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Document 12016E221

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO VI - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
Articolo 221

GU C 202 del 7.6.2016, p. 147–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_221/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/147


Articolo 221

1.   Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.

2.   Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.


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