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Document 02001R0539-20140428

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/539/2014-04-28

2001R0539 — IT — 28.04.2014 — 010.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 539/2001 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2001

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(GU L 081, 21.3.2001, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio del 7 dicembre 2001

  L 327

1

12.12.2001

►M2

Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio del 6 marzo 2003

  L 69

10

13.3.2003

 M3

Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005

  L 141

3

4.6.2005

►M4

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M5

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006

  L 405

18

30.12.2006

►M6

Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009

  L 336

1

18.12.2009

►M7

Regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010

  L 329

1

14.12.2010

►M8

Regolamento (UE) n. 1211/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010

  L 339

6

22.12.2010

►M9

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M10

Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

  L 182

1

29.6.2013

►M11

Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013

  L 347

74

20.12.2013

►M12

Regolamento (UE) n. 259/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014

  L 105

9

8.4.2014


Modificato da:

►A1

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 029, 3.2.2007, pag. 10  (1932/2006)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 539/2001 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2001

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il Consiglio adotta le regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi e, in questo ambito, forma l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. L'articolo 61 annovera la formazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato: «protocollo Schengen». Esso non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale acquis, quale definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis ( 3 ).

(3)

Il presente regolamento intende sviluppare ulteriormente le disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 4 ).

(4)

In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito.

(5)

Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità. Occorre prevedere un meccanismo comunitario che consenta di attuare tale principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi figuranti nell'allegato II del presente regolamento decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri.

(6)

Poiché la libera circolazione per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è prevista nell'ambito dell'accordo sullo spazio economico europeo, questi paesi non figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento.

(7)

Per gli apolidi e i rifugiati statutari, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale queste persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle disposizioni nazionali applicabili agli apolidi e ai rifugiati statutari, gli Stati membri possono stabilire se queste categorie di persone sono soggette all'obbligo del visto qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

(8)

In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.

(9)

Perché sia garantita la trasparenza del sistema e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate in forza del presente regolamento. Per gli stessi motivi, dette informazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(10)

Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(11)

In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, è necessario e opportuno, per garantire il corretto funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

▼M1

(12)

Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo,

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

▼C1

Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.

▼B

 

I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

 ◄

▼M5

Inoltre, sono esentati dall'obbligo di visto:

 i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di permessi per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione di Schengen ( 5 ), allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale,

 gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro ( 6 ), quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto,

 i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

▼B

3.  Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente i paragrafi 1 e 2 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del trattato.

▼M11

4.  L'applicazione, da parte di un paese terzo di cui all'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) entro trenta giorni dall'applicazione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo o, nei casi in cui l'obbligo di visto vigente al 9 gennaio 2014 sia mantenuto, entro trenta giorni da tale data, lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Tale notifica:

i) precisa la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione;

ii) contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti.

Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comprendono la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione.

Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate;

b) la Commissione, immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio;

c) se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo. Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio;

d) la Commissione, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;

e) se il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell'atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto:

i) adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi. Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri. Quando adotta atti di esecuzione successivi, la Commissione può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l'esenzione dall'obbligo del visto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all'atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; oppure

ii) presenta al comitato di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione;

f) se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 4 ter, un atto delegato che sospende temporaneamente l'applicazione dell'allegato II per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo. L'atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'applicazione dell'allegato II, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri, e modifica di conseguenza l'allegato II. Tale modifica consiste nell'inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Dalla data di decorrenza della sospensione dell'applicazione dell'allegato II per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un'obiezione all'atto delegato a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 5, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) concernente tale paese terzo.

