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Document 32004D0295

2004/295/CE: Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2004, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

GU L 97 del 1.4.2004, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/295/oj

32004D0295

2004/295/CE: Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2004, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 01/04/2004 pag. 0063 - 0064


Decisione del Consiglio

del 22 marzo 2004

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/295/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2) Con lettera protocollata il 31 ottobre 2003 presso il segretariato generale della Commissione, il governo italiano ha chiesto di essere autorizzato ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei materiali di scarto.

(3) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda presentata dall'Italia il 28 novembre 2003.

(4) La deroga in questione mira a consentire all'Italia di designare, quale debitore dell'imposta, il beneficiario di specifici tipi di cessioni nel settore dei materiali di scarto. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, il beneficiario delle cessioni di materiali di scarto può dedurre l'imposta dovuta per tali cessioni. Ciò dovrebbe ridurre al minimo i problemi che le autorità fiscali incontrano nella riscossione dell'IVA in questo settore senza influenzare in alcun modo l'importo dell'imposta dovuto.

(5) La misura richiesta deve essere considerata principalmente come una misura di prevenzione per taluni tipi di evasione fiscale nel settore del riciclaggio dei materiali di scarto, quali il mancato versamento dell'IVA fatturata da parte degli operatori che raccolgono, smistano e sottopongono ad una trasformazione di base i materiali di scarto e di cui successivamente vengono perse le tracce. La misura contribuisce inoltre a semplificare il lavoro delle autorità fiscali.

(6) La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti, poiché non è destinata ad essere applicata a tutte le operazioni tassabili nel settore in questione, ma solo a specifiche operazioni che pongono seri problemi di evasione di imposta.

(7) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, in cui la Commissione si è impegnata a razionalizzare il gran numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe risultate particolarmente efficaci.

(8) Dai recenti contatti tra la Commissione, talune amministrazioni nazionali e i rappresentanti del settore risulta che, per garantire un'imposizione più equa a tutti gli operatori interessati della Comunità, potrebbe essere necessario instaurare un regime particolare adattato alle specificità del settore. La Commissione intende preparare una proposta di regime speciale da applicare al settore del riciclaggio dei materiali di scarto.

(9) La deroga dovrebbe scadere quindi alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore del riciclaggio dei materiali di scarto, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005.

(10) La misura non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'IVA dovuta nella fase di consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione di cui all'articolo 28, lettera g), dello stesso, la Repubblica italiana è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA i beneficiari delle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Il beneficiario della cessione di beni o della prestazione di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi:

- cessioni, comprese le operazioni correlate, di materiali di scarto e di rottami ferrosi nonché di vetro, carta e cartone, stracci, scarti di ossa e pelle, gomma e plastica, incluse le cessioni di materiali sottoposti a talune trasformazioni come ad esempio la ripulitura, la lucidatura, la selezione, il taglio o la fusione in lingotti;

- cessioni, comprese le operazioni correlate, di prodotti semilavorati ferrosi e non ferrosi, come ad esempio la ghisa d'altoforno, il rame raffinato e le leghe di rame, il nichel greggio e l'alluminio greggio.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia fino alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di scarto riciclati, che modifica la direttiva 77/388/CEE, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

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