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Document 02008L0098-20180705

Consolidated text: Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05

02008L0098 — IT — 05.07.2018 — 003.009


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

  L 365

89

19.12.2014

►M2

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

  L 184

13

11.7.2015

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017

  L 150

1

14.6.2017

►M4

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

  L 150

109

14.6.2018


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag.  9 (2015/1127)

►C2

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (1357/2014)

►C3

Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag.  171 (2008/98/CE)




▼B

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

▼M4

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.

▼B

Articolo 2

Esclusioni dall’ambito di applicazione

1.  

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a) 

effluenti gassosi emessi in atmosfera;

b) 

terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) 

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) 

rifiuti radioattivi;

e) 

materiali esplosivi in disuso;

f) 

materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2.  

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:

a) 

acque di scarico;

b) 

sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) 

carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) 

rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ( 1 );

▼M4

e) 

sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.

▼B

3.  
Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.
4.  
Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) 

«rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;

2) 

«rifiuto pericoloso» rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III;

▼M4

2 bis

«rifiuto non pericoloso», rifiuto non contemplato dal punto 2;

2 ter

«rifiuti urbani»:

a) 

rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) 

rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

2 quater

«rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

▼B

3) 

«oli usati» qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

▼M4

4) 

«rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;

▼M4

4 bis

«rifiuti alimentari», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) che sono diventati rifiuti;

▼B

5) 

«produttore di rifiuti» la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

6) 

«detentore di rifiuti» il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

7) 

«commerciante» qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

8) 

«intermediario» qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

▼M4

9) 

«gestione dei rifiuti», la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

▼B

10) 

«raccolta» il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

11) 

«raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

12) 

«prevenzione» misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

a) 

la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;

b) 

gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; oppure

▼M4

c) 

il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

▼B

13) 

«riutilizzo» qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

14) 

«trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

15) 

«recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

▼M4

15 bis

«recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

▼C3

16) 

«preparazione per il riutilizzo» le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

▼B

17) 

«riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

▼M4

17 bis

«riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

▼B

18) 

«rigenerazione di oli usati» qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

19) 

«smaltimento» qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;

20) 

«migliori tecniche disponibili» le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE;

▼M4

21) 

«regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

▼B

Articolo 4

Gerarchia dei rifiuti

1.  

La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a) 

prevenzione;

b) 

preparazione per il riutilizzo;

c) 

riciclaggio;

d) 

recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

e) 

smaltimento.

2.  
Nell’applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri garantiscono che l’elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

▼M4

3.  
Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati.

▼B

Articolo 5

Sottoprodotti

▼M4

1.  

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

▼B

a) 

è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) 

la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) 

la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d) 

l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

▼M4

2.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione prende come punto di partenza i più rigorosi criteri di protezione ambientale adottati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dà priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale nello sviluppo dei criteri dettagliati.

▼M4

3.  
Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell’Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri dettagliati in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), ove quest’ultima lo imponga.

▼B

Articolo 6

Cessazione della qualifica di rifiuto

▼M4

1.  

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

▼B

b) 

esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) 

la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d) 

l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

▼M4 —————

▼M4

2.  
La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti.

Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:

a) 

materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b) 

processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) 

criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) 

requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e

e) 

un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale.

3.  
Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e).

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest’ultima lo imponga.

4.  
Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.

▼M4

5.  

La persona fisica o giuridica che:

a) 

utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o

b) 

immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto,

provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

▼B

Articolo 7

Elenco dei rifiuti

►M4  1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo e rivedendo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo un elenco di rifiuti. ◄ L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1.

▼M4

2.  
Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.

▼B

3.  
Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell’elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.
4.  
La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.

▼M4 —————

▼B

6.  
Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base all’elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.
7.  
La Commissione provvede affinché l’elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).



CAPO II

REQUISITI GENERALI

Articolo 8

Responsabilità estesa del produttore

1.  
Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Tali misure possono includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

▼M4

Laddove tali misure includano l’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, si applicano i requisiti minimi generali di cui all’articolo 8 bis.

Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti che si impegnano in termini finanziari o che si assumono, di loro iniziativa, responsabilità finanziarie e organizzative per la gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto è un rifiuto, applichino alcuni dei requisiti generali minimi di cui all’articolo 8 bis o la loro totalità.