Qualora la Commissione presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi. La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto delegato devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

g) qualsiasi notifica successiva effettuata da un altro Stato membro a norma della lettera a) concernente il medesimo paese terzo durante il periodo di applicazione delle misure adottate a norma delle lettere e) o f) in relazione a detto paese terzo è inglobata nelle procedure in atto senza prorogare i termini o i periodi stabiliti in tali lettere;

h) se entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall'allegato II all'allegato I;

i) le procedure di cui alle lettere e), f) e h) non pregiudicano il diritto della Commissione di presentare in qualsiasi momento una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I;

j) qualora il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato ne dà immediata notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato a norma della lettera e) o f) concernente il paese terzo in questione cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione di cui al primo comma della presente lettera. Nel caso in cui il paese terzo in questione abbia introdotto un obbligo di visto per i cittadini di due o più Stati membri, l'atto di esecuzione o l'atto delegato concernente detto paese terzo cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione della notifica relativa all'ultimo Stato membro i cui cittadini erano sottoposti all'obbligo del visto da parte di tale paese terzo. La nota in calce di cui alla lettera f), primo comma, è soppressa allo cessa al momento in cui l'atto delegato interessato cessa di produrre effetti. Le informazioni su tale momento sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel caso in cui il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto senza che lo Stato membro interessato ne dia notifica a norma del primo comma della presente lettera, la Commissione procede senza indugio, di propria iniziativa, alla pubblicazione di cui allo stesso comma e si applica il secondo comma della presente lettera.

▼M11 —————

▼M11

Articolo 1 bis

1.  In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente in situazioni di emergenza, conformemente al presente articolo.

2.  Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di sei mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi sei mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo di cui all'allegato II, una o più delle seguenti circostanze che provocano una situazione di emergenza cui non sia in grado di porre rimedio autonomamente, vale a dire un aumento sostanziale ed improvviso del numero di:

a) cittadini di tale paese terzo che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;

b) domande d'asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso, qualora tale aumento comporti pressioni specifiche sul sistema di asilo dello Stato membro;

c) esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini.

Il raffronto effettuato rispetto al periodo di sei mesi precedente l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui al primo comma si applica unicamente per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di detto paese terzo.

La notifica di cui al primo comma precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, così come una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo aver ricevuto tale notifica da parte dello Stato membro interessato.

3.  La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a) se sussistono le situazioni descritte al paragrafo 2;

b) il numero di Stati membri interessati dalle situazioni descritte al paragrafo 2;

c) le ripercussioni generali degli aumenti di cui al paragrafo 2 sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri;

d) le relazioni elaborate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o dall'Ufficio europeo di polizia (Europol), ove le circostanze dello specifico caso oggetto della notifica lo richiedano;

e) la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati di tale esame.

4.  Qualora la Commissione, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 3 e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo, stabilisca che occorre intervenire, essa adotta, entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di sei mesi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto di esecuzione devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

5.  Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4, la Commissione, in cooperazione con lo Stato membro interessato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo.

6.  Qualora abbia presentato una proposta legislativa ai sensi del paragrafo 5, la Commissione può prorogare la validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 per un periodo non superiore a dodici mesi. La decisione di prorogare la validità dell'atto di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

Articolo 1 ter

Entro 10 gennaio 2018. la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 1 bis e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

▼M10

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( 7 ).

▼M5 —————

▼B

Articolo 4

▼M11

1.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le seguenti categorie di persone:

a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali;

b) i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni;

c) i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 o n. 185 del 16 giugno 2003 o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale;

d) gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente;

e) gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;

f) i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato quale soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità.

▼M5

2.  Uno Stato membro può dispensare dall’obbligo del visto:

a) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto;

b) i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell’allegato II;

c) i membri delle forze armate che si spostano nell’ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d’identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all’organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951;

▼M11

d) fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.

▼B

3.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

▼M11

Articolo 4 bis

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4 ter

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 5

1.  Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 3, secondo trattino e dell'articolo 4. Le modifiche successive di tali misure vengono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

2.  La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 7

1.  Il regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio ( 9 ) è sostituito dal presente regolamento.

2.  Le versioni definitive dell'Istruzione consolare comune (ICC) e del manuale comune (MC), di cui alla decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (SCH/Com-ex(99)13), sono modificate come segue:

1) la denominazione dell'allegato 1, parte I, dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte I, del MC è sostituita da testo seguente:

«Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;»

2) l'elenco di cui all'allegato 1, parte I dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte I del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento;

3) la denominazione dell'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte II del MC è sostituito dal testo seguente:

«Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;»

4) l'elenco di cui all'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte II del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento;

5) la parte III dell'allegato 1 dell'ICC e la parte III dell'allegato 5 del MC sono abrogate.

