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Document 31981Y0507(01)

Risoluzione del Consiglio, del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1ºgennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia

GU C 105 del 7.5.1981, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document In force

31981Y0507(01)

Risoluzione del Consiglio, del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1ºgennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia

Gazzetta ufficiale n. C 105 del 07/05/1981 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0163


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1976 concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia

Il Consiglio, nel riferirsi alla sua dichiarazione del 27 luglio 1976, relativa all'istituzione nella Comunità di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia, considera che le attuali circostanze e in particolare le misure unilaterali prese o che stanno per essere prese da taluni paesi terzi, rendono necessaria un'azione immediata della Comunità per la protezione dei suoi interessi legittimi nelle zone marittime più minacciate dalle conseguenze delle misure di estensione delle zone di pesca e considera che le misure da adottare a tal scopo devono ispirarsi agli orientamenti che si delineano nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Esso conviene che gli Stati membri estenderanno, con azione concertata, i limiti delle loro zone di pesca a 200 miglia, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, al largo delle loro coste che bordeggiano il Mare del Nord e l'Atlantico settentrionale, salva restando un'azione della stessa natura per le altre zone di pesca che rientrano nella loro giurisdizione, in particolare per il Mediterraneo.

Conviene altresì che a decorrere dalla stessa data lo sfruttamento delle risorse della pesca che si trovano in queste zone da parte delle navi da pesca dei paesi terzi sarà disciplinato mediante accordi tra la Comunità e i paesi terzi interessati.

Conviene al tempo stesso della necessità di assicurare, mediante accordi comunitari appropriati, l'acquisizione di diritti per i pescatori della Comunità, nelle acque dei paesi terzi nonché il mantenimento dei diritti esistenti.

A tal fine, a prescindere dall'azione comune da condurre nelle sedi internazionali appropriate, esso incarica la Commissione di avviare sin d'ora negoziati con i paesi terzi interessati conformemente alle direttive del Consiglio. Tali negoziati saranno condotti in vista della conclusione in un primo tempo di accordi quadro sulle condizioni generali da applicare in avvenire per l'accesso alle risorse, sia quelle che si trovano nelle zone di pesca di tali paesi terzi sia quelle che si trovano nelle zone di pesca degli Stati membri della Comunità.

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