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Document 62009CA0285

Causa C-285/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di R (Sesta direttiva IVA — Art. 28 quater, parte A, lett. a) — Frode a danno dell’IVA — Diniego di esenzione dall’IVA per cessioni intracomunitarie di beni — Partecipazione attiva del venditore alla frode — Competenze degli Stati membri nel contesto della lotta alla frode, all’evasione fiscale e agli eventuali abusi)

GU C 55 del 19.2.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di R

(Causa C-285/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 28 quater, parte A, lett. a) - Frode a danno dell’IVA - Diniego di esenzione dall’IVA per cessioni intracomunitarie di beni - Partecipazione attiva del venditore alla frode - Competenze degli Stati membri nel contesto della lotta alla frode, all’evasione fiscale e agli eventuali abusi)

2011/C 55/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

R

con l’intervento di: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Finanzamt Karlsruhe-Durlach

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 28 quater, parte A, lett. a), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata — Frode dell’IVA — Rifiuto di concedere l’esenzione sul fatturato realizzato in occasione della cessione intracomunitaria di beni — Concorso attivo del venditore nella frode

Dispositivo

In circostanze come quelle della causa principale, in cui è stata effettivamente realizzata una cessione intracomunitaria di beni ma, in occasione di tale cessione, il fornitore ha nascosto l’identità del vero acquirente per consentirgli di eludere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro di partenza della cessione intracomunitaria, in forza delle competenze che gli spettano in virtù della prima parte di frase dell’art. 28 quater, parte A, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, può negare il beneficio dell’esenzione per quest’operazione.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


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