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Document 32013R0565

Regolamento di esecuzione (UE) n. 565/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 273/2008, (CE) n. 566/2008, (CE) n. 867/2008, (CE) n. 606/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga il regolamento (CE) n. 491/2007

GU L 167 del 19.6.2013, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/565/oj

19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 565/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 273/2008, (CE) n. 566/2008, (CE) n. 867/2008, (CE) n. 606/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga il regolamento (CE) n. 491/2007

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il regolamento (CE) n. 792/2009 stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. L’obbligo di utilizzare tali sistemi di informazione deve essere previsto da ogni regolamento che impone un particolare obbligo di notifica.

(2)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(3)

Diversi obblighi di notifica possono essere soddisfatti utilizzando tale sistema, in particolare quelli di cui ai regolamenti (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (3), (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi (5), (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (6), (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (7), nonché al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (8).

(4)

Ai fini dell’efficienza amministrativa e alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno semplificare, specificare oppure sopprimere talune notifiche.

(5)

Il regolamento (CE) n. 491/2007 della Commissione, del 3 maggio 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione di dati riguardanti le sementi (9) concerne esclusivamente notifiche che non sono più necessarie, non essendo più in vigore aiuti specifici per talune specie di sementi.

(6)

L’articolo 135 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede la notifica dei giorni di mercato abituali dei mercati rappresentativi. Poiché il sistema di notifica elettronica consente la comunicazione giornaliera dei prezzi, non è più necessario notificare i giorni di mercato abituali.

(7)

L’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione (10) prevede l’obbligo di notificare alla Commissione l’elenco degli operatori che commercializzano banane e che beneficiano dell’esenzione dai controlli di conformità in materia di norme di commercializzazione. Tale notifica non si è rivelata utile per garantire la conformità a tali norme di commercializzazione nel settore delle banane. Essa va quindi soppressa.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 273/2008, (CE) n. 566/2008, (CE) n. 867/2008, (CE) n. 606/2009, e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011. Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 491/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1731/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Misure di controllo supplementari

1.   Gli Stati membri adottano modalità più dettagliate di controllo della produzione delle conserve e le notificano alla Commissione. Essi adottano in particolare tutte le disposizioni volte ad escludere ogni possibilità di sostituzione delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti.

2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (11).

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 273/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 19 è soppresso;

2)

è inserito il seguente articolo 19 bis:

«Articolo 19 bis

Notifiche

Le notifiche di cui all’articolo 2, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato III C sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (12).

Articolo 3

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 566/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Notifiche

Le notifiche di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13).

Articolo 4

All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 867/2008, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14).

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Le notifiche di informazioni o documenti alla Commissione, di cui al paragrafo 1, lettera c) e ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

2)

nell’appendice 3 dell’allegato I A, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Qualora intenda modificare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Grecia ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. Tale notifica è effettuata in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi a tale notifica, la Grecia può procedere a dette modifiche.»;

3)

nell’allegato I B, parte A, la seconda frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:

«Per i vini di cui trattasi, gli Stati membri forniscono alla Commissione, preventivamente e in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, tutte le informazioni tecniche necessarie, compresi i disciplinari e i dati sui quantitativi annui prodotti.»;

4)

nell’allegato I C, il secondo comma del punto 3 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano tali deroghe alla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»

Articolo 6

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 134, la lettera a) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«a)

i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d’importazione rappresentativi elencati nell’allegato XVII, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti di prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati; e»;

2)

l’articolo 135 è soppresso.

3)

nell’articolo 146, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le notifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128, all’articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131 e al presente articolo nonché la richiesta di cui all’articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009.»;

4)

il titolo dell’allegato XVII è sostituito dal seguente: «Mercati rappresentativi di cui all’articolo 134, paragrafo 1, lettera a)».

Articolo 7

Nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011, il secondo comma del paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 491/2007 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

(3)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

(4)  GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 19.6.2008, pag. 22.

(6)  GU L 237 del 4.9.2008, pag. 5.

(7)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

(8)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(9)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 3.

(10)  GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23.

(11)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(12)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(13)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(14)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(15)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;


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