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Document 31990D0497
90/497/EEC: Council Decision of 24 September 1990 authorizing the United Kingdom to apply an optional measure derogating from Article 17 of the Sixth Directive (77/388/EEC) on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1990 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (90/497/CEE)
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1990 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (90/497/CEE)
GU L 276 del 6.10.1990, p. 45–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1990 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (90/497/CEE)
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0045 - 0045
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1990 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (90/497/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in appresso denominata « sesta direttiva », in particolare l'articolo 27, vista la proposta della Commissione, considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla sesta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali; considerando che il Regno Unito è stato autorizzato con la decisione 87/400/CEE (2), conformemente alla procedura prevista all'articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4 della sesta direttiva, ad applicare fino al 30 settembre 1990 una misura in deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della sesta direttiva; considerando che il Regno Unito, con lettera del 21 maggio 1990, registrata alla Commissione il 28 maggio 1990, ha chiesto l'autorizzazione di prorogare la citata misura di deroga fino al 31 dicembre 1992; considerando che tale misura di deroga si inserisce in un sistema facoltativo di imposizione a favore delle piccole e medie imprese la cui cifra d'affari annuale è inferiore a £ 300 000, sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma della sesta direttiva, il quale consente di versare l'imposta soltanto al momento dell'incasso del prezzo; considerando che il Regno Unito desidera elevare il massimale della cifra d'affari da £ 250 000 a £ 300 000 per tener conto dell'inflazione; considerando che tale domanda può essere accolta tenuto conto sia del numero ridotto di imprese che hanno optato per il regime semplificato sia della durata limitata della presente proroga; considerando che la misura derogatoria in questione non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Regno Unito è autorizzato fino al 31 dicembre 1992 ad accordare in via facoltativa alle imprese la cui cifra d'affari annua è inferiore a £ 300 000 il rinvio del diritto a detrazione dell'imposta fino al momento in cui l'imposta stessa è stata versata al fornitore. Articolo 2 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 40.