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Document 62012CN0446
Case C-446/12: Reference for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands), lodged on 3 October 2012 — W.P. Willems; other party: Burgemeester van Nuth
Causa C-446/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 ottobre 2012 — W.P. Willems/Burgemeester van Nuth
Causa C-446/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 ottobre 2012 — W.P. Willems/Burgemeester van Nuth
GU C 26 del 26.1.2013, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 26/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 ottobre 2012 — W.P. Willems/Burgemeester van Nuth
(Causa C-446/12)
2013/C 26/28
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: W.P. Willems
Altra parte nel procedimento: Burgemeester van Nuth
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), sia valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. |
2. |
Qualora la risposta alla prima questione confermi la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva (1), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento. |
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).