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Document 32001D0741

2001/741/CE: Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

GU L 278 del 23.10.2001, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/741/oj

32001D0741

2001/741/CE: Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 23/10/2001 pag. 0028 - 0029


Decisione del Consiglio

del 16 ottobre 2001

che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2001/741/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista in particolare la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1) in prosieguo: "sesta direttiva IVA", in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 30 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa.

(2) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 16 ottobre 2000, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo riguardante la costruzione e la manutenzione di alcuni ponti di confine tra gli Stati contraenti in questione.

(3) L'accordo contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva IVA per quanto concerne, da un lato, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alla costruzione e alla manutenzione dei ponti di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tali ponti.

(4) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 7 febbraio 2001.

(5) In assenza di misure di deroga i lavori di costruzione e manutenzione eseguiti su territorio tedesco sarebbero soggetti all'imposta sul valore aggiunto in Germania, mentre quelli eseguiti su territorio polacco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva in materia di IVA. Inoltre, ciascuna importazione dalla Repubblica di Polonia in Germania di beni utilizzati per la costruzione e la manutenzione del ponte di confine sarebbe soggetta all'imposta sul valore aggiunto in Germania.

(6) Le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a semplificare le disposizioni di carattere fiscale per le imprese incaricate dei lavori in questione.

(7) Le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente deroghe alla sesta direttiva IVA. L'accordo riguarda inizialmente la costruzione e successivamente la manutenzione di cinque ponti di confine sulla Neiße e di un ponte di confine sul Torfkanal, nonché la corrente manutenzione di due ponti di confine esistenti, sulla Neiße, tutti situati in parte sul territorio della Germania e in parte sul territorio della Polonia. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell'allegato della presente decisione. Le parti contraenti hanno facoltà di ampliare il campo d'applicazione dell'accordo estendendolo ad ulteriori ponti, mediante scambio di note diplomatiche, a condizione che gli effetti dell'accordo siano trascurabili sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

Le deroghe previste dall'accordo sono definite agli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva IVA, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Germania e i ponti per i quali la Germania garantisce solo la manutenzione, nella misura in cui essi si trovano sul territorio polacco, nonché le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Polonia, come territorio della Germania per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva IVA, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Polonia nonché i ponti per i quali la Polonia garantisce solo la manutenzione, nella misura in cui essi si trovano sul territorio tedesco, nonché le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Germania, come territorio della Polonia per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, punto 2 della sesta direttiva IVA, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Polonia non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione dei ponti. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate a tali fini da un'amministrazione pubblica.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Reynders

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

ALLEGATO

I ponti di cui all'articolo 1 della presente decisione sono quelli sottoelencati:

1) La Repubblica federale di Germania sarà responsabile della costruzione dei seguenti ponti di confine:

a) ponte sulla Neiße tra Hagenwerder e Radomierzyce al punto 167 + 230;

b) ponte sulla Neiße tra Görlitz e Zgorzelec al punto 151 + 670;

c) ponte sul Torfkanal tra Garz e Swinoujscie.

2) La Repubblica di Polonia sarà responsabile della costruzione dei seguenti ponti di confine:

a) ponte sulla Neiße tra Forst e Zasieki al punto 47 + 500;

b) ponte sulla Neiße tra Krauschwitz e Leknica al punto 81 + 970;

c) ponte sulla Neiße tra Deschka e Piensk al punto 134 + 930.

3) La Repubblica federale di Germania sarà responsabile della manutenzione del seguente ponte di confine:

a) ponte sulla Neiße tra Podrosche e Przewoz al punto 100 + 850.

4) La Repubblica di Polonia sarà responsabile della manutenzione del seguente ponte di confine:

a) ponte sulla Neiße tra Ostritz e Krzewina Zgorzelecka al punto 176 + 090.

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