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Document 31994L0076

Direttiva 94/76/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 77/388/CEE con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1o gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto

GU L 365 del 31.12.1994, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/76/oj

31994L0076

Direttiva 94/76/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 77/388/CEE con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1o gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994 pag. 0053 - 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 3 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 3 pag. 0010


DIRETTIVA 94/76/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 77/388/CEE con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1o gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione del 1994, in particolare gli articoli 2 e 3 e l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 169,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'allegato XV, capitolo IX dell'atto di adesione, il regime comune di imposta sul valore aggiunto si applica ai nuovi Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione;

considerando che per via della soppressione, a tale data, della tassazione all'importazione e dello sgravio all'esportazione per gli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e i nuovi Stati, nonché tra i nuovi Stati membri medesimi, si impongono misure transitorie destinate a garantire la neutralità del sistema comune di imposta sul valore aggiunto e ad evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione;

considerando che tali misure debbono, a tale proposito, rispondere a preoccupazioni analoghe a quelle che hanno ispirato le disposizioni adottate all'atto della realizzazione del mercato interno, il 1o gennaio 1993, e in particolare le disposizioni dell'articolo 28 quindecies della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposte sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);

considerando che in materia doganale un bene sarà considerato in libera pratica nella Comunità ampliata quando si dimostrerà che esso si trovava in libera pratica nella Comunità attuale o in uno dei nuovi Stati membri al momento dell'adesione; che è opportuno trarne le conseguenze particolarmente per quanto concerne l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che è opportuno in particolare disciplinare le situazioni in cui, prima dell'adesione, dei beni sono stati assoggettati ad uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d), ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad un regime analogo nei nuovi Stati membri;

considerando che è opportuno altresì prevedere disposizioni specifiche per i casi in cui una particolare procedura (esportazione o transito), avviata prima della data di entrata in vigore del trattato d'adesione nel quadro degli scambi tra la Comunità attuale e i nuovi Stati membri e fra questi ultimi ai fini di una cessione effettuata prima di tale data da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, si concluda solo dopo tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 77/388/CEE sono inseriti il:

«CAPO XVI quater Misure transitorie applicabili nel quadro dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea Articolo 28 septdecies 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per:

- "Comunità": il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 3 prima dell'adesione,

- "nuovi Stati membri": il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea con il trattato firmato il 24 giugno 1994, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 3 della presente direttiva,

- "Comunità ampliata": il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 3, dopo l'adesione.

2. Quando un bene:

- è stato introdotto prima della data di adesione all'interno della Comunità o all'interno di uno dei nuovi Stati membri e - dopo la sua entrata nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri è stato assoggettato o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d) o ad un regime analogo ad uno di detti regimi in uno dei nuovi Stati membri e - non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione,

le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione.

3. Quando un bene:

- è stato assoggettato prima della data di adesione al regime di transito comune o ad un altro regime di transito doganale e - non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione,

le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione.

Ai fini dell'applicazione del primo trattino, si intendono per «regime di transito comune» le misure per il trasporto di merci in transito fra la Comunità e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), nonché fra i paesi EFTA stessi, quali previste dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito, del 20 maggio 1987 (1).

4. Sono assimilate all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità:

a) qualsiasi uscita, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea nel quale il bene sia stato immesso prima della data di adesione alle condizioni di cui al paragrafo 2;

b) qualsiasi uscita, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d), o da un regime analogo ad uno di detti regimi, nel quale il bene sia stato immesso prima della data di adesione alle condizioni di cui al paragrafo 2;

c) la conclusione di uno dei regimi di cui al paragrafo 3, avviato prima della data di adesione all'interno di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso all'interno di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

d) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di uno dei regimi di cui al paragrafo 3 avviato alle condizioni di cui alla lettera c).

5. È altresì assimilata all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, la destinazione dopo la data di adesione, all'interno di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormemnte alla data di adesione, all'interno della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:

- la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell'articolo 15, punti 1 e 2, o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri,

- i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né all'interno della Comunità prima della data di adesione.

6. Nei casi di cui al paragrafo 4, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime al quale era stato assoggettato prima della data di adesione.

7. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, l'importazione di un bene, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando:

a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità ampliata o b) il bene importato ai sensi del paragrafo 4, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato o c) il bene importato ai sensi del paragrafo 4, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità e/o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1o gennaio 1987 o quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.

(1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.».

Articolo 2

1. Con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data di entrata in vigore della stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore alla stessa data che il trattato di adesione del 1994.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 16).

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