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Document 32013R0246
Commission Implementing Regulation (EU) No 246/2013 of 19 March 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards the screening of liquids, aerosols and gels at EU airports Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo ( screening ) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo ( screening ) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 77 del 20.3.2013, p. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 246/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, è necessario che la Commissione adotti disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile di cui all’allegato I del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2) che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza (security) dell’aviazione civile, modificato, stabilisce metodi, ivi comprese tecnologie, per rilevare gli esplosivi liquidi, in modo da poter autorizzare liquidi, aerosol e gel (LAG) nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile. |
(3) |
La Commissione può presentare proposte di revisione, in particolare tenendo conto dell’operabilità delle attrezzature e della comodità dei passeggeri e in base alla relazione (3) della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione della situazione in materia di controllo di sicurezza dei liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE. La Commissione ritiene opportuno introdurre lo screening obbligatorio, volto a rilevare gli esplosivi liquidi, dei LAG, venduti in aeroporto e dal vettore, sigillati in sacchetti in grado di evidenziare manomissioni (STEB), nonché dei LAG da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per neonati. |
(4) |
La Commissione si impegna ad una completa soppressione delle restrizioni sul trasporto di liquidi, aerosol e gel. In base all’esperienza acquisita in seguito all’applicazione dello screening dal gennaio 2014, è opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro la fine del 2014 e definisca, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, una o più tappe successive volte a conseguire tale obiettivo, se possibile, entro i due anni che seguono la prima tappa. |
(5) |
È necessario che la Commissione segua attentamente lo sviluppo tecnologico dei sistemi di rilevamento degli esplosivi liquidi al fine di consentire eventualmente agli aeroporti di impiegare in futuro sistemi di screening che siano in grado di affrontare più minacce (ad es., esplosivi solidi e liquidi) contemporaneamente e in modo efficace e di semplificare le procedure di controllo del bagaglio. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (4). |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entro il 30 giugno 2013 gli aeroporti o il soggetto responsabile per il controllo (screening) devono riferire alle autorità competenti sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di adozione e impiego di apparecchiature per il controllo (screening) dei liquidi. Entro il 1o settembre 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 2 dell’allegato si applica dal 31 gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.
(3) COM(2012) 404 del 18.7.2012, non pubblicata.
(4) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
1. |
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
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2. |
A decorrere dal 31 gennaio 2014 l’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
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