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Document 31998D0020

98/20/CE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

GU L 8 del 14.1.1998, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/20(1)/oj

31998D0020

98/20/CE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1998 pag. 0016 - 0017


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (98/20/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la precedente decisione 92/545/CEE (2),

vista la relazione della Commissione sull'applicazione della decisione 92/545/CEE,

vista la conseguente proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o a prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 15 novembre 1996, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della misura di deroga concessa in precedenza, per una durata limitata, con la decisione 92/545/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 21 aprile 1997 della domanda del Regno dei Paesi Bassi;

considerando che la deroga consiste nel riscuotere dall'impresa di confezione l'IVA di cui di regola sarebbe debitore il subappaltatore a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE;

considerando che la relazione della Commissione sull'applicazione di detta deroga ha mostrato che la misura particolare soddisfa le condizioni per l'applicazione dell'articolo 27 di detta direttiva;

considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno;

considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, l'autorizzazione è accordata fino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare a quella data la coerenza della misura di deroga rispetto all'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA;

considerando che detta deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1999, a trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

(2) GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 33.

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