EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0056

Direttiva 96/56/CE del Parlamento Europeo E del Consiglio del 3 settembre 1996 che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

GU L 236 del 18.9.1996, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrog. impl. da 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/56/oj

31996L0056

Direttiva 96/56/CE del Parlamento Europeo E del Consiglio del 3 settembre 1996 che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 18/09/1996 pag. 0035 - 0035


DIRETTIVA 96/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 settembre 1996 che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato (3),

considerando che in alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (4), figura la sigla «CEE»;

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con i termini «Comunità europea»; che occorre pertanto sostituire nelle suddette disposizioni la sigla «CEE» con la sigla «CE»;

considerando tuttavia che, da un lato, gli operatori economici ordinano in genere etichette in grandi quantità e, dall'altro, che talune sostanze pericolose munite di un'etichetta sulla quale figura la sigla «CEE» possono essere immagazzinate sui siti di produzione per periodi relativamente lunghi, prima della loro immissione sul mercato e che il cambiamento della sigla potrebbe comportare costi maggiori per questi operatori, che conviene pertanto stabilire un termine ragionevole durante il quale potranno ancora essere immesse sul mercato sostanze pericolose la cui etichetta reca un «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE»;

considerando che occorre di conseguenza modificare la direttiva 67/548/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 21, paragrafo 2, i termini «numero CEE» sono sostituiti dai termini «numero CE»;

b) all'articolo 23, paragrafo 2, lettera f) i termini «numero CEE» e «etichettatura CEE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «numero CE» e «etichettatura CE».

Tuttavia, gli Stati membri permettono fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichetta reca il «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 73 del 13. 3. 1996, pag. 20.

(2) Parere espresso il 28 febbraio 1996 (GU n. C 153 del 28. 5. 1996, pag. 1).

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 26), posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1996 (GU n. C 134 del 6. 5. 1996, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 60).

(4) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CE (GU n. L 381 del 31. 12. 1994, pag. 1) e dall'atto di adesione del 1994.

Top