▼M4

2.  
Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.

Tali misure possono incoraggiare, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.

▼B

3.  
Nell’applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.
4.  
La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

▼M4

5.  
La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore sull’attuazione pratica dei requisiti minimi generali di cui all’articolo 8 bis. Lo scambio di informazioni verte anche sulle migliori pratiche volte a garantire una governance adeguata, sulla cooperazione transfrontaliera in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore e sul corretto funzionamento del mercato interno, sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, sulla modulazione dei contributi finanziari, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione della dispersione di rifiuti. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e può fornire linee guida su tali aspetti e altri aspetti pertinenti.

La Commissione pubblica linee guida, in consultazione con gli Stati membri, in materia di cooperazione transfrontaliera per quanto concerne i regimi di responsabilità estesa del produttore e in materia di modulazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b).

Laddove necessario, per evitare distorsioni del mercato interno, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i criteri in vista dell’applicazione uniforme dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), ma escludendo qualsiasi precisa determinazione del livello dei contributi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 8 bis

Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

1.  

Laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell’Unione, gli Stati membri:

a) 

definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale;

b) 

definiscono, in linea con la gerarchia dei rifiuti, obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), e definiscono altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;

c) 

garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b);

d) 

assicurano un trattamento equo dei produttori di prodotti indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di prodotti.

2.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante norme o incentivi economici.
3.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest’ultimo:

a) 

abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;

b) 

forniscano un’adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti nelle zone di cui alla lettera a);

c) 

dispongano dei mezzi finanziari o dei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

d) 

istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza supportato, ove pertinente, da regolari verifiche indipendenti, per valutare:

i) 

la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);

ii) 

la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

e) 

rendano pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:

i) 

proprietà e membri;

ii) 

contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; e

iii) 

procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

4.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

a) 

coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:

— 
costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
— 
costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;
— 
costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c).

Il presente punto non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE o 2012/19/UE;

b) 

nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, siano modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; e

c) 

non superano i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.

Ove giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono discostarsi dalla ripartizione della responsabilità finanziaria di cui alla lettera a), a condizione che:

i) 

nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti a norma degli atti legislativi dell’Unione, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;

ii) 

nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti entro o dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;

iii) 

nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’50 % dei costi necessari;

e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

5.  
Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell’attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili.

Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano, per conto dei produttori dei prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un’autorità pubblica di sorvegliare l’attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.

Ogni Stato membro consente ai produttori di prodotti istituiti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo territorio di designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi di un produttore relativi a regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.

Ai fini del controllo e della verifica della conformità con gli obblighi del produttore di prodotti in relazione ai regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono stabilire i requisiti, quali i requisiti di registrazione, informazione e comunicazione, che devono essere soddisfatti da una persona fisica o giuridica da designare quale rappresentante autorizzato sul proprio territorio.

6.  
Gli Stati membri assicurano un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, gli attori della società civile, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.
7.  
Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 siano conformi al presente articolo entro il 5 gennaio 2023.
8.  
La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

▼M4

Articolo 9

Prevenzione dei rifiuti

1.  

Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:

a) 

promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;

b) 

incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;

c) 

riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

d) 

incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;

e) 

incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;

f) 

riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

g) 

riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;

h) 

incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

i) 

promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) fornisca le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;

j) 

riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;

k) 

identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;

l) 

mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino di ogni tipo; e

m) 

sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.

2.  
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l’accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l’accesso a tale banca dati.
3.  
Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in special modo per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti.
4.  
Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle loro misure sul riutilizzo misurando il riutilizzo sulla base della metodologia comune stabilita dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 a decorrere dal primo anno civile completo successivo all’adozione di tale atto di esecuzione.
5.  
Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita dall’atto delegato di cui al paragrafo 8, a decorrere dal primo anno civile completo successivo all’adozione di tale atto delegato.
6.  
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione esamina i dati sui rifiuti alimentari forniti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di istituire un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da soddisfare entro il 2030 sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri in conformità della metodologia comune stabilita ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
7.  
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e, entro il 31 marzo 2019, adotta un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per effettuare comunicazioni sul riutilizzo di prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
8.  
Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta, sulla base dell’esito dei lavori della piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, un atto delegato conformemente all’articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari.
9.  
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione esamina i dati sul riutilizzo forniti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 37, paragrafo 3, al fine di valutare la fattibilità di misure volte a incoraggiare il riutilizzo dei prodotti, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi. La Commissione esamina inoltre la possibilità di definire altre misure di prevenzione dei rifiuti, compresi gli obiettivi di riduzione dei rifiuti. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 10

