EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12016A061
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 6 - Supplies#Section 2 - Ores, source materials and special fissile materials coming from inside the Community#Article 61
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Sezione 2 - Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità
Articolo 61
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Sezione 2 - Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità
Articolo 61
GU C 203 del 7.6.2016, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_61/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/27 |
Articolo 61
L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.