EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0676

2013/676/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013 , che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 316 del 27.11.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/676/oj

27.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/31


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2013/676/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 13 marzo 2013, la Romania ha chiesto l'autorizzazione di prorogare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE in relazione alla cessione di prodotti del legno.

(2)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 17 giugno 2013, della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 18 giugno 2013, la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

(3)

L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(4)

La decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio (2), ha autorizzato la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi di cessione di prodotti del legno da parte del soggetto passivo.

(5)

Prima della precedente autorizzazione ad applicare l'inversione contabile alle cessioni di legname, la Romania aveva incontrato problemi nel mercato del legname, dovuti alla natura del mercato e alle imprese operanti al suo interno. In questo settore operano numerose piccole imprese che le autorità rumene hanno difficoltà a controllare. Designare il destinatario quale debitore dell'IVA, secondo le autorità rumene, ha avuto l'effetto di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale in questo settore e continua a essere, pertanto, una misura giustificata.

(6)

La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi in maniera generalizzata, ma solo a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi di evasione o elusione fiscale.

(7)

Secondo il parere della Commissione, la misura non dovrebbe avere un impatto negativo nella prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.

(8)

La durata dell'autorizzazione deve essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2016.

(9)

Qualora la Romania dovesse richiedere un'ulteriore proroga oltre il 2016, la domanda di proroga, unitamente ad una relazione, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2016. L'esperienza acquisita fino a tale data dovrebbe permettere di valutare se la deroga sia ancora giustificata.

(10)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata fino al 31 dicembre 2016 a designare quale debitore d'imposta il soggetto passivo destinatario della cessione di merci o della prestazione di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica alla cessione, effettuata da soggetti passivi, di prodotti del legno inclusi il legname in piedi, il legno da lavoro di spacco o in tronchi, la legna da ardere, i derivati del legno, il legno squadrato o i trucioli di legno, nonché il legno grezzo, trasformato o semilavorato.

Articolo 3

L'eventuale domanda di proroga della misura di cui alla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2016, accompagnata da una relazione comprensiva di una valutazione dell'efficacia della misura e del rischio di frode nel settore del legno.

Articolo 4

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 27).


Top