Recupero

1.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13.
2.  
Ove necessario, per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
3.  

Gli Stati membri possono consentire deroghe al paragrafo 2, a condizione che almeno una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:

a) 

la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero in conformità dell’articolo 4 e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata;

b) 

la raccolta differenziata non produca il miglior risultato in termini ambientali ove si tenga conto dell’impatto ambientale generale della gestione dei relativi flussi di rifiuti;

c) 

la raccolta differenziata non sia fattibile da un punto di vista tecnico tenuto conto delle migliori pratiche in materia di raccolta dei rifiuti;

d) 

la raccolta differenziata comporterebbe costi economici sproporzionati tenuto conto dei costi degli impatti negativi della raccolta e del trattamento di rifiuti indifferenziati sull’ambiente e sulla salute, del potenziale di miglioramento dell’efficienza della raccolta e del trattamento dei rifiuti, delle entrate derivanti dalla vendita di materie prime secondarie, nonché dell’applicazione del principio «chi inquina paga» e della responsabilità estesa del produttore.

Gli Stati membri riesaminano periodicamente le deroghe di cui al presente paragrafo tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti.

4.  
Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4.
5.  
Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 del presente articolo e per facilitare o migliorare il recupero, gli Stati membri adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento conformemente agli articoli 4 e 13.
6.  
Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente articolo per quanto riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti organici, compresa la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata ed eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 3.

▼B

Articolo 11

▼M4

Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio

1.  
Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione, facilitando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta che possono essere preparati per il riutilizzo, ma non sono destinati alla preparazione per il riutilizzo da parte degli stessi sistemi o infrastrutture, e promuovendo l’uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti.

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1o gennaio 2025, per i tessili.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno„ frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

2.  

Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un’economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

▼B

a) 

entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;

b) 

entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;

▼M4

c) 

entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;

d) 

entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

e) 

entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

▼M4

3.  

Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e) fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:

a) 

abbia preparato per il riutilizzo e riciclato meno del 20 % o collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani prodotti nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e

b) 

al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei termini di cui di cui al paragrafo 2, lettera c), d) o e), comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il rispettivo termine e presenti un piano di attuazione in conformità dell’allegato IV ter.

4.  
Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV ter. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.
5.  

Se è rinviato il conseguimento degli obiettivi in conformità del paragrafo 3, lo Stato membro interessato adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli:

a) 

almeno al 50 % entro il 2025, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c);

b) 

almeno al 55 % entro il 2030, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d);

c) 

almeno al 60 % entro il 2035, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e).

▼M4

6.  
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione vaglia l’introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico, i rifiuti tessili, i rifiuti commerciali, i rifiuti industriali non pericolosi e altri flussi di rifiuti, nonché di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e obiettivi di riciclaggio dei rifiuti organici urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
7.  
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e). A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

La Commissione valuta la tecnologia di co-trattamento che consenta l’integrazione di minerali nel processo di co-incenerimento dei rifiuti urbani. Qualora possa essere reperita una metodologia affidabile, nell’ambito di tale riesame, la Commissione prende in considerazione la possibilità di conteggiare tali minerali ai fini degli obiettivi di riciclaggio.

Articolo 11 bis

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi

1.  

Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti,

a) 

gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;

b) 

il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

c) 

il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

2.  
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.

In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita a condizione che:

a) 

tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

b) 

il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

3.  
Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Al fine di garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tasso di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti. I tassi di scarto medio sono utilizzati solo nei casi in cui non possano essere altrimenti ottenuti dati affidabili e sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 10 del presente articolo.
4.  
Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano dell’ambiente.

