precede) segue corsi di aggiornamento con la frequenza stabilita per questo tipo di formazione?

SÌ/NO

 

3.6.   Valutazione - Le misure adottate sono sufficienti per assicurare che tutto il personale che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale e il personale che effettua i controlli di sicurezza sia stato selezionato correttamente e abbia ricevuto una formazione in conformità al capitolo 11 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 4

Sicurezza materiale

Obiettivo: stabilire se nel sito o nei locali esiste un livello di sicurezza (materiale) sufficiente per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite.

4.1.   

Il sito è protetto da una recinzione fisica o una barriera?

SÌ/NO

 

4.2.   

Tutti i punti di accesso al sito sono sottoposti a controllo dell’accesso?

SÌ/NO

 

4.3.   

Se SÌ, indicare se i punti di accesso sono

provvisti di personale

 

manuali

 

automatici

 

elettronici

altro (precisare)

4.4.   

L’edificio è una costruzione solida?

SÌ/NO

 

4.5.   

L’edificio è dotato di un sistema di allarme efficace?

SÌ/NO

 

4.6.   

L’edificio è dotato di un sistema di telecamere a circuito chiuso efficace?

SÌ/NO

 

4.7.   

Se SÌ, le immagini del sistema di telecamere a circuito chiuso sono registrate?

SÌ/NO

 

4.8.   

Tutte le porte, le finestre e gli altri punti di accesso alla merce/posta aerea identificabile come tale sono sicuri e sottoposti a controlli sull’accesso?

SÌ/NO

 

4.9.

Se NO, indicare le ragioni

4.10.   Valutazione: le misure adottate dall’organizzazione sono sufficienti per prevenire l’accesso non autorizzato alle parti del sito e ai locali in cui è trattata o stoccata merce/posta aerea identificabile come tale?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 5

Produzione

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di produzione.

5.1.   

L’accesso all’area di produzione è controllato?

SÌ/NO

 

5.2.

Se SÌ, come?

5.3.   

Il processo di produzione è sorvegliato?

SÌ/NO

 

5.4.

Se SÌ, come?

5.5.   

Sono attuati controlli per prevenire manomissioni in fase di produzione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

5.6.   Valutazione: l’organizzazione adotta misure sufficienti per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni durante la produzione?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 6

Imballaggio

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di imballaggio.

6.1.   

Il processo di imballaggio è sottoposto a sorveglianza?

SÌ/NO

 

6.2.

Se SÌ, come?

6.3.   

Descrivere l’imballaggio esterno finito:

a)   

L’imballaggio esterno finito è robusto?

SÌ/NO

 

Descrivere:

 

b)   

L’imballaggio esterno finito è tale da evidenziare eventuali manomissioni?

SÌ/NO

 

Descrivere:

 

6.4. a)   

Per evidenziare eventuali manomissioni ai danni della merce/posta aerea sono utilizzati sigilli numerati, nastro di sicurezza o timbri speciali?

SÌ/NO

 

In caso affermativo:

 

6.4. b)   

I sigilli, il nastro di sicurezza o i timbri speciali sono conservati in condizioni di sicurezza quando non sono utilizzati?

SÌ/NO

 

Descrivere:

 

6.4. c)   

La distribuzione dei sigilli numerati, del nastro di sicurezza e/o dei timbri è controllata?

SÌ/NO

 

Descrivere:

 

6.5.

Se la risposta alla domanda 6.4 a) è SÌ, indicare come questo criterio viene controllato.

6.6.   Valutazione: le procedure di imballaggio sono sufficienti per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite e/o manomissioni?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 7

Stoccaggio

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di stoccaggio.

7.1.   

La merce/posta aerea finita e imballata è immagazzinata in condizioni sicure ed è sottoposta a controlli per rilevare eventuali manomissioni?

SÌ/NO

 

7.2.   Valutazione: le procedure di stoccaggio sono sufficienti per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite e/o manomissioni?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

PARTE 8

Spedizione

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di spedizione.

8.1.   

L’accesso all’area di spedizione è controllato?

SÌ/NO

 

8.2.

Se SÌ, come?

8.3.   

Chi ha accesso all’area di spedizione?

Dipendenti?

SÌ/NO

 

Autisti?

SÌ/NO

 

Visitatori?

SÌ/NO

 

Appaltatori?

