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Document 12016A047

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 5 - Imprese comuni
Articolo 47

GU C 203 del 7.6.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_47/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/22


Articolo 47

Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari.

Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'articolo 46.

In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.

Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità per quanto riguarda:

a)

la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'impresa comune,

b)

la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune.


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