A partire dal 1o gennaio 2027, gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se, conformemente all’articolo 22, sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte.

5.  
Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere sottoposti a ritrattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati a successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
6.  
Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti nell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 9 del presente articolo.
7.  
I rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento in quello stesso Stato membro possono essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
8.  
I rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente diritto ambientale dell’Unione.
9.  

Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, in particolare per quanto riguarda:

a) 

una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in conformità del paragrafo 6, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati, e

b) 

i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

10.  
Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione del peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi dopo un’operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati, sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti.

Articolo 11 ter

Segnalazione preventiva

1.  
La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.
2.  

Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a) 

una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b) 

un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;

c) 

esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l’Unione che potrebbero fornire un orientamento per avanzare verso il conseguimento degli obiettivi.

▼M4

Articolo 12

Smaltimento

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all’articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.
2.  
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione delle operazioni di smaltimento di cui all’allegato I, in particolare alla luce dell’articolo 13, e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di disciplinare le operazioni di smaltimento, anche mediante eventuali restrizioni, e prendere in considerazione un obiettivo di riduzione dello smaltimento, onde garantire una gestione dal punto di vista ambientale corretta dei rifiuti.

▼B

Articolo 13

Protezione della salute umana e dell’ambiente

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

a) 

senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;

b) 

senza causare inconvenienti da rumori od odori e

c) 

senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

▼M4

Articolo 14

Costi

1.  
Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
2.  
Fatti salvi gli articoli 8 e 8 bis, gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

▼B



CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 15

Responsabilità della gestione dei rifiuti

1.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.
2.  
Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

3.  
Gli Stati membri possono decidere, a norma dell’articolo 8, che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.
4.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all’interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13.

Articolo 16

Principi di autosufficienza e prossimità

1.  
Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

2.  
La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
3.  
La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
4.  
I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l’intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.

Articolo 17

Controllo dei rifiuti pericolosi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.

Articolo 18

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

1.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2.  

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:

a) 

l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23;

b) 

le disposizioni dell’articolo 13 siano ottemperate e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; e

c) 

l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

▼M4

3.  
Qualora i rifiuti pericolosi siano stati illegalmente miscelati in violazione del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 36, si proceda alla separazione ove tecnicamente fattibile e necessario per soddisfare l’articolo 13.

Se non è richiesta la separazione in conformità del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano trattati in un impianto che abbia ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23 per trattare una siffatta miscela.

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Articolo 19

Etichettatura dei rifiuti pericolosi

1.  
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.
2.  
In caso di trasferimento all’interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta i dati appropriati specificati all’allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.

▼M4

Articolo 20

Rifiuti domestici pericolosi

1.  
Entro il 1o gennaio 2025 gli Stati membri dispongono la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi onde garantire che essi siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13 e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani.
2.  
Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti domestici indifferenziati.
3.  
Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti domestici pericolosi fino a quando non sono accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da parte di uno stabilimento o un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione o è stato registrato conformemente agli articoli 23 o 26.
4.  
Entro il 5 gennaio 2020, la Commissione elabora linee guida per assistere e agevolare gli Stati membri nella raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi.

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Articolo 21

Oli usati

1.  

Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

▼M4

a) 

gli oli usati siano raccolti in modo differenziato, a meno che la raccolta differenziata non sia tecnicamente fattibile, tenuto conto delle buone pratiche;

b) 

gli oli usati siano trattati, privilegiando la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione, in conformità degli articoli 4 e 13;

c) 

gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione.

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2.  
Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.
3.  
Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

▼M4

4.  
Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione esamina i dati sugli oli usati forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 37, paragrafo 4, al fine di valutare se sia fattibile stabilire misure per il trattamento degli oli usati, compresi obiettivi quantitativi in materia di rigenerazione degli oli usati e qualsiasi altra misura per promuovere la rigenerazione degli oli usati. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

▼M4

Articolo 22

Rifiuti organici

1.  
Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.

Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.

2.  

Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:

a) 

incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell’ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;

b) 

incoraggiare il compostaggio domestico; e

c) 

promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.

3.  
Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.

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CAPO IV

AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI

Articolo 23

Rilascio delle autorizzazioni

1.  
Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.

Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:

a) 

i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) 

per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;

c) 

le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;

d) 

il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

e) 

le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;

f) 

le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

2.  
Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.
3.  
L’autorità competente nega l’autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente, in particolare quando non sia conforme all’articolo 13.
4.  
Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.
5.  
A condizione che le prescrizioni del presente articolo siano rispettate, l’autorizzazione rilasciata in virtù di un’altra normativa nazionale o comunitaria può essere combinata con l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore o dall’autorità competente.

Articolo 24

Deroghe all’obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:

a) 

smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o

b) 

recupero dei rifiuti.

Articolo 25

Condizioni delle deroghe

1.  
Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell’articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.

Tali regole sono finalizzate a garantire un trattamento dei rifiuti conforme all’articolo 13. Nel caso delle operazioni di smaltimento di cui all’articolo 24, lettera a), tali regole dovrebbero tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili.

2.  
Oltre alle regole generali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.
3.  
Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 26

Registrazione

Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all’obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro:

a) 

degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;

b) 

dei commercianti o degli intermediari; e

c) 

degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 24.

Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.

Articolo 27

Norme minime

▼M4

1.  
La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento, comprese le attività di cernita e riciclaggio di rifiuti, che richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.

▼B

2.  
Tali norme minime riguardano solo le attività di trattamento dei rifiuti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE o non sono atte a rientrarvi.
3.  

Tali norme minime:

a) 

sono incentrate sui principali impatti ambientali dell’attività di trattamento dei rifiuti;

b) 

assicurano che i rifiuti siano trattati conformemente all’articolo 13;

c) 

tengono in considerazione le migliori tecniche disponibili; e

d) 

includono, se opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del trattamento e del processo.

▼M4

4.  
La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell’articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.

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CAPO V

PIANI E PROGRAMMI

Articolo 28

Piani di gestione dei rifiuti

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

2.  
I piani di gestione dei rifiuti comprendono un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.
3.  

I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:

a) 

tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti;

▼M4

b) 

grandi impianti esistenti di smaltimento e recupero, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;

c) 

una valutazione della necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e di ulteriori infrastrutture impiantistiche per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16.

Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione degli investimenti e di altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali, necessari per soddisfare tali esigenze. Tale valutazione è inserita nei pertinenti piani di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro in questione;

▼M4

c bis) 

informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato;

c ter) 

una valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, fra cui la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e misure volte a migliorarne il funzionamento, delle eventuali deroghe concesse a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, e della necessità di nuovi sistemi di raccolta;

▼B

d) 

informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) 

politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

▼M4

f) 

misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;

g) 

idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, anche per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti e il relativo trattamento nonché i rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

▼B

4.  

Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) 

aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;

b) 

valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) 

campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;

d) 

siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro bonifica.

▼M4

5.  
I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE e, ai fini della prevenzione della dispersione di rifiuti, alle prescrizioni di cui all’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

▼B

Articolo 29

Programmi di prevenzione dei rifiuti

▼M4

1.  
Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno le misure di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, in conformità degli articoli 1 e 4.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti richiesti a norma dell’articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in tali altri programmi, sono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti.

2.  
Quando istituiscono tali programmi, gli Stati membri descrivono, se del caso, il contributo alla prevenzione dei rifiuti degli strumenti e delle misure elencate nell’allegato IV bis e valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV o di altre misure adeguate. I programmi descrivono anche le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti.

▼B

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

▼M4

2 bis.  
Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell’ambito dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti.

▼M4 —————

▼B

5.  
La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.

Articolo 30

Valutazione e riesame dei piani e dei programmi

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11.

▼M4

2.  
Ogni due anni l’Agenzia europea per l’ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, compresa una valutazione dell’evoluzione, in ogni Stato membro e nell’Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti e in fatto di dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un’economia circolare.

▼B

Articolo 31

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente ( 9 ). Essi pubblicano i piani e programmi su un sito web pubblicamente accessibile.

Articolo 32

Cooperazione

Gli Stati membri cooperano, ove opportuno, con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione alla predisposizione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 28 e 29.

Articolo 33

Informazioni da comunicare alla Commissione

1.  
Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate.