SÌ/NO

 

8.4.   Valutazione: la protezione è sufficiente per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite e/o manomissioni nell’area di spedizione?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

PARTE 8 A

Spedizioni da altre fonti

Obiettivo: stabilire le procedure per trattare le spedizioni non sicure

Rispondere a queste domande soltanto se sono accettate spedizioni destinate al trasporto per via aerea provenienti da altre aziende.

8 A.1.   La società accetta invii di merce destinata al trasporto per via aerea proveniente da altre società?

SÌ o NO

 

8 A.2.

Se SÌ, in che modo questi invii sono tenuti separati dalla merce propria della società e come sono identificati dall’agente regolamentato/trasportatore?

PARTE 9

Trasporto

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

9.1.   

Come viene trasportata la merce/posta aerea fino all’agente regolamentato?

a)   

Dall’agente regolamentato o a nome suo?

SÌ/NO

 

b)   

Con trasporto proprio del mittente?

SÌ/NO

 

c)   

Mediante un appaltatore del mittente?

SÌ/NO

 

9.2.   Se il mittente utilizza un appaltatore:

SÌ/NO

 

Rispondere alle domande seguenti unicamente in caso di risposta positiva alle domande 9.1 b) o 9.1 c).

9.3.   

Lo scomparto merci del veicolo da trasporto offre garanzie di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare le modalità

9.4. a)   

Se lo scomparto merci del veicolo da trasporto offre garanzie di sicurezza, sono utilizzati sigilli numerati?

SÌ/NO

 

9.4. b)   

Se sono utilizzati sigilli numerati, l’accesso ai sigilli è controllato e i numeri sono registrati al momento dell’emissione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare le modalità

 

9.5.   

Se lo scomparto merci del veicolo da trasporto non offre garanzie di sicurezza, la merce/posta aerea è tale da permettere di individuare eventuali manomissioni?

SÌ/NO

9.6.

Se SÌ, descrivere i metodi utilizzati per evidenziare manomissioni.

9.7.

Se NO, in che modo è garantita la sicurezza?

9.8.   Valutazione: le misure sono sufficienti per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite durante il trasporto?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Dichiarazione di impegni

Il sottoscritto dichiara:

di accettare ispezioni senza preavviso da parte degli ispettori dell’autorità competente ai fini della verifica del rispetto delle norme in oggetto; di essere consapevole che qualora l’ispettore riscontrasse gravi irregolarità in materia di sicurezza, lo status di mittente conosciuto potrebbe essere ritirato,

di trasmettere rapidamente a [nome dell’autorità competente] le informazioni dettagliate pertinenti e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi se:

la responsabilità globale della sicurezza è assegnata a un soggetto diverso dalla persona indicata al punto 1.9,

i locali o le procedure hanno subito modifiche tali da poter avere un impatto significativo sulla sicurezza; e

la società cessa l’attività, non tratta più merce/posta aerea o non è più in grado di rispettare i requisiti della pertinente normativa UE,

di mantenere gli standard di sicurezza fino alla successiva visita sul sito di convalida e/o ispezione,

di assumere la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Firmato

Funzione nella società

 

Valutazione (e notifica)

Valutazione positiva/negativa

 

Se la valutazione complessiva è negativa, elencare di seguito le aree in cui il mittente non consegue lo standard di sicurezza richiesto o presenta una vulnerabilità specifica. Fornire altresì suggerimenti sulle modifiche necessarie per conseguire lo standard richiesto e quindi una valutazione positiva.

Firmato

(Nome del validatore)»

11)

l’appendice 6-C3 è modificata come segue:

a)

i termini «Riferimento: punto 6.8.3.1» al quinto paragrafo della parte 4 sono soppressi;

b)

il settimo paragrafo della parte 5 è sostituito dal seguente:

«Riferimento: punto 6.8.3»

c)

il quinto paragrafo della parte 7 è sostituito dal seguente:

«Riferimento: punti 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 nonché 6.2.1 e 6.7»

d)

il primo paragrafo della parte 11 è sostituito dal seguente:

«Obiettivo: dopo aver analizzato le dieci parti precedenti della checklist, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve valutare se la verifica in situ corrisponda al contenuto della parte del programma di sicurezza del vettore aereo che descrive le misure per la merce/posta aerea destinata all’UE/SEE e se i controlli di sicurezza permettano di conseguire sufficientemente gli obiettivi elencati nella presente checklist.»

