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Document 31998D0020
98/20/EC: Council Decision of 19 December 1997 authorising the Kingdom of the Netherlands to extend the application of a measure derogating from Article 21 of the Sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
98/20/CE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
98/20/CE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
GU L 8 del 14.1.1998, p. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004
98/20/CE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1998 pag. 0016 - 0017
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (98/20/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, vista la precedente decisione 92/545/CEE (2), vista la relazione della Commissione sull'applicazione della decisione 92/545/CEE, vista la conseguente proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o a prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali; considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 15 novembre 1996, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della misura di deroga concessa in precedenza, per una durata limitata, con la decisione 92/545/CEE; considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 21 aprile 1997 della domanda del Regno dei Paesi Bassi; considerando che la deroga consiste nel riscuotere dall'impresa di confezione l'IVA di cui di regola sarebbe debitore il subappaltatore a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE; considerando che la relazione della Commissione sull'applicazione di detta deroga ha mostrato che la misura particolare soddisfa le condizioni per l'applicazione dell'articolo 27 di detta direttiva; considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno; considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, l'autorizzazione è accordata fino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare a quella data la coerenza della misura di deroga rispetto all'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA; considerando che detta deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1999, a trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale). Articolo 2 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN (1) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89). (2) GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 33.