3.  Le decisioni del Comitato esecutivo di Schengen del 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex(97)32) e del 16 dicembre 1998 (SCH/Com-ex(98)53, REV 2) sono abrogate.

▼M1

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Communità europea.




ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1. STATI

Afghanistan

▼M7 —————

▼B

Algeria

Angola

▼M5 —————

▼B

Arabia Saudita

Armenia

Azerbaigian

▼M5 —————

▼B

Bahrein

Bangladesh

▼M5 —————

▼B

Bielorussia

Belize

Benin

Bhutan

Birmania/Myanmar

▼M5

Bolivia

▼M7 —————

▼B

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Ciad

Cina

Colombia

Comore

Congo

Corea del Nord

Costa d'Avorio

Cuba

Dominica

▼M2

Ecuador

▼B

Egitto

Emirati arabi uniti

Eritrea

Etiopia

▼M6 —————

▼B

Figi

Filippine

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Giamaica

Gibuti

Giordania

Grenada

Guinea

Guinea Bissau

Guinea equatoriale

Guyana

Haiti

India

Indonesia

Iran

Iraq

Kazakstan

Kenya

Kirghizistan

Kiribati

Kuwait

Laos

Lesotho

Libano

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

▼M8 —————

▼B

Marocco

Marshall (isole)

Mauritania

▼M5 —————

▼B

Micronesia

▼M12 —————

▼B

Mongolia

▼M6 —————

▼B

Mozambico

Namibia

Nauru

Nepal

Niger

Nigeria

Oman

Pakistan

Palau

Papua Nuova Guinea

Perù

Qatar

Repubblica centrafricana

Repubblica democratica del Congo

Repubblica dominicana

Ruanda

Russia

▼M5 —————

▼B

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Salomone, Isole

Samoa

São Tomé e Príncipe

▼M5 —————

▼B

Senegal

▼M6 —————

▼B

Sierra Leone

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudafrica

Sudan

Suriname

Swaziland

Tagikistan

Thailandia

Tanzania

▼M5

Timor-Leste

▼B

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Tuvalu

Ucraina

Uganda

Uzbekistan

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Autorità palestinese

▼M8 —————

▼M2 —————

▼M6

Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

▼M5

3. CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Overseas Territories Citizens che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito

British Overseas Citizens

British Subjects che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito

British Protected Persons

▼B




ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2

1. STATI

▼M7

Albania ( 10 )

▼B

Andorra

▼M5

Antigua e Barbuda ( 11 )

▼B

Argentina

Australia

▼M5

Bahama (11) 

Barbados (11) 

▼M5 —————

▼M7

Bosnia-Erzegovina (11) 

▼B

Brasile

▼M5

Brunei Darussalam

▼M4 —————

▼B

Canada

Cile

▼A1

▼B

Corea del Sud

Costa Rica

▼M9 —————

▼M2 —————

▼B

El Salvador

▼A1

▼M6

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 12 )

▼B

Giappone

Guatemala

Honduras

Israele

▼A1

▼B

Malesia

▼A1

▼M5

Maurizio (12) 

▼B

Messico

▼M12

Moldova, Repubblica di ( 13 )

▼B

Monaco

▼M6

Montenegro (13) 

▼B

Nicaragua

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

▼A1

▼M4 —————

▼M5

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis (13) 

▼B

San Marino

Santa Sede

▼M6

Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (13) 

▼M5

Seicelle (13) 

▼B

Singapore

▼A1

▼B

Stati Uniti

▼M2 —————

▼A1

▼B

Uruguay

Venezuela

2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong ( 14 )

RAS di Macao ( 15 )

▼M5

3. CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Nationals (Overseas)

▼M8

4. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO:

Taiwan ( 16 )



( 1 ) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 66.

( 2 ) Parere del 5.7.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

( 4 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

( 5 ) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

( 6 ) GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

( 7 ) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

( 8 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

( 9 ) GU L 72 del 18.3.1999, pag. 2.

( 10 ) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

( 11 ) Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.

( 12 ) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

( 13 ) L’esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).

( 14 ) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

( 15 ) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

( 16 ) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d’identità.

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