▼M4

2.  
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato della notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

▼B



CAPO VI

ISPEZIONI E REGISTRI

Articolo 34

Ispezioni

1.  
Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.
2.  
Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l’origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.
3.  
Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in particolare per quanto riguarda la frequenza e l’intensità delle ispezioni.

Articolo 35

Tenuta di registri

▼M4

1.  

Gli enti e le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati:

a) 

la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché

b) 

se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti.

Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici da istituire in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

▼B

2.  
Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi.

I documenti che comprovano l’esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

3.  
Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2.

▼M4

4.  
Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).
5.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

▼B

Articolo 36

Applicazione e sanzioni

▼M4

1.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso la dispersione di rifiuti.

▼B

2.  
Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

▼M4

Articolo 37

Comunicazione

1.  
Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a e), e dell’articolo 11, paragrafo 3.

Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

2.  
Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di riempimento e altre operazioni di recupero di materia separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo o riciclata. Gli Stati membri comunicano il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie da utilizzare in operazioni di riempimento quale riempimento.

Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e dell’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata.

3.  
Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5,.

Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

4.  
Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici immessi sul mercato o agli oli usati raccolti e trattati separatamente.

Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7.

Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7.

5.  
I dati comunicati dallo Stato membro in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità e di una relazione sulle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
6.  
La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
7.  
Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell’articolo 9, paragrafo 8, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 38

Scambio di informazioni e condivisione delle migliori pratiche, interpretazione e adeguamento al progresso tecnico

1.  

La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e una condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione e l’applicazione pratiche delle disposizioni della presente direttiva, tra cui anche:

a) 

sull’applicazione delle regole di calcolo stabilite all’articolo 11 bis e sullo sviluppo di misure e sistemi per tracciare i flussi di rifiuti urbani dalla cernita al riciclaggio;

b) 

su una governance adeguata, sull’applicazione della legge e sulla cooperazione transfrontaliera;

c) 

sull’innovazione nel settore della gestione dei rifiuti;

d) 

sui criteri nazionali relativi ai sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, facilitati da un registro elettronico a livello di Unione istituito dalla Commissione;

e) 

sugli strumenti economici e le altre misure utilizzate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui al suddetto articolo;

f) 

sulle misure di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2;

g) 

sulla prevenzione e l’istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l’estensione del ciclo di vita;

h) 

sull’adempimento degli obblighi in materia di raccolta differenziata;

i) 

sugli strumenti e gli incentivi per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e della condivisione di migliori pratiche.

2.  
La Commissione può elaborare linee guida per l’interpretazione dei requisiti stabiliti nella presente direttiva, compresa la definizione di rifiuti, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento, e sull’applicazione delle regole di calcolo stabilite all’articolo 11 bis.

La Commissione elabora linee guida per l’interpretazione delle definizioni di rifiuti urbani e riempimento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare la presente direttiva precisando l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, punto R1. È possibile tenere conto delle condizioni climatiche locali, per esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori di cui all’articolo 25 dell’atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.

3.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare gli allegati IV e V adeguandoli al progresso scientifico e tecnico.

▼M4

Articolo 38 bis

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11 bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 11 ).
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafo 8, dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, dell’articolo 27, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M4

Articolo 39

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 40

Attuazione

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 41

Abrogazione e disposizioni transitorie

Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010.

Tuttavia, dal 12 dicembre 2008 si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

l’articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 75/439/CEE è sostituito dal seguente:

«4.  
Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è fissato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ( *1 ).
b) 

la direttiva 91/689/CEE è così modificata:

i) 

l’articolo 1, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  

Ai fini della presente direttiva, si intendono per “rifiuti pericolosi”:

— 
rifiuti classificati come pericolosi figuranti nell’elenco stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione ( *2 ) sulla base degli allegati I e II della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato III. L’elenco tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione. L’elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ( *3 );
— 
qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell’allegato III. Tali casi sono notificati alla Commissione e riesaminati ai fini dell’adeguamento dell’elenco. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.
ii) 

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e per rivedere l’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.»;

c) 

la direttiva 2006/12/CE è modificata come segue:

i) 

l’articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applica la decisione 2000/532/CE della Commissione ( *4 ) che riporta l’elenco dei rifiuti che rientrano nella categorie elencate nell’allegato I. L’elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.
ii) 

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Le misure necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.»;

iii) 

l’articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 42

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 43

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)

D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)

D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12

D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare ( *5 )

D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)

D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 ( *6 )

D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13

D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *7 )




ALLEGATO II

OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )

R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi

▼M4

R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )

R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )

R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )

▼B

R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ( *12 )

R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

▼M1




ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

«Esplosivo»:

rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1.

