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Document 32011D0363

2011/363/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 20 giugno 2011 , che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 163 del 23.6.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/363/oj

23.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2011/363/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate dalla Commissione il 4 novembre 2009, il 2 luglio 2010, il 26 luglio 2010 e il 20 dicembre 2010 la Romania ha chiesto l’autorizzazione, per un periodo di due anni, a designare come debitore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo destinatario della cessione di alcuni cereali e semi oleosi. Ha precisato che non chiederà una proroga di tale autorizzazione.

(2)

Con lettera del 15 marzo 2011 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 22 marzo 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.

(3)

La Romania ha constatato frodi fiscali nel commercio di alcuni prodotti agricoli non trasformati, ossia cereali o semi oleosi. Alcuni operatori, infatti, non versano l’IVA all’erario dopo aver ceduto i loro prodotti, soprattutto quando li hanno acquistati senza pagare l’imposta a monte. I loro acquirenti, tuttavia, conservano il diritto di detrarre l’IVA in quanto sono in possesso di fatture valide.

(4)

Designare come debitore dell’IVA non il fornitore, ma il soggetto passivo destinatario dei beni ceduti costituirebbe una misura temporanea d’urgenza che porrebbe fine a questo tipo di frode. L’applicazione di tale misura speciale per due anni dovrebbe lasciare alla Romania il tempo necessario per introdurre nel settore agricolo misure definitive e compatibili con la direttiva 2006/112/CE in modo da prevenire e combattere questo tipo di frode.

(5)

Per evitare il trasferimento della frode allo stadio della trasformazione dei beni in prodotti alimentari o industriali o ad altri prodotti, occorre tuttavia che la Romania introduca allo stesso tempo misure adeguate in materia di dichiarazione e di controllo e ne informi la Commissione.

(6)

Per fare in modo che la presente misura speciale si applichi unicamente a prodotti agricoli grezzi e per evitare che i soggetti passivi interessati sostengano oneri amministrativi eccessivi o affrontino rischi per la loro sicurezza giuridica, è opportuno utilizzare la nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), per designare i beni oggetto della misura speciale.

(7)

Tale misura speciale è giustificata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Essa è infatti limitata nel tempo e interessa unicamente alcuni beni precisamente designati che non sono di norma destinati ai consumatori finali senza aver subito una trasformazione e hanno formato oggetto di frodi fiscali, con perdite considerevoli di entrate IVA. Tenuto conto dell’entità di tali perdite fiscali, la misura dovrebbe essere adottata il prima possibile.

(8)

Tale misura speciale non modifica l’importo complessivo del gettito IVA della Romania riscosso al momento del consumo finale e non ha un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a designare come debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei beni indicati di seguito figuranti nella nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC

Prodotto

1001 10 00

Frumento (grano) duro

1001 90 10

Spelta, destinata alla semina

ex 1001 90 91

Frumento (grano) tenero, destinato alla semina

ex 1001 90 99

Altra spelta e frumento (grano) tenero, non destinato alla semina

1002 00 00

Segala

1003 00

Orzo

1005

Granturco

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

1212 91

Barbabietole da zucchero

Articolo 2

L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è subordinata all’introduzione da parte della Romania di obblighi in materia di dichiarazione e misure di controllo adeguate ed efficaci riguardo ai soggetti passivi che cedono i beni ai quali si applica la suddetta autorizzazione.

La Romania informa la Commissione in merito all’introduzione degli obblighi e delle misure di cui al primo comma.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.

Essa si applica dal 1o giugno 2011 al 31 maggio 2013.

Articolo 4

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


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