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Document 32000D0091

2000/91/CE: Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

GU L 28 del 3.2.2000, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/91(1)/oj

32000D0091

2000/91/CE: Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 03/02/2000 pag. 0038 - 0039


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2000/91/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

(2) i governi del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE;

(3) gli altri Stati membri sono stati informati il 3 settembre 1999 delle domande del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia;

(4) tali domande riguardano il regime IVA applicabile alla gestione di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia, e in particolare il recupero dell'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento; in virtù delle norme di territorialità l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte nel Regno di Danimarca e in parte nel Regno di Svezia;

(5) in deroga ai principi dell'articolo 17, modificato dall'articolo 28 septies, secondo i quali un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata pagata l'IVA, le autorità svedesi e danesi prevedono l'introduzione di una misura particolare volta a far sì che il soggetto passivo possa rivolgersi ad una sola amministrazione per il recupero di detta imposta;

(6) tenuto conto della sua portata ridotta e del suo obiettivo di semplificazione, la misura prevista risponde alle condizioni dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

(7) la Commissione ha presentato, il 17 giugno 1998, una proposta di direttiva(2) del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto alla deduzione dell'IVA, la cui adozione renderebbe superflua la suddetta misura particolare nella maggioranza dei casi, cioè per tutti i soggetti passivi stabiliti nella Comunità;

(8) è pertanto opportuno accordare l'autorizzazione fino all'entrata in vigore della direttiva succitata, ma prevedere che essa scada al 31 dicembre 2002 qualora la direttiva non sia entrata in vigore a tale data, consentendo in tal modo di valutare l'opportunità della deroga tenendo conto delle discussioni avvenute in seno al Consiglio sulla proposta di direttiva;

(9) la deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies della stessa direttiva, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono autorizzati ad applicare il regime seguente per il recupero dell'IVA sui pedaggi corrisposti per il diritto di utilizzo del collegamento fisso (Öresund link) tra i due paesi:

- un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca può esercitare il suo diritto alla deduzione dell'IVA dovuta per l'utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio svedese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Danimarca;

- un soggetto passivo stabilito nel Regno di Svezia può esercitare il suo diritto alla deduzione dell'IVA dovuta per l'utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio danese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Svezia;

- un soggetto passivo non stabilito in uno dei suddetti Stati membri deve rivolgersi alle autorità svedesi per ottenere, secondo la procedura prevista dalla direttiva 79/1072/CEE o dalla direttiva 86/560/CEE, il rimborso dell'IVA sui pedaggi, compresa l'IVA dovuta per l'utilizzazione della parte del collegamento che si trova sul territorio danese.

Articolo 2

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie determinanti le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 6, primo trattino della direttiva 77/388/CEE, e in tutti i casi entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

Articolo 3

Il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/59/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63).

(2) GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.

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