Tabella 1 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1



Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Unst. Expl.

H 200

Expl. 1.1

H 201

Expl. 1.2

H 202

Expl. 1.3

H 203

Expl. 1.4

H 204

Self-react. A

H 240

Org. Perox. A

Self-react. B

H 241

Org. Perox. B

«Comburente»:

rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2.

Tabella 2 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 2



Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Ox. Gas 1

H 270

Ox. Liq. 1

H 271

Ox. Sol. 1

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3

H 272

Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

«Infiammabile»:

rifiuto liquido infiammabilerifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;

rifiuto solido e liquido piroforico infiammabilerifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;

rifiuto solido infiammabilerifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;

rifiuto gassoso infiammabilerifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;

rifiuto idroreattivorifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;

altri rifiuti infiammabiliaerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3.

Tabella 3 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3



Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq.2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1

H228

Flam. Sol. 2

Self-react. CD

H242

Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Pyr. Liq. 1

H250

Pyr. Sol. 1

Self-heat.1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2

Water-react. 3

H261

«Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari»:

rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 (H319) è pari a 1 %.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 è pari o superiore a 20 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr.1A, 1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5 % sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 8. La caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP 8.

«Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione»:

rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5.

Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s. ( 13 )

Tabella 4 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5



Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Limite di concentrazione

STOT SE 1

H370

1 %

STOT SE 2

H371

10 %

STOT SE 3

H335

20 %

STOT RE 1

H372

1 %

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %

«Tossicità acuta»:

rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo.

I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione:

— 
per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
— 
per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tabella 5 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 6



Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Limite di concentrazione

Acute Tox.1 (Oral)

Acute Tox. 2 (Oral)

Acute Tox. 3 (Oral)

Acute Tox 4 (Oral)

Acute Tox.1 (Dermal)

Acute Tox.2 (Dermal)

Acute Tox. 3 (Dermal)

Acute Tox 4 (Dermal)

Acute Tox 1 (Inhal.)

Acute Tox.2 (Inhal.)

Acute Tox. 3 (Inhal.)

Acute Tox. 4 (Inhal.)

H300

H300

H301

H302

H310

H310

H311

H312

H330

H330

H331

H332

0,1 %

0,25 %

5 %

25 %

0,25 %

2,5 %

15 %

55 %

0,1 %

0,5 %

3,5 %

22,5 %

«Cancerogeno»:

rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.

Tabella 6 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 7



Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Limite di concentrazione

Carc. 1A

H350

0,1 %

Carc. 1B

Carc. 2

H351

1,0 %

«Corrosivo»:

rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8.

Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %.

«Infettivo»:

rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.

«Tossico per la riproduzione»:

rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10.

Tabella 7 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 10



Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Limite di concentrazione

Repr. 1A

H360

0,3 %

Repr. 1B

Repr. 2

H361

3,0 %

«Mutageno»:

rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11.

Tabella 8 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 11



Codici di classe e categoria di pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Limite di concentrazione

Muta. 1A,

H340

0,1 %

Muta. 1B

Muta. 2

H341

1,0 %

«Liberazione di gas a tossicità acuta»:

rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.

Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida.

«Sensibilizzante»:

rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10 %, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 13.

▼M3

«Ecotossico»:

rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

— 
I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
— 
I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
[Σ c (H400) ≥ 25 %]
— 
I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
— 
I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

▼M1

«Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente».

Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.

Tabella 9 — Indicazioni di pericolo e informazioni supplementari sui pericoli per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 15



Indicazioni di pericolo/Informazioni supplementari sui pericoli

Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio

H205

Esplosivo allo stato secco

EUH001

Può formare perossidi esplosivi

EUH019

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

EUH044

Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP 15 in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.

▼M3 —————

▼C2

Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ( 15 ) e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.

