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Document 32011D0019

2011/19/UE: Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2011 , relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali [notificata con il numero C(2011) 62] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 11 del 15.1.2011, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/19(1)/oj

15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2011

relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali

[notificata con il numero C(2011) 62]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/19/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta a scegliere, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, una delle due procedure relative all’attestazione della conformità di un prodotto. Il suddetto articolo prescrive alla Commissione di optare per la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza. È pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l’esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, applicato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi con l’osservanza dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della medesima direttiva, debba intervenire un organismo riconosciuto.

(2)

L’articolo 13, paragrafo 4, prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È quindi opportuno individuare i prodotti o il gruppo di prodotti cui si riferiscono le specificazioni tecniche.

(3)

Le due procedure di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte dettagliatamente nell’allegato III della medesima direttiva. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui applicare le due procedure ad ogni prodotto o gruppo di prodotti facendo riferimento all’allegato III, dato che in tale allegato si raccomandano determinati sistemi.

(4)

La procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi definiti alla voce «Possibilità 1» senza sorveglianza permanente, e alle voci «Possibilità 2» e «Possibilità 3» di cui all’allegato III, sezione 2, punto ii), mentre la procedura descritta all’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all’allegato III, sezione 2, punto i), e alla voce «Possibilità 1» con sorveglianza permanente, contemplata nell’allegato III, sezione 2, punto ii),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all’allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica gestito dal fabbricante, un organismo riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato II è indicata nei mandati per le norme armonizzate europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.


ALLEGATO I

Sigillanti per impieghi non strutturali in edifici e in piani di camminamento pedonali:

1)

sigillanti per pareti esterne e/o interne, partizioni;

2)

sigillanti per vetrate (eccetto per acquari, per vetrate strutturali, primo sigillante esterno per la fabbricazione di vetri isolati, vetrate orizzontali (meno di 7°) e vetro organico);

3)

sigillanti per giunti sanitari (eccetto per applicazioni industriali, a contatto con acqua potabile, subacquee (in piscine, sistemi fognari ecc.) e a contatto con generi alimentari);

4)

sigillanti per piani di camminamento pedonali (eccetto per contenimento chimico, per uso sommerso, strade ed altre zone di traffico, aeroporti ed impianti di trattamento delle acque reflue).


ALLEGATO II

Nota: per i prodotti aventi più di uno degli impieghi previsti per i gruppi di prodotti di seguito indicati, i compiti dell’organismo riconosciuto, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

SIGILLANTI PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI IN EDIFICI E IN PIANI DI CAMMINAMENTO PEDONALI (1/2)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli impieghi previsti elencati di seguito, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell’ambito delle pertinenti norme europee armonizzate:

Prodotto

Impiego previsto

Livello(i) o classe(i)

Sistema di AdC

Sigillanti per pareti esterne

Applicazioni esterne

3

Sigillanti per pareti interne, partizioni

Applicazioni interne

4

Sigillanti per vetrate

Per impieghi in opere edilizie

3

Sigillanti per piani di camminamento pedonali

3

Sigillati per giunti sanitari

3

Sistema 3: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono essere applicabili anche nel caso in cui non sia necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

GRUPPO DI PRODOTTI

SIGILLANTI PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI IN EDIFICI E IN PIANI DI CAMMINAMENTO PEDONALI (2/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell’ambito delle pertinenti norme europee armonizzate:

Prodotto

Impieghi previsti

Livello(i) o classe(i)

(reazione al fuoco)

Sistema di attestazione della conformità

Sigillanti per impieghi non strutturali in edifici e in percorsi pedonali

Per gli impieghi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E

3

(da A1 a E) (3), F

4

Sistema 1: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono essere applicabili anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.


(1)  Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un’aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico).

(2)  Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*).

(3)  Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali della classe A1, a norma della decisione 96/603/CE).


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