12)

il punto 6-Fiii dell’appendice 6-F è sostituito dal seguente:

«6-Fiii

ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE»

13)

nell’appendice 8-B, il primo trattino, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

provvede a che le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Inoltre, provvede a che le persone che effettuano il controllo (screening) delle forniture di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e che le persone che effettuano altri controlli di sicurezza di forniture di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010; e»

14)

il capitolo 9 è così modificato:

a)

il punto 9.0.2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

per “forniture per l’aeroporto” si intendono tutti gli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli aeroporti, diversi da “oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri”;»

b)

il punto 9.1.1.1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

le forniture siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da parte di un fornitore conosciuto o fornitore regolamentato e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati fino alla consegna nell’area sterile.»

15)

nell’appendice 9-A, il primo trattino, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

provvede a che le persone che hanno accesso alle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Inoltre, provvede a che le persone che effettuano il controllo (screening) delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e che le persone che effettuano altri controlli di sicurezza delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010; e»

16)

il capitolo 11 è così modificato:

a)

il punto 11.1.5 è sostituito dal seguente:

«11.1.5.

Il controllo dei precedenti personali e quello preliminare all’assunzione devono essere completati prima che la persona interessata inizi qualsiasi corso di formazione sulla sicurezza che comporti l’accesso a informazioni non disponibili al pubblico. Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari non superiori a cinque anni.»

b)

il punto 11.2.3.7, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

conoscenza delle procedure per sigillare un aeromobile, se del caso per la persona a cui è rivolta la formazione;»

c)

la prima frase del punto 11.2.3.9 è sostituita dalla seguente:

«La formazione di coloro che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta diversi dallo screening deve fornire le seguenti competenze:»

d)

alla fine del punto 11.2.6.1 è aggiunta la frase seguente:

«Per ragioni oggettive, l’autorità competente può esentare più persone da tale requisito di formazione se il loro accesso è limitato a settori del terminal accessibili ai passeggeri.»

e)

alla fine del punto 11.3.1 è aggiunta la frase seguente:

«Coloro che svolgono compiti elencati al punto 11.2.3.3 possono essere esentati da tali requisiti se sono autorizzati solo ad effettuare controlli visivi e/o ispezioni manuali.»

f)

il punto 11.5.3, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

dispongono delle conoscenze e competenze specificate al punto 11.5.4; e»

g)

la prima frase del punto 11.5.4 è sostituita dalla seguente:

«Per ottenere la certificazione di istruttore qualificato a fornire la formazione definita ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 e ai punti 11.2.4 (a meno che non riguardi la formazione di supervisori che effettuano esclusivamente vigilanza sulle persone di cui ai punti da 11.2.3.6 a 11.2.3.10) e 11.2.5, l’interessato deve avere una conoscenza dell’ambiente di lavoro nel settore pertinente della sicurezza dell’aviazione, nonché qualifiche e competenze nelle seguenti aree:»

17)

il capitolo 12 è così modificato:

a)

il punto 12.1.2.2 è sostituito dal seguente:

«12.1.2.2.

Tutti i WTMD utilizzati esclusivamente per il controllo di persone diverse dai passeggeri soddisfano almeno lo standard 1.»

b)

sono aggiunti i seguenti punti 12.5.1.4 e 12.5.1.5:

«12.5.1.4.

Deve esserci un amministratore TIP responsabile della gestione della configurazione del sistema TIP.

12.5.1.5.

L’autorità competente sorveglia regolarmente la corretta attuazione dei sistemi TIP e assicura che i sistemi siano configurati correttamente, includendo proiezioni realistiche e pertinenti di oggetti, che siano conformi ai requisiti e dispongano di biblioteche di immagini aggiornate.»

c)

il punto 12.8.2 è sostituito dal seguente:

«12.8.2.

Prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla nuova metodologia di screening che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantisce che l’applicazione della nuova metodologia soddisfa i requisiti di cui al punto 12.8.1. lettera b). La notifica deve inoltre contenere informazioni dettagliate sui siti nei quali tale metodologia di screening sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.»

d)

è aggiunto il seguente punto 12.10:

«12.10.   APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI (MDE)

Le modalità relative all’uso delle MDE sono stabilite in una decisione separata della Commissione.»


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