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Document 62018CN0140

Causa C-140/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 22 febbraio 2018 — Humbert Jörg Köfler e a.

GU C 259 del 23.7.2018, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Causa C-140/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 22 febbraio 2018 — Humbert Jörg Köfler e a.

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C2592018IT1720120180222IT0024172182

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 22 febbraio 2018 — Humbert Jörg Köfler e a.

(Causa C-140/18)

2018/C 259/24Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Autorità resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Parte intervenuta: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi ( 1 ) e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE ( 2 ) debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata messa a disposizione della documentazione salariale da parte del fornitore del personale al datore di lavoro, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2)

Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti. [Or. 4]

3)

Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima o alla seconda questione:

Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione nazionale che per gli illeciti colposi prevede sanzioni pecuniarie senza previsione di massimale e pene detentive sostitutive pluriennali.


( 1 ) GU 1997, L 18, pag. 1.

( 2 ) GU 2014, L 159, pag. 11.

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