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Document 12016E102

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO VII - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 1 - REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE 1 - REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 102 (ex articolo 82 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 89–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_102/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/89


Articolo 102

(ex articolo 82 del TCE)

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a)

nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b)

nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c)

nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d)

nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.


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