▼B




ALLEGATO IV

ESEMPI DI MISURE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti

1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle risorse.

2. Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.

3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi delle autorità locali fino a misure nazionali.

Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione

4. Promozione della progettazione ecologica (cioè l’integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell’intero ciclo di vita).

5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l’applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dell’industria.

6. Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l’integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.

7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.

8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.

9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.

10. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001.

Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell’utilizzo

11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l’acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell’imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.

12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

13. Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.

14. Accordi con l’industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell’ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.

15. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.

16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.

▼M4




ALLEGATO IV bis

ESEMPI DI STRUMENTI ECONOMICI E ALTRE MISURE PER INCENTIVARE L’APPLICAZIONE DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 ( 16 )

1. 

Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;

2. 

regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;

3. 

incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;

4. 

regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance;

5. 

sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;

6. 

solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell’Unione;

7. 

appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l’uso di prodotti e materiali riciclati;

8. 

eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

9. 

ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;

10. 

sostegno alla ricerca e all’innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;

11. 

utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;

12. 

incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l’incenerimento;

13. 

campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell’educazione e nella formazione;

14. 

sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;

15. 

promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende.




ALLEGATO IV ter

PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, include quanto segue:

1. 

una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti urbani e dei flussi di cui sono composti;

2. 

una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29;

3. 

i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

4. 

le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 11, paragrafi 2 e 5, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga per un massimo di cinque anni, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato IV bis;

5. 

un calendario per l’attuazione delle misure identificate al punto 4, la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

6. 

informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

7. 

misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.

▼B




ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA



Direttiva 2006/12/CE

Attuale direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, punto 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, punto 5

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, punto 6

Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, punto 9

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 3, punto 19

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 3, punto 15

Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 3, punto 10

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 4 paragrafo 2

Articolo 36 paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 16

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 28

Articolo 8

Articolo 15

Articolo 9

Articolo 23

Articolo 10

Articolo 23

Articolo 11

Articoli 24 e 25

Articolo 12

Articolo 26

Articolo 13

Articolo 34

Articolo 14

Articolo 35

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 37

Articolo 17

Articolo 38

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 40

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 42

Articolo 22

Articolo 43

Allegato I

Allegato IIA

Allegato I

Allegato IIB

Allegato II



Direttiva 75/439/CEE

Attuale direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, punto 18

Articolo 2

Articoli 13 e 21

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 4

Articolo 13

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articoli 26 e 34

Articolo 6

Articolo 23

Articolo 7, lettera a)

Articolo 13

Articolo 7, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 18

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articoli 19, 21, 25 e 35

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 35

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 34

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 37

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Allegato I



Direttiva 91/689/CEE

Attuale direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, punto 2 e articolo 7

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 20

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 23

Articolo 2, paragrafi da 2 a 4

Articolo 18

Articolo 3

Articoli 24, 25 e 26

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 34 paragrafo 1

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 35

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 34 paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 28

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Allegati I e II

Allegato III

Allegato III



( 1 ) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15

( 2 ) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

( 4 ) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

( 8 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

( 9 ) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

( 10 ) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

( 11 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

( *1 ) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;

( *2 ) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

( *3 ) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;

( *4 ) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.»;

( *5 ) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

( *6 ) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.

( *7 ) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.

( *8 ) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

— 
0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1o gennaio 2009,
— 
0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

►M2

 

Il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) come di seguito indicato:

1. 

CCF per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell'Unione applicabile anteriormente al 1o settembre 2015.

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200 ) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350

2. 

CCF per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029:

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200 ) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350

(Il risultante valore di CCF sarà arrotondato a tre cifre decimali).

►C1

 

Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo di «d» (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.

 ◄

 ◄

( *9 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.

( *10 ) È compresa la preparazione per il riutilizzo.

( *11 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

( *12 ) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

( *13 ) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.

( 13 ) La viscosità cinematica è determinata unicamente per i fluidi.

( 14 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

( 15 ) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

( 16 ) Sebbene tali strumenti e misure possano incentivare la prevenzione dei rifiuti, che è al vertice della gerarchia dei rifiuti, un elenco esaustivo di esempi più specifici delle misure di prevenzione dei rifiuti è fissato all’allegato IV.

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