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Document 12002E005
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part One: Principles#Article 5#Article 3b - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte prima: Principi
Articolo 5
Articolo 3 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte prima: Principi
Articolo 5
Articolo 3 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
GU C 325 del 24.12.2002, p. 41–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte prima: Principi - Articolo 5 - Articolo 3 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0041 - 0042
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0182 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0009 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte prima: Principi Articolo 5 Articolo 3 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 5 La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.