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Document 62014CN0416

Causa C-416/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italia) il 3 settembre 2014 — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

GU C 431 del 1.12.2014, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italia) il 3 settembre 2014 — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

(Causa C-416/14)

(2014/C 431/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA

Convenute: Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

Questioni pregiudiziali

1)

Se, con riferimento alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, sia compatibile con il diritto comunitario (direttiva 05/1999 (1), nonché direttive 19/2002 (2), 20/2002 (3), 21/2002 (4), 22/2002 (5)) la normativa nazionale cui al combinato disposto:

Art. 2 comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014;

Art. 160 d. lgs 18s. 259/2003;

Art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972;

che, assimilando le apparecchiature terminali alle stazioni radioelettriche, prevede per l'utente il conseguimento di un'autorizzazione generale, nonché il rilascio di apposita licenza di stazione radioelettrica, da far valere quale presupposto impositivo.

E pertanto se, con specifico riferimento all'utilizzo delle apparecchiature terminali, sia compatibile con il diritto comunitario, la pretesa dello Stato italiano di prevedere a carico dell'utente, il conseguimento di un'autorizzazione generale e di una licenza di stazione radio, quando l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature terminali, sono disciplinate già compiutamente da fonti comunitarie (direttiva n. 05/1999), senza previsione alcuna di autorizzazione generale e/o licenza.

E l'autorizzazione generale e la licenza vengono previsti dalla normativa nazionale:

nonostante l'autorizzazione generale sia un provvedimento che non interessa l'utilizzatore delle apparecchiature terminali, ma solamente le imprese interessate alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (art. 1-2-3 della direttiva autorizzazioni n. 20/2002);

nonostante la concessione sia prevista per i diritti individuali di uso delle frequenze radio e per i diritti d'uso dei numeri, situazioni sicuramente non riferibili all'utilizzo delle apparecchiature terminali;

nonostante la normativa comunitaria non contempli alcun obbligo di conseguire un'autorizzazione generale o il rilascio di licenza per le apparecchiature terminali;

nonostante l'art. 8 della direttiva 05/1999 disponga che gli Stati membri «non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marca CE»;

nonostante la diversità sostanziale e regolamentare, e la non omogeneità tra una stazione radioelettrica e le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

2)

Se sia compatibile con il diritto comunitario (direttiva 05/1999 e direttiva 22/2002, in particolare l'art. 20) la normativa nazionale di cui al combinato disposto:

Art.2 comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014;

Art. 160 d. lgs. 259/2003;

Art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972;

Art. 3 del dm. 33/1990,

in base alla quale

il contratto di cui all'art. 20 direttiva CE 22/2002 — instaurato tra il gestore e l'utente, atto a regolare i rapporti commerciali tra i consumatori e gli utenti finali con una o più imprese che forniscono la connessione e servizi relativi — possa valere «di per se stesso» anche quale documento sostitutivo dell'autorizzazione generale e/o della licenza di stazione radio, senza alcun intervento o attività o controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

il contratto deve contenere anche gli estremi del tipo di apparato terminale e la relativa omologazione (non prevista sulla base dell'art. 8 direttiva 05/1999).

3)

Se siano compatibili con il diritto comunitario sopra richiamato, le disposizioni di cui al combinato disposto art. 2, comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché art. 160 d. lgs, 259/2003 e art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, che prevedono l'obbligo di autorizzazione generale e conseguente licenza di stazione radio radioelettrica nei confronti solo di una particolare categoria di utenti, titolari di contratto denominato formalisticamente abbonamento, mentre nessuna autorizzazione generale o licenza viene prevista in capo agli utenti di servizi di comunicazione elettronica sulla base del contratto solo perché denominato diversamente (= servizio prepagato o di ricarica).

4)

Se l'art. 8 della direttiva europea CE 05/1999 osti ad una normativa nazionale, come quella di cui gli articoli 2, comma 4 D.L. 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché art. 160 d. lgs. 259/2003, art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, che prevede:

un'attività amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione generale e della licenza di stazione radioelettrica,

il pagamento di una tassa di cc.gg, a fronte di tali attività,

in quanto comportamenti che possono costituire limitazione alla messa in servizio, utilizzo e libera circolazione degli apparati terminali.


(1)  Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (G.U. L 91, p. 10).

(2)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (G.U. L 108, p. 7).

(3)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (G.U. L 108, p. 21).

(4)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (G.U. L 108, p. 33).

(5)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (G.U. L 108, p. 51).


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